XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1537
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Avvocatura italiana
e ordini forensi).
1. I cittadini italiani che, muniti del titolo di avvocato
e iscritti nei relativi albi professionali, esercitano la
professione forense costituiscono l'avvocatura italiana.
2. L'ordine forense si articola nell'ordine nazionale
forense e negli ordini forensi circondariali di cui al capo
II, i quali hanno personalità di diritto pubblico.
3. Dell'ordine nazionale forense, che ha sede in Roma,
fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli ordini forensi
circondariali.
4. Presso ogni tribunale è costituito l'ordine forense
circondariale.
Art. 2.
(Professione forense).
1. L'avvocato iscritto all'albo professionale è un libero
professionista il quale con indipendenza, dignità e probità
opera per la tutela dei diritti e degli interessi individuali
e collettivi, garantendo il diritto alla difesa secondo i
princìpi costituzionali.
2. Sono funzioni esclusive dell'avvocato, fatte salve le
competenze dell'Avvocatura di Stato e le eccezioni previste da
leggi speciali, la rappresentanza e l'assistenza nei
procedimenti giurisdizionali.
3. Gli avvocati non possono assumere obblighi né garantire
risultati in qualsiasi forma.
Art. 3.
(Doveri e deontologia).
1. L'avvocato nell'esercizio della sua professione è
tenuto alla scrupolosa osservanza della legge ed a
comportamenti conformi ai princìpi della deontologia
professionale.
2. Costituiscono doveri primari dell'avvocato
l'indipendenza da ogni potere, anche economico, il segreto
professionale e la discrezione sugli affari trattati,
l'assunzione dei soli incarichi per i quali sia dotato di
adeguata competenza, nonché la lealtà e la correttezza nei
rapporti professionali e nel patrocinio avanti all'autorità
giudiziaria.
3. Le violazioni dei doveri della professione e dei
princìpi della deontologia professionale costituiscono
illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del capo V.
Art. 4.
(Esercizio
della professione).
1. Per l'esercizio della professone l'avvocato deve essere
iscritto all'albo del circondario del tribunale dove ha il
proprio domicilio professionale e deve avere assunto l'impegno
solenne di osservare i doveri della professione di avvocato
nell'interesse della giustizia.
2. E' consentito all'avvocato di svolgere la propria
attività in tutto il territorio della Repubblica, anche
istituendo più uffici ed eleggendo domicilio per singoli
affari.
3. Il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori è
consentito a coloro che hanno superato l'esame di cui
all'articolo 21.
4. Nel territorio della Repubblica le modalità
dell'esercizio della professione forense da parte di avvocati
stranieri sono disciplinate in conformità ai trattati
internazionali ratificati ed alle leggi speciali e in
condizione di reciprocità, salvo, in ogni caso, l'obbligo, da
parte degli interessati, di dimostrare al consiglio
dell'ordine territorialmente competente il possesso e la
rilevanza del titolo professionale di origine e di accettare
il potere disciplinare del consiglio stesso.
5. Il disposto di cui al comma 4 si applica, per quanto
compatibile, anche agli avvocati apolidi.
6. L'esercizio permanente della professione di avvocato da
parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in
possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I
e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Art. 5.
(Perquisizioni, ispezioni
e misure coercitive).
1. Le perquisizioni e le ispezioni negli uffici degli
avvocati devono essere disposte dall'autorità giudiziaria con
indicazione specifica e motivata dell'oggetto della ricerca e
devono svolgersi in modo da assicurare il rispetto del segreto
professionale.
2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati nei
casi previsti dalla legge devono svolgersi in modo da
assicurare il rispetto del segreto professionale. Quando esse
riguardano l'avvocato, devono essere previamente autorizzate
dal procuratore della Repubblica con provvedimento
motivato.
3. In ogni caso, nelle ispezioni e nelle perquisizioni,
anche fiscali, l'avvocato può farsi assistere da un proprio
avvocato di fiducia.
4. Salvo casi di eccezionale gravità ed urgenza da
motivare contestualmente, le misure di sicurezza, di
prevenzione e cautelari nei confronti di avvocati per reati
commessi nell'esercizio della professione sono adottate previa
informazione al presidente dell'ordine forense circondariale
presso il quale l'avvocato è iscritto o della sede
dell'ufficio presso il quale pende il procedimento penale.
Art. 6.
(Titolo e qualifiche professionali).
1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente
all'iscritto nel relativo albo professionale anche se
cancellato; chi è stato radiato non può usare il titolo.
2. Accanto al titolo di avvocato può essere usato soltanto
quello di docente universitario con l'indicazione delle
materie di insegnamento. E' consentita l'indicazione dei
settori di attività, in numero non superiore a due, tra quelli
preventivamente individuati dal consiglio nazionale forense di
cui all'articolo 9, nei quali l'iscritto svolge
prevalentemente la propria attività.
3. Il consiglio nazionale forense, di cui all'articolo 9,
determina i casi nei quali il consiglio dell'ordine forense
circondariale di cui all'articolo 7 può autorizzare forme di
comunicazione relative all'attività professionale, non
incompatibili con i doveri deontologici.
Capo II
ORGANI E FUNZIONI
DEGLI ORDINI FORENSI
Art. 7.
(Ordini forensi circondariali).
1. Sono organi dell'ordine forense circondariale:
l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente e il
collegio dei revisori dei conti; quest'ultimo è obbligatorio
per gli ordini con oltre cinquecento iscritti. Il presidente
rappresenta l'ordine forense circondariale.
2. L'assemblea ordinaria degli iscritti è convocata almeno
una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo
e di quello preventivo, delle relazioni e dei programmi del
consiglio; è inoltre convocata per l'elezione del consiglio
dell'ordine, del collegio dei revisori dei conti, dei membri
del consiglio distrettuale forense di disciplina, del
consiglio nazionale forense, nonché dei delegati alle
assemblee ed ai congressi. L'assemblea straordinaria è
convocata ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario o
lo richieda almeno un quinto degli iscritti negli ordini con
meno di cinquemila iscritti ed almeno un ottavo negli ordini
con oltre cinquemila iscritti, in base ad uno specifico ordine
del giorno.
3. Il consiglio tutela l'indipendenza e il decoro della
professioni, la dignità e gli interessi degli iscritti,
partecipa alle attività dei pubblici poteri concernenti
l'esercizio della professione, adotta i regolamenti interni,
determina il contributo annuale e gli altri contributi dovuti
dagli iscritti, svolge le funzioni ad esso attribuite dalla
legge e dai regolamenti.
4. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto
da cinque membri negli ordini sino a cinquanta iscritti; da
sette membri negli ordini sino a cento iscritti; da nove
membri negli ordini sino a trecento iscritti; da undici membri
negli ordini sino a cinquecento iscritti; da quindici membri
negli ordini sino a millecinquecento iscritti; da ventuno
membri negli ordini con oltre millecinquecento iscritti; da
venticinque membri negli ordini con oltre cinquantamila
iscritti. Il consiglio dura in carica un triennio ed i suoi
membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio elegge,
tra i suoi componenti, il presidente, il vicepresidente, il
segretario ed il tesoriere.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e da un supplente; ha il compito di
verificare la regolarità della gestione; riferisce annualmente
all'assemblea degli iscritti.
6. Il consiglio dell'ordine forense circondariale è
sciolto dal Ministro della giustizia, sentito il consiglio
nazionale forense di cui all'articolo 9, in caso di violazioni
di legge o di disfunzioni che ne impediscano il regolare
funzionamento.
Art. 8.
(Consiglio distrettuale
forense di disciplina).
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari nei
confronti degli avvocati è attribuita ad un consiglio
distrettuale forense di disciplina composto da quindici membri
effettivi e da cinque supplenti nei distretti sino a tremila
iscritti e da venticinque membri effettivi e da dieci
supplenti nei distretti con un numero di iscritti superiore a
tremila. Il consiglio può istituire nel suo seno sezioni
autonome costituite da almeno cinque membri.
2. Il consiglio distrettuale forense di disciplina è
eletto dalle assemblee ordinarie degli iscritti agli ordini
forensi circondariali compresi nel distretto in modo da
assicurare la elezione di almeno un componente per ogni ordine
circondariale; ha sede presso il consiglio dell'ordine forense
distrettuale, dura in carica sei anni e i suoi componenti non
sono rieleggibili.
3. Alle spese ed al personale per il funzionamento del
consiglio distrettuale forense di disciplina provvede il
consiglio dell'ordine forense distrettuale e la spesa relativa
è annualmente ripartita tra i consigli dell'ordine
appartenenti al distretto in proporzione al numero dei
rispettivi iscritti all'albo professionale e agli elenchi
annessi.
4. Il consiglio distrettuale forense di disciplina elegge
tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente, con
deliberazione presa a maggioranza dei voti, e con la presenza
di almeno sette membri.
5. Le delibere del consiglio di cui al presente articolo
sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale
il voto del presidente.
Art. 9.
(Ordine nazionale forense).
1. Sono organi dell'ordine nazionale forense: il consiglio
nazionale forense, il presidente, il vive presidente e il
collegio dei revisori dei conti. Il presidente rappresenta
l'ordine nazionale forense.
2. Il consiglio nazionale forense ha sede presso il
Ministero della giustizia, dura in carica tre anni e i suoi
membri non sono rieleggibili più di una volta
consecutivamente.
3. Il consiglio nazionale forense è composto da avvocati
eletti dalle assemblee ordinarie degli iscritti degli ordini
forensi circondariali compresi nel distretto giudiziario, in
numero di un componente per ogni distretto di corte d'appello
con cinquecento iscritti; in numero di due componenti per ogni
distretto con più di millecinquecento iscritti; in numero di
tre componenti per ogni distretto con più di tremila
iscritti.
4. Il consiglio nazionale forense cura gli interessi
dell'ordine e ne tutela le prerogative istituzionali;
rappresenta l'avvocatura italiana e provvede alla salvaguardia
del suo prestigio e della sua indipendenza; adotta il proprio
regolamento interno ed i regolamenti per l'attuazione della
presente legge; determina il contributo annuale dovuto dagli
iscritti negli albi professionali, elenchi e registri di cui
all'articolo 13 e gli altri contributi dovuti dagli iscritti,
stabilisce ogni biennio, le tariffe forensi e delibera i
criteri per la loro applicazione da sottoporre alla
approvazione del Ministero della giustizia; svolge ogni altra
funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
5. Il consiglio nazionale forense è formato da due
sezioni: la prima sezione ha funzioni giurisdizionali ed è
costituita ai sensi dell'articolo 10; la seconda sezione ha
poteri di rappresentanza dell'avvocatura italiana e svolge
funzioni amministrative e consuntive.
6. Il consiglio nazionale forense delibera in adunanza
generale la nomina del presidente, di due vice presidenti e
delle altre cariche previste dal regolamento interno di cui al
comma 4 elegge i componenti della sezione giurisdizionale e il
collegio dei revisori dei conti, approva i bilanci e adotta i
regolamenti.
7. La seconda sezione di cui al comma 5 svolge tutte le
funzioni di competenza del consiglio nazionale forense non
attribuite all'adunanza generale ed alla sezione
giurisdizionale.
8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Ministro
della giustizia tra i presidenti degli ordini forensi
circondariali.
Art. 10.
(Sezione giurisdizionale).
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il consiglio
nazionale forense nomina tra i suoi membri i componenti della
sezione giurisdizionale, che si articola in collegi costituiti
da sette consiglieri. I componenti della sede giurisdizionale
non possono essere riconfermati nel loro incarico e non
possono esercitare altre funzioni in seno al consiglio
nazionale.
2. La sezione giurisdizionale è presieduta dal vice
presidente del consiglio nazionale forense designato e decide
sui ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli distrettuali
forensi di disciplina, di cui all'articolo 8 e avverso i
provvedimenti dei consigli degli ordini forensi circondariali
in materia di albi professionali, elenchi e registri di cui
all'articolo 13; sui ricorsi relativi alle elezioni dei
consigli distrettuali di disciplina e dei consigli
circondariali e dei loro organi; risolve i conflitti di
competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni
disciplinari nei confronti dei componenti del consiglio
nazionale forense.
3. Dinanzi alla sezione giurisdizionale si applicano le
vigenti norme processuali sulla astensione e ricusazione dei
giudici.
Art. 11.
(Eleggibilità e incompatibilità).
1. Sono eleggibili al consiglio dell'ordine forense
circondariale di cui all'articolo 7 tutti gli avvocati con
anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a
dieci anni; sono eleggibili al consiglio distrettuale forense
di disciplina di cui all'articolo 8 gli avvocati con anzianità
di iscrizione all'albo non inferiore a quindici anni; sono
eleggibili al consiglio nazionale forense di cui all'articolo
9 gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori con anzianità di iscrizione non
inferiore a dieci anni. Non sono eleggibili coloro che sono
stati colpiti da sanzione disciplinare definitiva.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili fra
di loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa
nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi
in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi entro un mese dalla proclamazione e in caso di
silenzio decade dall'incarico precedente.
Art. 12.
(Congresso nazionale forense).
1. Il consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 e
i consigli degli ordini forensi circondariali di cui
all'articolo 7 indicono, ogni tre anni, il congresso nazionale
forense per determinare gli indirizzi dell'avvocatura.
2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 4
dell'articolo 9 sono disciplinate le modalità per il
finanziamento, la nomina e l'attività di una commissione
permanente per l'organizzazione, la partecipazione al
congresso e lo svolgimento dei relativi lavori.
3. Alla nomina dei membri della commissione di cui al
comma 2 provvede il consiglio nazionale forense di cui
all'articolo 9.
Capo III
ALBI PROFESSIONALI, ELENCHI
E REGISTRI
Art. 13.
(Albi professionali, elenchi e registri).
1. Presso il consiglio dell'ordine forense circondariale
di cui all'articolo 7 sono istituiti:
a) l'albo professionale degli iscritti esercenti
la professione in forma individuale e associata;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti
da enti pubblici, delle associazioni e società professionali,
dei professori universitari a tempo pieno;
c) il registro dei praticanti ammessi al
tirocinio;
d) il registro degli avvocati stranieri ed apolidi
ammessi all'esercizio della professione.
2. Il consiglio nazionale forense con proprio regolamento,
ai sensi dell'articolo 9, comma 4, disciplina la tenuta e
l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le
modalità di iscrizione, di trasferimento e i casi di
cancellazione dagli stessi in conformità alle disposizioni di
cui al presente capo.
Art. 14.
(Iscrizione).
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo
professionale, agli elenchi speciali e al registro dei
praticanti:
a) non avere superato il quarantesimo anno di
età;
b) essere cittadino italiano o, a condizione di
reciprocità, di un altro Stato membro dell'Unione europea ed
avere il domicilio professionale nel circondario ove ha sede
il consiglio dell'ordine forense;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e
politici;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza,
conferita o riconosciuta da una università italiana; avere
superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione o la prova attitudinale di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96, ai fini della dispensa dalla prova
medesima;
e) avere tenuto una condotta compatibile con il
corretto svolgimento dell'attività professionale.
2. Previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, possono
iscriversi all'albo ordinario degli avvocati coloro che hanno
esercitato le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo
e militare o di avvocato dello Stato per almeno otto anni, i
quali, tuttavia non possono esercitare nei distretti ove hanno
svolto la loro attività se non sono decorsi cinque anni dalla
cessazione delle precedenti funzioni.
Art. 15.
(Incompatibilità).
1. L'esercizio della professione di avvocato è
incompatibile:
a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo
svolta professionalmente, escluse quelle di carattere
scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;
b) con la qualità di ministro di culto;
c) con l'esercizio di attività commerciali in nome
proprio o in nome altrui e con la qualità di socio
illimitatamente responsabile in società di persone esercenti
attività commerciale;
d) con la carica di amministratore unico o
delegato e con qualunque altro incarico di gestione di società
di capitali che svolgono attività imprenditoriali;
e) con la qualità di dipendente pubblico o
privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 17.
2. L'esercizio della professione è comunque compatibile
con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche presso
università italiane o straniere.
3. L'accertamento delle incompatibilità è di competenza
esclusiva del consiglio dell'ordine forense circondariale di
cui all'articolo 7.
Art. 16.
(Permanenza dell'iscrizione
all'albo professionale).
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo professionale è
disciplinata dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo
13 in base al seguenti princìpi:
a) l'esercizio della professione in modo effettivo
e continuativo è condizione per la permanenza
dell'iscrizione;
b) la prova dell'esercizio effettivo e
continuativo è costituita dalla dichiarazione, ai fini delle
imposte dirette, di reddito netto derivante dalla professione
superiore ai livelli minimi determinati dal consiglio
nazionale forense. A tale fine si considera la media dei
redditi dichiarati nell'ultimo triennio;
c) la continuità dell'esercizio, ai sensi della
lettera a), non è richiesta nei primi cinque anni dalla
prima iscrizione all'albo professionale, dopo il
sessantacinquesimo anno di età e per la donna nei sei mesi
anteriori e nei due anni successivi al parto;
d) i dati di reddito rilevanti ai fini della
permanenza dell'iscrizione sono annualmente comunicati
dall'iscritto al consiglio dell'ordine forense circondariale
competente, il quale li verifica anche mediante informative
presso gli uffici fiscali e la Cassa nazionale di previdenza
forense. L'omessa o infedele comunicazione costituisce grave
infrazione disciplinare;
e) l'iscrizione all'albo è sospesa di diritto nei
casi previsti dalla legge, nonché per coloro che sono chiamati
a rivestire l'incarico di Ministro, sottosegretario di Stato e
presidente di uno dei due rami del Parlamento; può essere
inoltre sospesa su richiesta dell'interessato.
Art. 17.
(Avvocatura pubblica).
1. Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici
legali di enti pubblici possono esercitare la professione
limitatamente agli affari e alle cause relative agli enti di
appartenenza, previa iscrizione nell'elenco speciale annesso
all'albo professionale dell'ordine forense circondariale ove
ha sede l'ufficio cui sono addetti.
2. In attesa di una normativa organica in materia possono
esercitare la professione gli avvocati di enti pubblici
privatizzati che risultano iscritti negli elenchi speciali di
cui al comma 1 all'atto della trasformazione dell'ente in
persona giuridica privata, limitatamente agli affari e alle
cause relative all'ente di appartenenza.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al
comma 1, gli interessati devono presentare una deliberazione
dell'ente di appartenenza dalla quale risulti la stabile
costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva
attribuzione della trattazione e degli affari all'ente stesso
e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato
in forma esclusiva di tali funzioni.
4. Gli avvocati iscritti negli elenchi speciali di cui al
presente articolo sono sottoposti in via esclusiva al potere
disciplinare degli organi forensi.
Capo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Art. 18.
(Abilitazione alla professione).
1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue
tramite il superamento di un apposito esame, previa frequenza
obbligatoria di un corso annuale di formazione professionale e
del tirocinio di cui all'articolo 19.
2. L'abilitazione al patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori si consegue tramite il superamento dell'esame
previsto all'articolo 21.
Art. 19.
(Formazione e tirocinio).
1. L'ammissione al corso annuale di formazione avviene
mediante una prova selettiva scritta, consistente nella
risposta a quesiti elaborati da una commissione nominata dal
consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 e trasmessi
alle singole sedi delle corti d'appello.
2. I corsi di formazione sono organizzati e diretti dai
consigli degli ordini forensi distrettuali e sono tenuti da
avvocati, magistrati e docenti universitari.
3. Alla conclusione del corso di formazione annuale
l'allievo è ammesso a sostenere l'esame di idoneità
all'esercizio del tirocinio nella sede in cui il corso è stato
svolto. L'esame consiste in un colloquio idoneo ad accertare
la preparazione e l'attitudine del candidato all'esercizio
della professione di avvocato.
4. La commissione di esame di cui al comma 3 è formata: da
due avvocati, uno dei quali la presiede, designati tra gli
iscritti all'albo professionale da almeno sei anni; dai
presidenti dei consigli dell'ordine forense del distretto
competente per territorio; da un magistrato dello stesso
distretto con qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale, designato dal presidente della corte d'appello
competente.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa, salvo
eccezioni autorizzate dal consiglio dell'ordine, previa
iscrizione al registro dei praticanti e sempreché non
sussistano le cause di incompatibilità previste per
l'esercizio della professione. Il praticante può svolgere la
pratica anche all'estero presso professionisti con titolo
equivalente abilitati all'esercizio della professione forense;
tale pratica è valida per un periodo non superiore a sei
mesi.
6. Il praticante, previo impegno solenne, può soltanto
esercitare la professione in sostituzione delegata e sotto il
controllo e la responsabilità dell'avvocato presso il quale
svolge la pratica, deve osservare le norme di deontologia
degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare.
7. Gli avvocati sono tenuti ad accogliere, compatibilmente
con le proprie disponibilità, i praticanti loro avviati dal
consiglio dell'ordine ed istruirli alla professione; essi
rilasciano l'attestazione di compiuta pratica al consiglio
dell'ordine che, in base ad essa, certifica il titolo di
ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo
20.
8. A seguito dell'esito negativo dell'esame di
abilitazione il praticante non può continuare ad esercitare le
funzioni sostitutive di cui al comma 6.
Art. 20.
(Esame di abilitazione).
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato ha valore di esame di Stato e si svolge con
identiche modalità e prove per tutto il territorio della
Repubblica: è indetto ogni anno dal Ministero della giustizia
entro il mese di marzo, su proposta del consiglio nazionale
forense di cui all'articolo 9 e si svolge entro il successivo
mese di giugno in ciascuna sede di corte d'appello.
2. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Ministero
della giustizia, sono composte da cinque membri titolari e da
cinque supplenti, i quali non svolgono attività nel distretto
ove l'esame è tenuto. Di tali membri: due sono avvocati, due
magistrati ed uno è professore ordinario o associato o
ricercatore confermato di materie giuridiche presso una
università. Le commissioni sono presiedute da un avvocato; le
funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere della
corte d'appello. Ove il numero dei candidati lo richieda
possono essere formate una o più sottocommissioni.
3. L'esame può essere sostenuto soltanto presso la corte
d'appello nel cui distretto il candidato ha frequentato il
corso di formazione e conseguito l'idoneità al tirocinio ai
sensi dell'articolo 19. Non è ammesso a sostenere l'esame chi
è stato dichiarato non idoneo per tre volte in precedenti
prove.
4. L'esame consiste in tre prove scritte su temi formulati
dal Ministero della giustizia aventi ad oggetto la redazione
di pareri motivati o atti giudiziari, e in una prova orale
avente ad oggetto la illustrazione delle prove scritte e di
questioni relative ad almeno cinque materie fondamentali,
nonché la conoscenza degli ordinamenti giudiziario e
forense.
Art. 21.
(Esame per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori).
1. Il Ministero della giustizia indice ogni anno in Roma
l'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. All'esame di cui al comma 1 sono ammessi gli avvocati
iscritti all'albo professionale che abbiano esercitato per
almeno tre anni consecutivi la professione nello studio di un
avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori e che abbiano compiuto lodevole e proficua pratica
per tale periodo nei relativi giudizi.
3. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministero
della giustizia, sentito il consiglio nazionale forense di cui
all'articolo 9 è composta da cinque membri titolari e da
cinque supplenti, scelti: due tra avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, tra i quali è
scelto il presidente, due tra magistrati di Corte di
cassazione ed uno tra professori ordinari di materie
giuridiche presso una università.
4. Le prove scritte ed orali devono consistere nella
redazione di un ricorso e nella discussione di una causa
avanti ad una giurisdizione superiore.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative allo svolgimento dell'esame di
abilitazione alla professione di avvocato di cui
all'articolo 20.
Art. 22.
(Regolamento).
1. Il consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo
9, comma 4, in conformità ai princìpi della presente legge
stabilisce, con proprio regolamento:
a) i criteri di organizzazione dei corsi di
formazione professionale; le modalità di ammissione, di
frequenza e di svolgimento; i contenuti e i programmi della
formazione e le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità
di cui all'articolo 19, comma 3;
b) le modalità di svolgimento della pratica
professionale;
c) la composizione e il funzionamento delle
commissioni per l'esame di abilitazione alla professione di
cui all'articolo 20; i requisiti per l'ammissione dei
candidati; le modalità di svolgimento degli esami e la scelta
delle materie oggetto delle prove, i criteri per la correzione
degli elaborati, per lo svolgimento della prova orale e per
l'attribuzione dei punteggi;
d) ogni altra disposizione necessaria
all'attuazione della presente legge.
Capo V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 23.
(Esercizio dell'azione disciplinare).
1. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio
dell'ordine forense circondariale nel cui albo professionale è
iscritto l'avvocato o dal consiglio dell'ordine nel cui
circondario è stato commesso il fatto. Il consiglio
dell'ordine competente svolge le indagini preliminari e,
sentito l'interessato, trasmette gli atti al consiglio forense
distrettuale di disciplina, di cui all'articolo 8, chiedendo
l'archiviazione o l'apertura del procedimento.
2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al
consiglio dell'ordine di appartenenza dell'interessato
dell'iscrizione del nome dell'avvocato nel registro delle
notizie di reato, dell'inizio dell'azione penale o
dell'eventuale archiviazione.
3. La competenza a procedere nei confronti
dell'interessato è attribuita al consiglio dell'ordine della
sede della corte d'appello competente territorialmente. La
competenza a procedere nei confronti dei membri del consiglio
dell'ordine con sede presso la corte d'appello, nonché nei
confronti di componenti del consiglio distrettuale di
disciplina, spetta al consiglio della sede di corte d'appello
più vicina.
4. L'indagine preliminare è compiuta entro sei mesi, salvo
proroga deliberata dal consiglio dell'ordine una sola volta
per motivi eccezionali; l'inosservanza dei termini comporta la
decadenza dalla carica di coloro ai quali l'omissione o il
ritardo sono imputabili.
5. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di
cinque anni a decorrere dalla data in cui il consiglio
dell'ordine forense circondariale di cui al comma 1 ha
conoscenza dell'infrazione per la quale l'azione medesima è
promossa.
Art. 24.
(Procedimento disciplinare).
1. Il procedimento avanti al consiglio distrettuale
forense di disciplina di cui all'articolo 8 è disciplinato,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
dal consiglio nazionale forense in base ai seguenti
princìpi:
a) l'apertura del procedimento deve essere
preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito
all'incolpato;
b) l'archiviazione di denuncia trasmessa
dall'autorità giudiziaria è comunicata al procuratore della
Repubblica, presso il tribunale ove ha sede il consiglio
dell'ordine, il quale può proporre impugnazione;
c) le funzioni requirenti sono svolte da un
consigliere designato dal presidente, che non può far parte
dell'organo decidente;
d) è garantito il diritto di difesa
dell'incolpato;
e) la convocazione dell'avvocato nei cui confronti
si procede è notificata almeno quindici giorni prima della
seduta e comunicata al consiglio dell'ordine competente; la
decisione è pronunciata subito dopo la discussione e del
dispositivo è data immediata lettura;
f) la decisione può prevedere non esservi luogo a
provvedimento disciplinare o l'applicazione di una delle
sanzioni di cui all'articolo 26;
g) la decisione è notificata all'interessato e al
procuratore generale presso la corte d'appello. Il dispositivo
è affisso all'albo esterno della sede del consiglio
distrettuale forense di disciplina di cui all'articolo 8 e
dell'ordine di appartenenza dell'iscritto; è comunicato agli
uffici giudiziari del distretto, ai presidenti degli ordini
forensi circondariali, al consiglio nazionale forense di cui
all'articolo 9 ed alla Cassa nazionale di previdenza forense;
è pubblicato, altresì, sul notiziario dell'ordine forense di
appartenenza dell'interessato, cui spetta l'esecuzione;
h) il procedimento disciplinare si svolge
autonomamente rispetto al processo penale relativo agli stessi
fatti;
i) si osservano, in quanto applicabili, le norme
del codice di procedura civile.
Art. 25.
(Sospensione cautelare).
1. La sospensione cautelare può essere disposta soltanto
dal consiglio distrettuale forense di disciplina di cui
all'articolo 8 a causa della particolare gravità del fatto e
non può durare oltre un anno.
2. La sospensione è disposta dal consiglio distrettuale
forense di disciplina in caso di applicazione di misure
cautelari da parte dell'autorità giudiziaria e di pronuncia
anche non definitiva di interdizione dalla professione o dai
pubblici uffici.
3. L'incolpato è sentito prima della deliberazione e può
proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo, al consiglio
nazionale forense di cui all'articolo 9.
Art. 26.
(Sanzioni).
1. Le sanzioni disciplinari consistono nell'avvertimento,
nella censura, nella sospensione dall'esercizio della
professione con la contemporanea cancellazione dagli albi
professionali, elenchi e registri per un periodo non superiore
a tre anni, e nella radiazione con la cancellazione
definitiva.
2. La radiazione si applica quando l'infrazione è tale da
compromettere irreparabilmente la fiducia in un futuro
corretto esercizio della professione ovvero in caso di
infrazione commessa da chi è stato già sospeso due volte.
3. Il radiato, decorsi cinque anni dall'applicazione della
sanzione, può essere nuovamente iscritto all'albo, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, ad esclusione
del requisito concernente l'età.
Art. 27.
(Impugnazioni).
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale forense
di disciplina di cui all'articolo 8 è ammesso ricorso al
consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 da parte
dell'incolpato, del consiglio dell'ordine di appartenenza e
del procuratore generale presso la corte d'appello nel termine
di un mese dalla notifica.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che per la
pronuncia di sospensione cautelare.
3. Avanti al consiglio nazionale forense si osservano, in
quanto applicabili, le norme relative al giudizio civile
avanti alla Corte di cassazione; le funzioni requirenti sono
svolte dal procuratore generale della Corte di cassazione o da
un suo sostituto.
4. Avverso la decisione del consiglio nazionale forense
può essere proposto ricorso avanti alle sezioni unite della
Corte di cassazione a norma del codice di procedura civile.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. Il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori è
consentito, senza sostenere esami, agli iscritti all'albo
professionale degli avvocati che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno maturato una anzianità di
almeno dieci anni.
2. Le norme sulla composizione ed elezione degli organi
forensi istituiti dalla presente legge si applicano con le
seguenti modalità:
a) i consigli degli ordini forensi circondariali
di cui all'articolo 7 in carica cessano alla prima scadenza
naturale successiva alla pubblicazione del relativo
regolamento, adottato dal consiglio nazionale forense ai sensi
del comma 4 dell'articolo 9;
b) il consiglio nazionale forense di cui
all'articolo 9 in carica cessa dalle sue funzioni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della prèsente legge. Esso
mantiene i propri poteri sino al momento della elezione del
nuovo consiglio, che deve avvenire entro i due mesi successivi
allo scioglimento stesso;
c) i consigli distrettuali forensi di disciplina
di cui all'articolo 8 sono eletti entro sei mesi dalla
emanazione del relativo regolamento adottato, ai sensi del
comma 4 dell'articolo 9.
3. I giudizi disciplinari in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge ovvero promossi dopo tale data, ma
prima della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo
24 sono disciplinati dalle norme previgenti. Si osservano, in
quanto applicabili, i termini stabiliti dalla presente
legge.
4. La prima revisione degli albi professionali degli
avvocati è eseguita entro l'anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine gli
avvocati iscritti in albi od elenchi per i quali sussistano
cause di incompatibilità previste dalla presente legge hanno
l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni a pena di
cancellazione dal rispettivo albo o elenco.