XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1537




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Avvocatura italiana
e ordini forensi).

        1. I cittadini italiani che, muniti del titolo di avvocato e iscritti nei relativi albi professionali, esercitano la professione forense costituiscono l'avvocatura italiana.
        2. L'ordine forense si articola nell'ordine nazionale forense e negli ordini forensi circondariali di cui al capo II, i quali hanno personalità di diritto pubblico.
        3. Dell'ordine nazionale forense, che ha sede in Roma, fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli ordini forensi circondariali.
        4. Presso ogni tribunale è costituito l'ordine forense circondariale.


Art. 2.

(Professione forense).

        1. L'avvocato iscritto all'albo professionale è un libero professionista il quale con indipendenza, dignità e probità opera per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, garantendo il diritto alla difesa secondo i princìpi costituzionali.
        2. Sono funzioni esclusive dell'avvocato, fatte salve le competenze dell'Avvocatura di Stato e le eccezioni previste da leggi speciali, la rappresentanza e l'assistenza nei procedimenti giurisdizionali.
        3. Gli avvocati non possono assumere obblighi né garantire risultati in qualsiasi forma.

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

        1. L'avvocato nell'esercizio della sua professione è tenuto alla scrupolosa osservanza della legge ed a comportamenti conformi ai princìpi della deontologia professionale.
        2. Costituiscono doveri primari dell'avvocato l'indipendenza da ogni potere, anche economico, il segreto professionale e la discrezione sugli affari trattati, l'assunzione dei soli incarichi per i quali sia dotato di adeguata competenza, nonché la lealtà e la correttezza nei rapporti professionali e nel patrocinio avanti all'autorità giudiziaria.
        3. Le violazioni dei doveri della professione e dei princìpi della deontologia professionale costituiscono illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del capo V.


Art. 4.

(Esercizio
della professione).

        1. Per l'esercizio della professone l'avvocato deve essere iscritto all'albo del circondario del tribunale dove ha il proprio domicilio professionale e deve avere assunto l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato nell'interesse della giustizia.
        2. E' consentito all'avvocato di svolgere la propria attività in tutto il territorio della Repubblica, anche istituendo più uffici ed eleggendo domicilio per singoli affari.
        3. Il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori è consentito a coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 21.
        4. Nel territorio della Repubblica le modalità dell'esercizio della professione forense da parte di avvocati stranieri sono disciplinate in conformità ai trattati internazionali ratificati ed alle leggi speciali e in condizione di reciprocità, salvo, in ogni caso, l'obbligo, da parte degli interessati, di dimostrare al consiglio dell'ordine territorialmente competente il possesso e la rilevanza del titolo professionale di origine e di accettare il potere disciplinare del consiglio stesso.
        5. Il disposto di cui al comma 4 si applica, per quanto compatibile, anche agli avvocati apolidi.
        6. L'esercizio permanente della professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.


Art. 5.

(Perquisizioni, ispezioni
e misure coercitive).

        1. Le perquisizioni e le ispezioni negli uffici degli avvocati devono essere disposte dall'autorità giudiziaria con indicazione specifica e motivata dell'oggetto della ricerca e devono svolgersi in modo da assicurare il rispetto del segreto professionale.
        2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati nei casi previsti dalla legge devono svolgersi in modo da assicurare il rispetto del segreto professionale. Quando esse riguardano l'avvocato, devono essere previamente autorizzate dal procuratore della Repubblica con provvedimento motivato.
        3. In ogni caso, nelle ispezioni e nelle perquisizioni, anche fiscali, l'avvocato può farsi assistere da un proprio avvocato di fiducia.
        4. Salvo casi di eccezionale gravità ed urgenza da motivare contestualmente, le misure di sicurezza, di prevenzione e cautelari nei confronti di avvocati per reati commessi nell'esercizio della professione sono adottate previa informazione al presidente dell'ordine forense circondariale presso il quale l'avvocato è iscritto o della sede dell'ufficio presso il quale pende il procedimento penale.

Art. 6.

(Titolo e qualifiche professionali).

        1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente all'iscritto nel relativo albo professionale anche se cancellato; chi è stato radiato non può usare il titolo.
        2. Accanto al titolo di avvocato può essere usato soltanto quello di docente universitario con l'indicazione delle materie di insegnamento. E' consentita l'indicazione dei settori di attività, in numero non superiore a due, tra quelli preventivamente individuati dal consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9, nei quali l'iscritto svolge prevalentemente la propria attività.
        3. Il consiglio nazionale forense, di cui all'articolo 9, determina i casi nei quali il consiglio dell'ordine forense circondariale di cui all'articolo 7 può autorizzare forme di comunicazione relative all'attività professionale, non incompatibili con i doveri deontologici.


Capo II

ORGANI E FUNZIONI
DEGLI ORDINI FORENSI


Art. 7.

(Ordini forensi circondariali).

        1. Sono organi dell'ordine forense circondariale: l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti; quest'ultimo è obbligatorio per gli ordini con oltre cinquecento iscritti. Il presidente rappresenta l'ordine forense circondariale.
        2. L'assemblea ordinaria degli iscritti è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, delle relazioni e dei programmi del consiglio; è inoltre convocata per l'elezione del consiglio dell'ordine, del collegio dei revisori dei conti, dei membri del consiglio distrettuale forense di disciplina, del consiglio nazionale forense, nonché dei delegati alle assemblee ed ai congressi. L'assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario o lo richieda almeno un quinto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti ed almeno un ottavo negli ordini con oltre cinquemila iscritti, in base ad uno specifico ordine del giorno.
        3. Il consiglio tutela l'indipendenza e il decoro della professioni, la dignità e gli interessi degli iscritti, partecipa alle attività dei pubblici poteri concernenti l'esercizio della professione, adotta i regolamenti interni, determina il contributo annuale e gli altri contributi dovuti dagli iscritti, svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
        4. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto da cinque membri negli ordini sino a cinquanta iscritti; da sette membri negli ordini sino a cento iscritti; da nove membri negli ordini sino a trecento iscritti; da undici membri negli ordini sino a cinquecento iscritti; da quindici membri negli ordini sino a millecinquecento iscritti; da ventuno membri negli ordini con oltre millecinquecento iscritti; da venticinque membri negli ordini con oltre cinquantamila iscritti. Il consiglio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio elegge, tra i suoi componenti, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
        5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente; ha il compito di verificare la regolarità della gestione; riferisce annualmente all'assemblea degli iscritti.
        6. Il consiglio dell'ordine forense circondariale è sciolto dal Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9, in caso di violazioni di legge o di disfunzioni che ne impediscano il regolare funzionamento.


Art. 8.

(Consiglio distrettuale
forense di disciplina).

        1. La cognizione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati è attribuita ad un consiglio distrettuale forense di disciplina composto da quindici membri effettivi e da cinque supplenti nei distretti sino a tremila iscritti e da venticinque membri effettivi e da dieci supplenti nei distretti con un numero di iscritti superiore a tremila. Il consiglio può istituire nel suo seno sezioni autonome costituite da almeno cinque membri.
        2. Il consiglio distrettuale forense di disciplina è eletto dalle assemblee ordinarie degli iscritti agli ordini forensi circondariali compresi nel distretto in modo da assicurare la elezione di almeno un componente per ogni ordine circondariale; ha sede presso il consiglio dell'ordine forense distrettuale, dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
        3. Alle spese ed al personale per il funzionamento del consiglio distrettuale forense di disciplina provvede il consiglio dell'ordine forense distrettuale e la spesa relativa è annualmente ripartita tra i consigli dell'ordine appartenenti al distretto in proporzione al numero dei rispettivi iscritti all'albo professionale e agli elenchi annessi.
        4. Il consiglio distrettuale forense di disciplina elegge tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente, con deliberazione presa a maggioranza dei voti, e con la presenza di almeno sette membri.
        5. Le delibere del consiglio di cui al presente articolo sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.


Art. 9.

(Ordine nazionale forense).

        1. Sono organi dell'ordine nazionale forense: il consiglio nazionale forense, il presidente, il vive presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente rappresenta l'ordine nazionale forense.
        2. Il consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica tre anni e i suoi membri non sono rieleggibili più di una volta consecutivamente.
        3. Il consiglio nazionale forense è composto da avvocati eletti dalle assemblee ordinarie degli iscritti degli ordini forensi circondariali compresi nel distretto giudiziario, in numero di un componente per ogni distretto di corte d'appello con cinquecento iscritti; in numero di due componenti per ogni distretto con più di millecinquecento iscritti; in numero di tre componenti per ogni distretto con più di tremila iscritti.
        4. Il consiglio nazionale forense cura gli interessi dell'ordine e ne tutela le prerogative istituzionali; rappresenta l'avvocatura italiana e provvede alla salvaguardia del suo prestigio e della sua indipendenza; adotta il proprio regolamento interno ed i regolamenti per l'attuazione della presente legge; determina il contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi professionali, elenchi e registri di cui all'articolo 13 e gli altri contributi dovuti dagli iscritti, stabilisce ogni biennio, le tariffe forensi e delibera i criteri per la loro applicazione da sottoporre alla approvazione del Ministero della giustizia; svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
        5. Il consiglio nazionale forense è formato da due sezioni: la prima sezione ha funzioni giurisdizionali ed è costituita ai sensi dell'articolo 10; la seconda sezione ha poteri di rappresentanza dell'avvocatura italiana e svolge funzioni amministrative e consuntive.
        6. Il consiglio nazionale forense delibera in adunanza generale la nomina del presidente, di due vice presidenti e delle altre cariche previste dal regolamento interno di cui al comma 4 elegge i componenti della sezione giurisdizionale e il collegio dei revisori dei conti, approva i bilanci e adotta i regolamenti.
        7. La seconda sezione di cui al comma 5 svolge tutte le funzioni di competenza del consiglio nazionale forense non attribuite all'adunanza generale ed alla sezione giurisdizionale.
        8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Ministro della giustizia tra i presidenti degli ordini forensi circondariali.

Art. 10.

(Sezione giurisdizionale).

        1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il consiglio nazionale forense nomina tra i suoi membri i componenti della sezione giurisdizionale, che si articola in collegi costituiti da sette consiglieri. I componenti della sede giurisdizionale non possono essere riconfermati nel loro incarico e non possono esercitare altre funzioni in seno al consiglio nazionale.
        2. La sezione giurisdizionale è presieduta dal vice presidente del consiglio nazionale forense designato e decide sui ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli distrettuali forensi di disciplina, di cui all'articolo 8 e avverso i provvedimenti dei consigli degli ordini forensi circondariali in materia di albi professionali, elenchi e registri di cui all'articolo 13; sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina e dei consigli circondariali e dei loro organi; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei componenti del consiglio nazionale forense.
        3. Dinanzi alla sezione giurisdizionale si applicano le vigenti norme processuali sulla astensione e ricusazione dei giudici.


Art. 11.

(Eleggibilità e incompatibilità).

        1. Sono eleggibili al consiglio dell'ordine forense circondariale di cui all'articolo 7 tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni; sono eleggibili al consiglio distrettuale forense di disciplina di cui all'articolo 8 gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a quindici anni; sono eleggibili al consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Non sono eleggibili coloro che sono stati colpiti da sanzione disciplinare definitiva.
        2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili fra di loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro un mese dalla proclamazione e in caso di silenzio decade dall'incarico precedente.


Art. 12.

(Congresso nazionale forense).

        1. Il consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 e i consigli degli ordini forensi circondariali di cui all'articolo 7 indicono, ogni tre anni, il congresso nazionale forense per determinare gli indirizzi dell'avvocatura.
        2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 sono disciplinate le modalità per il finanziamento, la nomina e l'attività di una commissione permanente per l'organizzazione, la partecipazione al congresso e lo svolgimento dei relativi lavori.
        3. Alla nomina dei membri della commissione di cui al comma 2 provvede il consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9.


Capo III

ALBI PROFESSIONALI, ELENCHI
E REGISTRI


Art. 13.

(Albi professionali, elenchi e registri).

        1. Presso il consiglio dell'ordine forense circondariale di cui all'articolo 7 sono istituiti:

            a) l'albo professionale degli iscritti esercenti la professione in forma individuale e associata;
            b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, delle associazioni e società professionali, dei professori universitari a tempo pieno;

            c) il registro dei praticanti ammessi al tirocinio;

            d) il registro degli avvocati stranieri ed apolidi ammessi all'esercizio della professione.

        2. Il consiglio nazionale forense con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione, di trasferimento e i casi di cancellazione dagli stessi in conformità alle disposizioni di cui al presente capo.


Art. 14.

(Iscrizione).

        1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo professionale, agli elenchi speciali e al registro dei praticanti:

            a) non avere superato il quarantesimo anno di età;

            b) essere cittadino italiano o, a condizione di reciprocità, di un altro Stato membro dell'Unione europea ed avere il domicilio professionale nel circondario ove ha sede il consiglio dell'ordine forense;

            c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

            d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o riconosciuta da una università italiana; avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione o la prova attitudinale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ai fini della dispensa dalla prova medesima;
            e) avere tenuto una condotta compatibile con il corretto svolgimento dell'attività professionale.

        2. Previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, possono iscriversi all'albo ordinario degli avvocati coloro che hanno esercitato le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo e militare o di avvocato dello Stato per almeno otto anni, i quali, tuttavia non possono esercitare nei distretti ove hanno svolto la loro attività se non sono decorsi cinque anni dalla cessazione delle precedenti funzioni.


Art. 15.

(Incompatibilità).

        1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

            a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;

            b) con la qualità di ministro di culto;

            c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui e con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti attività commerciale;

            d) con la carica di amministratore unico o delegato e con qualunque altro incarico di gestione di società di capitali che svolgono attività imprenditoriali;

            e) con la qualità di dipendente pubblico o privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 17.

        2. L'esercizio della professione è comunque compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche presso università italiane o straniere.
        3. L'accertamento delle incompatibilità è di competenza esclusiva del consiglio dell'ordine forense circondariale di cui all'articolo 7.


Art. 16.

(Permanenza dell'iscrizione
all'albo professionale).

        1. La permanenza dell'iscrizione all'albo professionale è disciplinata dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 13 in base al seguenti princìpi:

            a) l'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell'iscrizione;

            b) la prova dell'esercizio effettivo e continuativo è costituita dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di reddito netto derivante dalla professione superiore ai livelli minimi determinati dal consiglio nazionale forense. A tale fine si considera la media dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio;

            c) la continuità dell'esercizio, ai sensi della lettera a), non è richiesta nei primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo professionale, dopo il sessantacinquesimo anno di età e per la donna nei sei mesi anteriori e nei due anni successivi al parto;

            d) i dati di reddito rilevanti ai fini della permanenza dell'iscrizione sono annualmente comunicati dall'iscritto al consiglio dell'ordine forense circondariale competente, il quale li verifica anche mediante informative presso gli uffici fiscali e la Cassa nazionale di previdenza forense. L'omessa o infedele comunicazione costituisce grave infrazione disciplinare;

            e) l'iscrizione all'albo è sospesa di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché per coloro che sono chiamati a rivestire l'incarico di Ministro, sottosegretario di Stato e presidente di uno dei due rami del Parlamento; può essere inoltre sospesa su richiesta dell'interessato.

Art. 17.

(Avvocatura pubblica).

        1. Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici legali di enti pubblici possono esercitare la professione limitatamente agli affari e alle cause relative agli enti di appartenenza, previa iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dell'ordine forense circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono addetti.
        2. In attesa di una normativa organica in materia possono esercitare la professione gli avvocati di enti pubblici privatizzati che risultano iscritti negli elenchi speciali di cui al comma 1 all'atto della trasformazione dell'ente in persona giuridica privata, limitatamente agli affari e alle cause relative all'ente di appartenenza.
        3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente di appartenenza dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari all'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
        4. Gli avvocati iscritti negli elenchi speciali di cui al presente articolo sono sottoposti in via esclusiva al potere disciplinare degli organi forensi.


Capo IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE


Art. 18.

(Abilitazione alla professione).

        1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue tramite il superamento di un apposito esame, previa frequenza obbligatoria di un corso annuale di formazione professionale e del tirocinio di cui all'articolo 19.
        2. L'abilitazione al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori si consegue tramite il superamento dell'esame previsto all'articolo 21.


Art. 19.

(Formazione e tirocinio).

        1. L'ammissione al corso annuale di formazione avviene mediante una prova selettiva scritta, consistente nella risposta a quesiti elaborati da una commissione nominata dal consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 e trasmessi alle singole sedi delle corti d'appello.
        2. I corsi di formazione sono organizzati e diretti dai consigli degli ordini forensi distrettuali e sono tenuti da avvocati, magistrati e docenti universitari.
        3. Alla conclusione del corso di formazione annuale l'allievo è ammesso a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del tirocinio nella sede in cui il corso è stato svolto. L'esame consiste in un colloquio idoneo ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato all'esercizio della professione di avvocato.
        4. La commissione di esame di cui al comma 3 è formata: da due avvocati, uno dei quali la presiede, designati tra gli iscritti all'albo professionale da almeno sei anni; dai presidenti dei consigli dell'ordine forense del distretto competente per territorio; da un magistrato dello stesso distretto con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, designato dal presidente della corte d'appello competente.
        5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa, salvo eccezioni autorizzate dal consiglio dell'ordine, previa iscrizione al registro dei praticanti e sempreché non sussistano le cause di incompatibilità previste per l'esercizio della professione. Il praticante può svolgere la pratica anche all'estero presso professionisti con titolo equivalente abilitati all'esercizio della professione forense; tale pratica è valida per un periodo non superiore a sei mesi.
        6. Il praticante, previo impegno solenne, può soltanto esercitare la professione in sostituzione delegata e sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, deve osservare le norme di deontologia degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare.
        7. Gli avvocati sono tenuti ad accogliere, compatibilmente con le proprie disponibilità, i praticanti loro avviati dal consiglio dell'ordine ed istruirli alla professione; essi rilasciano l'attestazione di compiuta pratica al consiglio dell'ordine che, in base ad essa, certifica il titolo di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 20.
        8. A seguito dell'esito negativo dell'esame di abilitazione il praticante non può continuare ad esercitare le funzioni sostitutive di cui al comma 6.


Art. 20.

(Esame di abilitazione).

        1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ha valore di esame di Stato e si svolge con identiche modalità e prove per tutto il territorio della Repubblica: è indetto ogni anno dal Ministero della giustizia entro il mese di marzo, su proposta del consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 e si svolge entro il successivo mese di giugno in ciascuna sede di corte d'appello.
        2. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Ministero della giustizia, sono composte da cinque membri titolari e da cinque supplenti, i quali non svolgono attività nel distretto ove l'esame è tenuto. Di tali membri: due sono avvocati, due magistrati ed uno è professore ordinario o associato o ricercatore confermato di materie giuridiche presso una università. Le commissioni sono presiedute da un avvocato; le funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere della corte d'appello. Ove il numero dei candidati lo richieda possono essere formate una o più sottocommissioni.
        3. L'esame può essere sostenuto soltanto presso la corte d'appello nel cui distretto il candidato ha frequentato il corso di formazione e conseguito l'idoneità al tirocinio ai sensi dell'articolo 19. Non è ammesso a sostenere l'esame chi è stato dichiarato non idoneo per tre volte in precedenti prove.
        4. L'esame consiste in tre prove scritte su temi formulati dal Ministero della giustizia aventi ad oggetto la redazione di pareri motivati o atti giudiziari, e in una prova orale avente ad oggetto la illustrazione delle prove scritte e di questioni relative ad almeno cinque materie fondamentali, nonché la conoscenza degli ordinamenti giudiziario e forense.


Art. 21.

(Esame per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori).

        1. Il Ministero della giustizia indice ogni anno in Roma l'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
        2. All'esame di cui al comma 1 sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo professionale che abbiano esercitato per almeno tre anni consecutivi la professione nello studio di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e che abbiano compiuto lodevole e proficua pratica per tale periodo nei relativi giudizi.
        3. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministero della giustizia, sentito il consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 è composta da cinque membri titolari e da cinque supplenti, scelti: due tra avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, tra i quali è scelto il presidente, due tra magistrati di Corte di cassazione ed uno tra professori ordinari di materie giuridiche presso una università.
        4. Le prove scritte ed orali devono consistere nella redazione di un ricorso e nella discussione di una causa avanti ad una giurisdizione superiore.
        5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato di cui all'articolo 20.


Art. 22.

(Regolamento).

        1. Il consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in conformità ai princìpi della presente legge stabilisce, con proprio regolamento:

            a) i criteri di organizzazione dei corsi di formazione professionale; le modalità di ammissione, di frequenza e di svolgimento; i contenuti e i programmi della formazione e le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità di cui all'articolo 19, comma 3;

            b) le modalità di svolgimento della pratica professionale;

            c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per l'esame di abilitazione alla professione di cui all'articolo 20; i requisiti per l'ammissione dei candidati; le modalità di svolgimento degli esami e la scelta delle materie oggetto delle prove, i criteri per la correzione degli elaborati, per lo svolgimento della prova orale e per l'attribuzione dei punteggi;

            d) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione della presente legge.


Capo V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Art. 23.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

        1. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio dell'ordine forense circondariale nel cui albo professionale è iscritto l'avvocato o dal consiglio dell'ordine nel cui circondario è stato commesso il fatto. Il consiglio dell'ordine competente svolge le indagini preliminari e, sentito l'interessato, trasmette gli atti al consiglio forense distrettuale di disciplina, di cui all'articolo 8, chiedendo l'archiviazione o l'apertura del procedimento.
        2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'interessato dell'iscrizione del nome dell'avvocato nel registro delle notizie di reato, dell'inizio dell'azione penale o dell'eventuale archiviazione.
        3. La competenza a procedere nei confronti dell'interessato è attribuita al consiglio dell'ordine della sede della corte d'appello competente territorialmente. La competenza a procedere nei confronti dei membri del consiglio dell'ordine con sede presso la corte d'appello, nonché nei confronti di componenti del consiglio distrettuale di disciplina, spetta al consiglio della sede di corte d'appello più vicina.
        4. L'indagine preliminare è compiuta entro sei mesi, salvo proroga deliberata dal consiglio dell'ordine una sola volta per motivi eccezionali; l'inosservanza dei termini comporta la decadenza dalla carica di coloro ai quali l'omissione o il ritardo sono imputabili.
        5. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui il consiglio dell'ordine forense circondariale di cui al comma 1 ha conoscenza dell'infrazione per la quale l'azione medesima è promossa.


Art. 24.

(Procedimento disciplinare).

        1. Il procedimento avanti al consiglio distrettuale forense di disciplina di cui all'articolo 8 è disciplinato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dal consiglio nazionale forense in base ai seguenti princìpi:

            a) l'apertura del procedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'incolpato;

            b) l'archiviazione di denuncia trasmessa dall'autorità giudiziaria è comunicata al procuratore della Repubblica, presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine, il quale può proporre impugnazione;

            c) le funzioni requirenti sono svolte da un consigliere designato dal presidente, che non può far parte dell'organo decidente;

            d) è garantito il diritto di difesa dell'incolpato;

            e) la convocazione dell'avvocato nei cui confronti si procede è notificata almeno quindici giorni prima della seduta e comunicata al consiglio dell'ordine competente; la decisione è pronunciata subito dopo la discussione e del dispositivo è data immediata lettura;

            f) la decisione può prevedere non esservi luogo a provvedimento disciplinare o l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 26;

            g) la decisione è notificata all'interessato e al procuratore generale presso la corte d'appello. Il dispositivo è affisso all'albo esterno della sede del consiglio distrettuale forense di disciplina di cui all'articolo 8 e dell'ordine di appartenenza dell'iscritto; è comunicato agli uffici giudiziari del distretto, ai presidenti degli ordini forensi circondariali, al consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 ed alla Cassa nazionale di previdenza forense; è pubblicato, altresì, sul notiziario dell'ordine forense di appartenenza dell'interessato, cui spetta l'esecuzione;

            h) il procedimento disciplinare si svolge autonomamente rispetto al processo penale relativo agli stessi fatti;

            i) si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura civile.


Art. 25.

(Sospensione cautelare).

        1. La sospensione cautelare può essere disposta soltanto dal consiglio distrettuale forense di disciplina di cui all'articolo 8 a causa della particolare gravità del fatto e non può durare oltre un anno.
        2. La sospensione è disposta dal consiglio distrettuale forense di disciplina in caso di applicazione di misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria e di pronuncia anche non definitiva di interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
        3. L'incolpato è sentito prima della deliberazione e può proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo, al consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9.


Art. 26.

(Sanzioni).

        1. Le sanzioni disciplinari consistono nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione con la contemporanea cancellazione dagli albi professionali, elenchi e registri per un periodo non superiore a tre anni, e nella radiazione con la cancellazione definitiva.
        2. La radiazione si applica quando l'infrazione è tale da compromettere irreparabilmente la fiducia in un futuro corretto esercizio della professione ovvero in caso di infrazione commessa da chi è stato già sospeso due volte.
        3. Il radiato, decorsi cinque anni dall'applicazione della sanzione, può essere nuovamente iscritto all'albo, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, ad esclusione del requisito concernente l'età.


Art. 27.

(Impugnazioni).

        1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale forense di disciplina di cui all'articolo 8 è ammesso ricorso al consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 da parte dell'incolpato, del consiglio dell'ordine di appartenenza e del procuratore generale presso la corte d'appello nel termine di un mese dalla notifica.
        2. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che per la pronuncia di sospensione cautelare.
        3. Avanti al consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio civile avanti alla Corte di cassazione; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale della Corte di cassazione o da un suo sostituto.
        4. Avverso la decisione del consiglio nazionale forense può essere proposto ricorso avanti alle sezioni unite della Corte di cassazione a norma del codice di procedura civile.


Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 28.

(Disposizioni finali e transitorie).

        1. Il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori è consentito, senza sostenere esami, agli iscritti all'albo professionale degli avvocati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato una anzianità di almeno dieci anni.
        2. Le norme sulla composizione ed elezione degli organi forensi istituiti dalla presente legge si applicano con le seguenti modalità:

            a) i consigli degli ordini forensi circondariali di cui all'articolo 7 in carica cessano alla prima scadenza naturale successiva alla pubblicazione del relativo regolamento, adottato dal consiglio nazionale forense ai sensi del comma 4 dell'articolo 9;

            b) il consiglio nazionale forense di cui all'articolo 9 in carica cessa dalle sue funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della prèsente legge. Esso mantiene i propri poteri sino al momento della elezione del nuovo consiglio, che deve avvenire entro i due mesi successivi allo scioglimento stesso;

            c) i consigli distrettuali forensi di disciplina di cui all'articolo 8 sono eletti entro sei mesi dalla emanazione del relativo regolamento adottato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9.

        3. I giudizi disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero promossi dopo tale data, ma prima della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 24 sono disciplinati dalle norme previgenti. Si osservano, in quanto applicabili, i termini stabiliti dalla presente legge.
        4. La prima revisione degli albi professionali degli avvocati è eseguita entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine gli avvocati iscritti in albi od elenchi per i quali sussistano cause di incompatibilità previste dalla presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni a pena di cancellazione dal rispettivo albo o elenco.



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