XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1535
Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato
viene istituito nel 1822; Corpo benemerito che da quasi
centoottanta anni svolge, pur nella carenza dei mezzi a
disposizione, un'efficace azione nello spazio rurale,
attraverso attività di prevenzione, controllo e repressione
per la salvaguardia del settore agricolo e forestale
nazionale.
In un quadro di grande emergenza ambientale e naturale in
cui viene sempre più a trovarsi il nostro Paese - pensiamo ai
costi immani che sopporta la nostra pubblica amministrazione
per le calamità legate al dissesto idrogeologico, agli incendi
boschivi, alle avversità meteorologiche - la riforma, il
riordino e l'adeguamento tecnologico del Corpo forestale dello
Stato può dare a questa emergenza un segnale di inversione di
rotta, producendo i suoi benefici effetti attraverso la
predisposizione di una riforma agile, efficace, efficiente,
capace di fare compiere un salto di qualità ad un Corpo che ha
tutte le potenzialità umane e professionali per divenire una
forza di eccellenza, con la creazione di una struttura ad alta
specializzazione tecnica ed operativa.
La presente proposta di legge vuole dare un utile
contributo alla realizzazione di questo progetto. Abbiamo
adottato, in sintesi, un provvedimento snello e nello stesso
tempo articolato, privilegiando norme di tecnica legislativa
che si muovano sempre più in un'ottica di semplificazione e di
agilità.
Onorevoli colleghi! La proposta di legge che ci onoriamo
di sottoporre alla vostra approvazione non accoglie, quindi,
solo un dettato del legislatore, ma anche le legittime
aspettative dei forestali, che da anni sollecitano la riforma
del Corpo, e di tutti i cittadini, che si aspettano un
intervento che argini le calamità e produca un'azione di forte
modernizzazione nel campo della prevenzione dei dissesti e
della repressione dei reati.
Quindi un Corpo forestale adeguato alle nuove emergenze
nazionali, un Corpo i cui componenti rappresentino delle vere
e proprie "sentinelle del bosco" e delle aree rurali, in un
quadro regolamentare che incentivi e sviluppi l'attività di
presidio del territorio e dell'ambiente, specialmente nelle
aree a rischio per incendi, frane ed alluvioni, con una
adeguata azione che coinvolga responsabilmente tutte le
organizzazioni agricole, gli agricoltori e i singoli cittadini
a questa grande azione di prevenzione, senza la quale il
nostro patrimonio forestale nazionale è a rischio di ulteriore
degrado. Nello stesso tempo un Corpo forestale
tecnologicamente dotato e finanziato per la ricerca e la
prevenzione delle calamità e dei dissesti e per la repressione
dei reati connessi anche all'esercizio dell'impresa agricola e
forestale.
Una riforma, però, che oggi non può prescindere dal
confronto con le nuove realtà politico-istituzionali, quali la
piena attuazione e valorizzazione dell'autonomia regionale, il
riordino delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e soprattutto la riforma delle Forze
dell'ordine, che vede il Corpo forestale dello Stato inserito
a pieno titolo ed a buon diritto tra le forze di polizia.
E' indispensabile, a nostro avviso, che il Governo imposti
una nuova strategia in ordine al trasferimento alle regioni
del personale e dei beni del Corpo forestale dello Stato,
tenendo conto che si tratta, come detto, di un corpo di
polizia, le cui funzioni devono essere esercitate in modo
unitario, fermo restando la facoltà, da parte delle regioni,
di avvalersi del Corpo forestale dello Stato, sulla base di
apposite convenzioni. Le regioni che lo vorranno potranno
costituire propri corpi per l'esercizio delle funzioni
tecniche ad esse trasferite, fungendo, così, da eventuale
traino per quelle altre regioni che, non essendo pronte fin da
subito a costituire corpi forestali propri, potrebbero
tuttavia esserlo in un secondo momento.
Onorevoli colleghi! Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, che prevede il
trasferimento alle regioni del 70 per cento del personale del
Corpo forestale dello Stato mette in risalto la sussistenza di
una serie di vizi di illegittimità costituzionale, di merito e
procedurali, da più parti evidenziati. Al fine di annullare
l'effetto di questo provvedimento, riportando la risoluzione
della "questione Corpo forestale dello Stato" nella sua sede
naturale di discussione, ovvero il Parlamento, abbiamo
proposto una formulazione, nelle disposizioni abrogative
previste dalla presente proposta di legge, che viene incontro
ai dubbi sollevati, creando le condizioni per un nuovo
impianto legislativo.
La presente proposta di legge si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 definisce la natura del Corpo forestale dello
Stato, sottolineando la sua specializzazione in materia
agro-forestale. Le funzioni che il Corpo deve svolgere sono
quelle di interesse nazionale o sovraregionale. Nell'articolo
2 le funzioni del Corpo forestale dello Stato sono suddivise
in 4 settori di attività: attività ispettive e di controllo,
attività a tutela del territorio, attività di protezione
civile e attività di servizio ai cittadini ed alle imprese.
L'articolo 3, nell'ottica di un adeguamento informatico e
tecnologico del Corpo forestale dello Stato, provvede a
finanziare con 500 miliardi di lire, per il triennio
2002-2004, i necessari interventi di modernizzazione della
struttura operativa.
L'articolo 4 introduce la possibilità per le regioni di
dotarsi di propri corpi tecnici forestali, lasciando però
impregiudicata, con l'articolo 5, la possibilità per le stesse
di usufruire della collaborazione della struttura statale,
attraverso la stipula di apposita convenzione.
L'articolo 6 permette l'eventuale trasferimento, previa
domanda degli agenti forestali dal Corpo nazionale a quello
regionale eventualmente creato.
Infine, con l'articolo 7 vengono abrogate le norme in
conflitto con la legge.