XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1535




        Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato viene istituito nel 1822; Corpo benemerito che da quasi centoottanta anni svolge, pur nella carenza dei mezzi a disposizione, un'efficace azione nello spazio rurale, attraverso attività di prevenzione, controllo e repressione per la salvaguardia del settore agricolo e forestale nazionale.
        In un quadro di grande emergenza ambientale e naturale in cui viene sempre più a trovarsi il nostro Paese - pensiamo ai costi immani che sopporta la nostra pubblica amministrazione per le calamità legate al dissesto idrogeologico, agli incendi boschivi, alle avversità meteorologiche - la riforma, il riordino e l'adeguamento tecnologico del Corpo forestale dello Stato può dare a questa emergenza un segnale di inversione di rotta, producendo i suoi benefici effetti attraverso la predisposizione di una riforma agile, efficace, efficiente, capace di fare compiere un salto di qualità ad un Corpo che ha tutte le potenzialità umane e professionali per divenire una forza di eccellenza, con la creazione di una struttura ad alta specializzazione tecnica ed operativa.
        La presente proposta di legge vuole dare un utile contributo alla realizzazione di questo progetto. Abbiamo adottato, in sintesi, un provvedimento snello e nello stesso tempo articolato, privilegiando norme di tecnica legislativa che si muovano sempre più in un'ottica di semplificazione e di agilità.
        Onorevoli colleghi! La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione non accoglie, quindi, solo un dettato del legislatore, ma anche le legittime aspettative dei forestali, che da anni sollecitano la riforma del Corpo, e di tutti i cittadini, che si aspettano un intervento che argini le calamità e produca un'azione di forte modernizzazione nel campo della prevenzione dei dissesti e della repressione dei reati.
        Quindi un Corpo forestale adeguato alle nuove emergenze nazionali, un Corpo i cui componenti rappresentino delle vere e proprie "sentinelle del bosco" e delle aree rurali, in un quadro regolamentare che incentivi e sviluppi l'attività di presidio del territorio e dell'ambiente, specialmente nelle aree a rischio per incendi, frane ed alluvioni, con una adeguata azione che coinvolga responsabilmente tutte le organizzazioni agricole, gli agricoltori e i singoli cittadini a questa grande azione di prevenzione, senza la quale il nostro patrimonio forestale nazionale è a rischio di ulteriore degrado. Nello stesso tempo un Corpo forestale tecnologicamente dotato e finanziato per la ricerca e la prevenzione delle calamità e dei dissesti e per la repressione dei reati connessi anche all'esercizio dell'impresa agricola e forestale.
        Una riforma, però, che oggi non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali, quali la piena attuazione e valorizzazione dell'autonomia regionale, il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e soprattutto la riforma delle Forze dell'ordine, che vede il Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon diritto tra le forze di polizia.
        E' indispensabile, a nostro avviso, che il Governo imposti una nuova strategia in ordine al trasferimento alle regioni del personale e dei beni del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto che si tratta, come detto, di un corpo di polizia, le cui funzioni devono essere esercitate in modo unitario, fermo restando la facoltà, da parte delle regioni, di avvalersi del Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite convenzioni. Le regioni che lo vorranno potranno costituire propri corpi per l'esercizio delle funzioni tecniche ad esse trasferite, fungendo, così, da eventuale traino per quelle altre regioni che, non essendo pronte fin da subito a costituire corpi forestali propri, potrebbero tuttavia esserlo in un secondo momento.
        Onorevoli colleghi! Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, che prevede il trasferimento alle regioni del 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato mette in risalto la sussistenza di una serie di vizi di illegittimità costituzionale, di merito e procedurali, da più parti evidenziati. Al fine di annullare l'effetto di questo provvedimento, riportando la risoluzione della "questione Corpo forestale dello Stato" nella sua sede naturale di discussione, ovvero il Parlamento, abbiamo proposto una formulazione, nelle disposizioni abrogative previste dalla presente proposta di legge, che viene incontro ai dubbi sollevati, creando le condizioni per un nuovo impianto legislativo.
        La presente proposta di legge si compone di 7 articoli.
        L'articolo 1 definisce la natura del Corpo forestale dello Stato, sottolineando la sua specializzazione in materia agro-forestale. Le funzioni che il Corpo deve svolgere sono quelle di interesse nazionale o sovraregionale. Nell'articolo 2 le funzioni del Corpo forestale dello Stato sono suddivise in 4 settori di attività: attività ispettive e di controllo, attività a tutela del territorio, attività di protezione civile e attività di servizio ai cittadini ed alle imprese.
        L'articolo 3, nell'ottica di un adeguamento informatico e tecnologico del Corpo forestale dello Stato, provvede a finanziare con 500 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004, i necessari interventi di modernizzazione della struttura operativa.
        L'articolo 4 introduce la possibilità per le regioni di dotarsi di propri corpi tecnici forestali, lasciando però impregiudicata, con l'articolo 5, la possibilità per le stesse di usufruire della collaborazione della struttura statale, attraverso la stipula di apposita convenzione.
        L'articolo 6 permette l'eventuale trasferimento, previa domanda degli agenti forestali dal Corpo nazionale a quello regionale eventualmente creato.
        Infine, con l'articolo 7 vengono abrogate le norme in conflitto con la legge.




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