XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1535
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Natura e definizione).
1. Il Corpo forestale dello Stato è un corpo tecnico
altamente specializzato in materia agro-forestale ed
ambientale; esso è una forza di polizia dello Stato ai sensi
dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è una
struttura operativa del Servizio nazionale della protezione
civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ed è alle dipendenze del Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Corpo forestale dello Stato svolge
funzioni di interesse statale in materia di ambiente,
protezione civile e pubblica sicurezza.
Art. 2.
(Funzioni).
1. Le funzioni di interesse statale di cui all'articolo 1
sono le seguenti:
a) attività ispettive e di controllo:
1) prevenzione, controllo, sorveglianza e repressione
in materia di reati agro-forestali e ambientali, con compiti
di polizia giudiziaria in tali settori;
2) sorveglianza su commercio e detenzione di esemplari
di flora e fauna minacciati di estinzione;
3) sorveglianza sulle importazioni, esportazioni e
commercio del materiale di propagazione forestale;
4) sorveglianza dell'applicazione delle convenzioni
internazionali in materia di biodiversità vegetale ed
animale;
5) sorveglianza dello spazio rurale e delle aree
protette in ambito nazionale ed internazionale;
6) sorveglianza a difesa e tutela dei beni e servizi
dell'impresa agricola;
b) attività a tutela del territorio:
1) monitoraggio del territorio ai fini della tutela e
della conservazione delle risorse naturali;
2) prevenzione del dissesto idrogeologico;
3) attività di ricerca e prevenzione delle calamità
naturali e interventi di emergenza in ambito nazionale ed
internazionale;
4) lotta e prevenzione degli incendi boschivi;
5) prevenzione di valanghe e slavine;
c) attività di protezione civile:
1) protezione civile e pubblico soccorso in ambito
nazionale ed internazionale;
d) attività di servizio ai cittadini e alle
imprese:
1) rilevamenti meteo-nivometeorologici;
2) rilevamento e gestione dei dati inerenti il sistema
informativo della montagna;
3) rilevamento e certificazione delle avversità
meteorologiche che non consentano agli agricoltori il rispetto
delle scadenze dei termini previsti dalle normative
comunitarie.
Art. 3.
(Sviluppo tecnologico).
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
2, lettera b), il Corpo forestale dello Stato è dotato
di strutture informatizzate e ad alto contenuto tecnologico
alla cui acquisizione si provvede con uno stanziamento per il
triennio 2002-2004 di lire 500 miliardi. All'onere derivante
dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 4.
(Corpi forestali regionali).
1. Le regioni possono dotarsi, per le competenze
trasferite ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, di propri corpi tecnici forestali.
Art. 5.
(Convenzioni).
1. Le regioni, qualora non si avvalgano di propri corpi
forestali regionali, possono stipulare convenzioni con il
Ministero delle politiche agricole e forestali per l'impiego
del Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle loro
competenze regionali.
Art. 6.
(Personale).
1. Qualora vengano istituiti corpi forestali regionali e
fatte salve le necessità di organico per le funzioni di
competenza statale, il personale del Corpo forestale dello
Stato può chiedere il passaggio nell'organico del corpo
forestale regionale.
Art. 7.
(Disposizioni abrogative).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le parole da: "ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del
Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 3, le parole da: "sono,
altresì, trasferite" fino alla fine, sono soppresse;
b) all'articolo 55, comma 8, è soppresso l'ultimo
periodo.