XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1535




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Natura e definizione).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è un corpo tecnico altamente specializzato in materia agro-forestale ed ambientale; esso è una forza di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è una struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni di interesse statale in materia di ambiente, protezione civile e pubblica sicurezza.


Art. 2.

(Funzioni).

        1. Le funzioni di interesse statale di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

                a) attività ispettive e di controllo:

                1) prevenzione, controllo, sorveglianza e repressione in materia di reati agro-forestali e ambientali, con compiti di polizia giudiziaria in tali settori;

                2) sorveglianza su commercio e detenzione di esemplari di flora e fauna minacciati di estinzione;

                3) sorveglianza sulle importazioni, esportazioni e commercio del materiale di propagazione forestale;

                4) sorveglianza dell'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità vegetale ed animale;

                5) sorveglianza dello spazio rurale e delle aree protette in ambito nazionale ed internazionale;
                6) sorveglianza a difesa e tutela dei beni e servizi dell'impresa agricola;

                b) attività a tutela del territorio:

                1) monitoraggio del territorio ai fini della tutela e della conservazione delle risorse naturali;

                2) prevenzione del dissesto idrogeologico;

                3) attività di ricerca e prevenzione delle calamità naturali e interventi di emergenza in ambito nazionale ed internazionale;

                4) lotta e prevenzione degli incendi boschivi;

                5) prevenzione di valanghe e slavine;

                c) attività di protezione civile:

                1) protezione civile e pubblico soccorso in ambito nazionale ed internazionale;

                d) attività di servizio ai cittadini e alle imprese:

                1) rilevamenti meteo-nivometeorologici;

                2) rilevamento e gestione dei dati inerenti il sistema informativo della montagna;

                3) rilevamento e certificazione delle avversità meteorologiche che non consentano agli agricoltori il rispetto delle scadenze dei termini previsti dalle normative comunitarie.


Art. 3.

(Sviluppo tecnologico).

        1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, lettera b), il Corpo forestale dello Stato è dotato di strutture informatizzate e ad alto contenuto tecnologico alla cui acquisizione si provvede con uno stanziamento per il triennio 2002-2004 di lire 500 miliardi. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.


Art. 4.

(Corpi forestali regionali).

        1. Le regioni possono dotarsi, per le competenze trasferite ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di propri corpi tecnici forestali.


Art. 5.

(Convenzioni).

        1. Le regioni, qualora non si avvalgano di propri corpi forestali regionali, possono stipulare convenzioni con il Ministero delle politiche agricole e forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle loro competenze regionali.


Art. 6.

(Personale).

        1. Qualora vengano istituiti corpi forestali regionali e fatte salve le necessità di organico per le funzioni di competenza statale, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere il passaggio nell'organico del corpo forestale regionale.


Art. 7.

(Disposizioni abrogative).

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole da: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
        2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 35, comma 3, le parole da: "sono, altresì, trasferite" fino alla fine, sono soppresse;

                b) all'articolo 55, comma 8, è soppresso l'ultimo periodo.



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