XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1534
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si esamina
conferisce alcune deleghe già attribuite al Governo durante la
scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del
Governo medesimo (articoli 1 e 2), peraltro già avviata con il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, il riordino
degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 3), la
riforma degli organi collegiali della scuola (articolo 4) e
l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti
la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
(articolo 5).
Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna
delega sono, evidentemente, di diversa natura (per esse si
rinvia all'illustrazione svolta articolo per articolo) in
ragione della diversità della materia, ma, comunque, alcune
esigenze di fondo che sottostanno al conferimento delle
deleghe sono comuni.
Per quanto riguarda le deleghe concernenti le strutture di
governo, va segnalato che queste ultime sono state in primo
luogo modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 - il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il
loro conseguente accorpamento - che ha in seguito ricevuto
attuazione con successivi decreti di organizzazione dei
Dicasteri medesimi.
Va in proposito segnalato che, in alcuni casi, al momento
di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, si
sono verificati alcuni problemi, legati, oltre che alle
consuete difficoltà di adattamento a nuove strutture e nuove
modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto
esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con
le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di
settori di attività (e delle relative strutture operative) da
un'amministrazione ad un'altra.
La delega di cui al presente disegno di legge consente,
pertanto, di apportare tutte le modifiche che risultino
necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto
legislativo n. 300 del 1999 alle specifiche e concrete
esigenze (peraltro non del tutto prevedibili ex ante)
delle amministrazioni, così come sono emerse nel corso del
periodo di transizione da un assetto ad un altro. D'altro
canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture
di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo
svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun
Ministero, e, inoltre, di conformare l'ordinamento a quanto
già disposto con il decreto-legge n. 217 del 2001, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 317 del 2001, che ha
previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e
del Ministero della sanità i quali, nel sistema delineato dal
decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano,
rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
Nel contesto del quadro generale appena delineato, si
inserisce anche la delega per la riforma delle strutture della
Difesa, che costituisce un intervento di razionalizzazione
organizzativa ed amministrativa di parte del Ministero, in
ordine alla riduzione degli effettivi delle Forze armate, che
non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di
supporto. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una
norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave
di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al
nuovo assetto delle Forze armate, di strutture amministrative,
quali, appunto, quelle di supporto, necessarie alla gestione
dei corpi militari.
In merito alle restanti deleghe si rinvia a quanto esposto
con riferimento a ciascun articolo, sebbene valga segnalare
che la delega sul riordino degli emolumenti di natura
assistenziale e quella relativa al testo unico delle
disposizioni in materia di minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia non sono state esercitate dal precedente
esecutivo e che, pertanto, sono ancora vive e sentite le
esigenze che avevano spinto il legislatore a conferire dette
deleghe.
Articolo 1. La norma che si propone conferisce una delega
al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi,
anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati,
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il conferimento di tale delega appare, in primo luogo,
necessario in conseguenza della scelta effettuata con il
decreto-legge n. 217 del 2001 che ha previsto la costituzione
di due Ministeri - Ministero delle comunicazioni e Ministero
della sanità - i quali, nel sistema delineato dal decreto
legislativo n. 300 del 1999, confluivano, rispettivamente, nel
Ministero delle attività produttive e nel Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
La scelta predetta, effettuata per garantire una maggiore
funzionalità dell'articolazione dei Ministeri, comporta,
pertanto, la conseguente necessità di adattare, nella
opportuna sede delegata, gli assetti e le competenze dei
Ministeri suddetti.
La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il
Governo si attenga ai princìpi e ai criteri direttivi già
contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del
1997.
I decreti legislativi saranno emanati previo parere della
Commissione prevista dall'articolo 5 della legge n. 59 del
1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima
legge.
La norma prevede, infine, la possibilità di effettuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, gli adattamenti necessari affinché i
singoli e specifici adempimenti od atti correlati ai
procedimenti di accorpamento dei Ministeri siano maggiormente
rispondenti alla concreta realtà operativa delle
amministrazioni della cui fusione si tratta.
Tale delega, quindi, è strumentale ad una migliore
attuazione degli accorpamenti, considerato che, anche in
conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima
applicazione dei detti provvedimenti di fusione, è necessario
disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio
delle modalità concrete da adottare per rendere effettivamente
operativi, in maniera efficace, gli accorpamenti dei
Ministeri.
Articolo 2. La recente approvazione della legge 14
novembre 2000, n. 331, oltre a professionalizzare le Forze
armate, ha ridotto sensibilmente i volumi organici dello
strumento militare quantificandoli in 190.000 unità
complessive, con la conseguente necessità di pervenire a nuovi
adeguamenti strutturali.
La citata norma ha anche statuito l'impiego del personale
militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi,
prevedendone la sostituzione con personale civile e con
imprese private "di servizi" per lo svolgimento di attività di
natura non operativa.
La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta,
quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e
periferica, sia una diversa configurazione sul territorio
nazionale delle componenti operative e di sostegno.
In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla
sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente
estendersi alle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere
prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero"
di quello militare da destinare ad incarichi operativi.
Inoltre, l'ottimizzazione in ambito interforze delle
risorse disponibili - umane, finanziarie e logistiche - è
presupposto indispensabile per l'efficienza delle Forze armate
e perché le stesse siano operativamente pronte ad assolvere i
compiti loro demandati anche in ambito internazionale in
ragione degli impegni assunti dal nostro Paese.
Lo strumento normativo che si propone consente gli
opportuni adeguamenti per il conseguimento degli obiettivi
esposti.
Per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei
decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il
parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge
15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della
materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto
della delega, sì che, in virtù di tali caratteristiche, si
ritiene preferibile chiedere l'esame del testo ad organi con
competenza specialistica, quali, appunto, le competenti
Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.
Articolo 3. La disposizione che si propone consente al
Governo di esercitare una delega, già prevista da una
precedente disposizione legislativa, rimasta non esercitata
dal precedente esecutivo.
La delega in questione concerne il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e
sordomutismo, ed è diretta alla rivisitazione del sistema di
classificazione delle indennità e degli assegni spettanti nei
casi derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo,
definendo, altresì, le modalità ed i requisiti per la
concessione degli stessi, individuati dall'articolo 24 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
La riforma che deriverebbe dall'esercizio della delega
proposta è particolarmente attesa e delicata; l'esigenza di
una sua riproposizione, pertanto, con i medesimi princìpi e
criteri direttivi di cui alla precedente legge di delega, ne
conferma la persistente attualità.
Articolo 4. La delega di cui all'articolo 21, comma 15,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, è già stata
esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con il
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione
della materia oggetto del citato decreto legislativo, rende
necessario esercitare una nuova delega di cui al citato
articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta
riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola.
Articolo 5. La norma in esame contiene una delega al
Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti
concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia, delega già prevista dall'articolo 6 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia) il
cui termine (quattro mesi) è scaduto il 21 luglio 2001.
La necessità di tale delega è determinata dalla esigenza
di armonizzazione con il termine (sei mesi) previsto
dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge, relativo
all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico,
consentendo, nel contempo, con la previsione di un nuovo
termine più ampio di quello originario, un esercizio più
efficace ed esaustivo della delega legislativa.
Considerando, infatti, i differenti termini di cui sopra,
appare evidente la loro disarmonia, in quanto l'istituzione
del Comitato, che costituisce condizione necessaria ed
indispensabile per il corretto iter procedurale relativo
alla emanazione del testo unico, può avvenire in data
successiva alla scadenza della delega legislativa per
l'emanazione del testo unico.
Oltre alla necessità di rimediare a tale inconveniente, di
natura sostanzialmente formale, che pure riveste rilevanza ai
fini della applicazione concreta della misura prevista dal
Parlamento, altre ragioni inducono a considerare opportuna e
necessaria la riproposizione della delega contenuta
nell'articolo 6 della citata legge n. 38 del 2001.
Infatti, l'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia comporta, per un efficace
coordinamento (come previsto, peraltro, dall'articolo 6) l'
analisi della natura e della origine delle norme medesime.
Esse infatti, numerosissime e di oggetto assai vario, sono
individuabili in un arco temporale che dalla fine della
seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo
la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del
2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme
direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite
nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali,
e specificamente le misure adottate in attuazione dello
Statuto speciale allegato al Memorandum di intesa di
Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del
Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia - oggi per successione la Repubblica
di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977,
n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con
ordinanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.
Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo
concernente il testo unico delle disposizioni vigenti
concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di
corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento
delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in
considerazione soprattutto della delicatezza della materia.
Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata
originaria della delega - il cui termine, come si è detto, è
ormai scaduto - appare inadeguata.
In considerazione di tutto quanto sopra espresso, e
valutate adeguatamente tutte le relative necessità operative,
con l'articolo in esame viene riproposta la delega legislativa
di cui all'articolo 6 della legge n. 38 del 2001 con la
previsione della scadenza del termine dopo sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge.
Non si provvede a redigere la relazione tecnica del
presente disegno di legge, in quanto dal medesimo non derivano
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio
dello Stato.