XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1534
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di
provvedimenti gia emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e d), della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei
Ministeri".
Art. 2.
(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative
della Difesa).
1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti
militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14
novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche
mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della Difesa.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riformulare le competenze di vertice, al fine
di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo
interforze;
b) razionalizzare i comandi operativi e
territoriali, le strutture operative, logistiche,
scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave
interforze, garantendone un'articolazione, composizione,
ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;
c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli
arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo
l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei
procedimenti produttivi;
d) adeguare l'assetto delle aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova
configurazione delle Forze armate, anche mediante la
ridefinizione di compiti.
3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei
princìpi e criteri direttivi indicati nel comma 2.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 3.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura
assistenziale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge
8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i
criteri direttivi contenuti nel citato articolo.
Art. 4.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della
scuola).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di
provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma
15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi
contenuti nel citato comma 15.
Art. 5.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra
loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.