XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1534




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti gia emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
        2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
        4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".


Art. 2.


(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative
della Difesa).

        1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.
        2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;

                b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;

                c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;

                d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.

        3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nel comma 2.
        4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 3.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura
assistenziale).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo.


Art. 4.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della
scuola).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.


Art. 5.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.



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