XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1530




        Onorevoli Colleghi! - L'importanza ed il rilievo assunti, anche presso l'opinione pubblica, dall'azione di risanamento del pubblico erario svolta con crescente impegno dalla magistratura contabile, investita dai provvedimenti legislativi di riforma del 1994 che ne hanno potenziato la struttura sul piano regionale e rafforzato i poteri su quello funzionale, rendono necessari taluni aggiustamenti procedurali e di raccordo con l'azione penale che rischia in qualche caso di vanificare, con l'istituto del segreto istruttorio, la tempestività e, talora, la stessa proficuità dell'azione contabile, ancorata a rigorosi termini prescrizionali che potrebbero incontrare ostacoli insormontabili nel protrarsi delle indagini preliminari in campo penale. Peraltro, non apparirebbe di facile comprensione per quale motivo la collaborazione che il codice di rito impone tra i pubblici ministeri non debba trovare compendio anche sul fronte dell'azione di responsabilità amministrativa. Tali problematiche si sono già poste sul piano operativo e richiedono un urgente intervento di coordinamento da parte del legislatore.
        A queste finalità è ispirata la presente proposta di legge che, priva di oneri finan- ziari, mira a rafforzare, meglio coordinandole, le attività dei pubblici ministeri penali e contabili, stabilendo un obbligo di collaborazione ed osmosi professionale dal quale il perseguimento dei fini di giustizia non potrà che trarre ulteriore giovamento e conforto, non da ultimo nell'ottica di un potenziamento di una giurisdizione, quale quella contabile, le cui potenzialità, sul piano della tutela della legalità, appaiono ancora lungi dall'essere state integralmente sfruttate.




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