XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1530
Onorevoli Colleghi! - L'importanza ed il rilievo
assunti, anche presso l'opinione pubblica, dall'azione di
risanamento del pubblico erario svolta con crescente impegno
dalla magistratura contabile, investita dai provvedimenti
legislativi di riforma del 1994 che ne hanno potenziato la
struttura sul piano regionale e rafforzato i poteri su quello
funzionale, rendono necessari taluni aggiustamenti procedurali
e di raccordo con l'azione penale che rischia in qualche caso
di vanificare, con l'istituto del segreto istruttorio, la
tempestività e, talora, la stessa proficuità dell'azione
contabile, ancorata a rigorosi termini prescrizionali che
potrebbero incontrare ostacoli insormontabili nel protrarsi
delle indagini preliminari in campo penale. Peraltro, non
apparirebbe di facile comprensione per quale motivo la
collaborazione che il codice di rito impone tra i pubblici
ministeri non debba trovare compendio anche sul fronte
dell'azione di responsabilità amministrativa. Tali
problematiche si sono già poste sul piano operativo e
richiedono un urgente intervento di coordinamento da parte del
legislatore.
A queste finalità è ispirata la presente proposta di legge
che, priva di oneri finan- ziari, mira a rafforzare, meglio
coordinandole, le attività dei pubblici ministeri penali e
contabili, stabilendo un obbligo di collaborazione ed osmosi
professionale dal quale il perseguimento dei fini di giustizia
non potrà che trarre ulteriore giovamento e conforto, non da
ultimo nell'ottica di un potenziamento di una giurisdizione,
quale quella contabile, le cui potenzialità, sul piano della
tutela della legalità, appaiono ancora lungi dall'essere state
integralmente sfruttate.