XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1530




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 117 del codice
di procedura penale).

        1. All'articolo 117 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle richieste inoltrate dal pubblico ministero presso la Corte dei conti nell'ambito dell'attività istruttoria necessaria al compimento delle proprie indagini".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 331 del codice
di procedura penale).

        1. All'articolo 331 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. Qualora i fatti denunciati configurino anche una fattispecie di danno erariale rientrante nella giurisdizione contabile, copia della denuncia deve essere trasmessa contestualmente al pubblico ministero presso la Corte dei conti".


Art. 3.

(Modifica all'articolo 371 del codice
di procedura penale).

        1. All'articolo 371 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei rapporti con gli uffici del pubblico ministero istituiti presso la Corte dei conti".


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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