XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1530
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 117 del codice
di procedura penale).
1. All'articolo 117 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche alle richieste inoltrate dal pubblico
ministero presso la Corte dei conti nell'ambito dell'attività
istruttoria necessaria al compimento delle proprie
indagini".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 331 del codice
di procedura penale).
1. All'articolo 331 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Qualora i fatti denunciati configurino anche
una fattispecie di danno erariale rientrante nella
giurisdizione contabile, copia della denuncia deve essere
trasmessa contestualmente al pubblico ministero presso la
Corte dei conti".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 371 del codice
di procedura penale).
1. All'articolo 371 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche nei rapporti con gli
uffici del pubblico ministero istituiti presso la Corte
dei conti".
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.