XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1529




        Onorevoli Colleghi! - All'interno dell'ampio dibattito sviluppatosi negli ultimi anni intorno al ruolo della magistratura nel nostro ordinamento giuridico e nella nostra società, assume un significato particolare il tema della precostituzione del giudice nel processo, ed a tale fine sembra opportuno fornire una breve sintesi dei punti salienti di tale dibattito.
        Dalla natura dei criteri in base ai quali si individua il singolo giudice in relazione al caso concreto dipende, infatti, la possibilità di garantire o meno al cittadino l'esercizio imparziale della funzione giurisdizionale.
        La Costituzione, nel disciplinare i rapporti civili, dispone, all'articolo 25, primo comma, che: "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
        Dalla disposizione sembra emergere nettamente la scelta per un criterio di individuazione del giudice che esclude ogni margine di discrezionalità e implica la predeterminazione mediante disposizione di legge.
        La Corte costituzionale, tuttavia, nell'interpretare la disposizione citata, pure avendo inizialmente affermato l'assoluta incompatibilità fra criterio della precostituzione e criterio di discrezionalità nella scelta, era successivamente approdata ad un diverso orientamento, in base al quale aveva ammesso che si poteva, seppure eccezionalmente e con adeguate garanzie, derogare al principio e che si potevano ritenere legittimi margini di discrezionalità necessari per assicurare l'efficienza ed il buon funzionamento degli uffici giudiziari.
        Alla base del ragionamento della Corte costituzionale vi era l'esigenza di evitare che una rigida applicazione del principio di precostituzione potesse determinare effetti negativi rispetto alla razionale distribuzione del lavoro giudiziario.
        Questa interpretazione, in realtà, sembrava subordinare l'applicazione del principio costituzionale del giudice naturale al soddisfacimento di esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
        Ora, è ben vero che il buon andamento della pubblica amministrazione costituisce anch'esso principio costituzionale sancito a norma dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, ma appare sicuramente inadeguata una soluzione che, forzando il tenore letterale dell'articolo 25, primo comma, della Costituzione, ne disconosca il ruolo di incomprimibile garanzia per le parti del processo e per la magistratura al suo interno.
        Occorre, invece, ragionare in termini di contemperamento fra i diversi princìpi, garantendo che il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria sia realizzato nel pieno rispetto del principio di precostituzione legale del giudice.
        Alcuni passi in avanti in ordine al problema dell'assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici, sono stati compiuti in occasione della riforma del codice di procedura penale, ed, in particolare, con l'istituzione del giudice unico recata dal decreto legislativo n. 51 del 1998, e successive modificazioni. In particolare, l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 138 del 1999, è stato riformulato proprio al fine di dare attuazione al dettato costituzionale in materia di giudice naturale, prevedendo l'applicazione di criteri "automatici" sia per ciò che concerne l'assegnazione degli affari giudiziari, sia per ciò che riguarda la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. La norma in vigore, necessita, però, di opportune e specifiche modifiche, necessarie per dare finalmente completa attuazione al precetto costituzionale. A tale fine, la proposta di legge prevede che i criteri automatici (articolo 1), che si applicano ai giudizi penali ed ai giudizi civili, siano determinati in modo tale da impedire la "prevedibilità" dell'assegnazione dei singoli affari giudiziari, ed a garanzia dell'osservanza del criterio automatico, è prevista la "nullità" degli atti compiuti in violazione del criterio medesimo.
        L'articolo 2 della proposta di legge dispone, poi, l'applicazione di un criterio automatico anche in relazione all'assegnazione degli affari giudiziari al pubblico ministero. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 25, primo comma, della Costituzione, - che fa riferimento soltanto al "giudice" - sembra infatti corretto estendere l'applicazione del principio di precostituzione anche al pubblico ministero, al fine di garantire, fin dal principio del procedimento, la garanzia di predeterminazione obiettiva del magistrato competente.
        A tale fine è sostituito il comma 3 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, che attualmente disciplina la materia senza prevedere alcun criterio ai fini del rispetto del principio di precostituzione.
        Nella nuova formulazione si prevede che, qualora il titolare dell'ufficio del pubblico ministero ritenga di non esercitare personalmente le funzioni attribuite dal codice di procedura penale al pubblico ministero, la designazione di altri magistrati addetti all'ufficio è effettuata secondo criteri automatici, stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. Anche in questo caso, la mancata osservanza del criterio automatico comporta la nullità degli atti compiuti.
        Con l'approvazione delle modifiche proposte sarà possibile assicurare al cittadino la completa garanzia della legale precostituzione del giudice che dovrà pronunciarsi sul caso concreto, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nel criterio dell'assegnazione del singolo affare. Sarà, inoltre, garantito un razionale criterio di distribuzione degli affari all'interno degli uffici giudiziari, e sarà assicurata l'imparzialità della scelta del dirigente dell'ufficio rispetto ai singoli magistrati.




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