XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1529
Onorevoli Colleghi! - All'interno dell'ampio dibattito
sviluppatosi negli ultimi anni intorno al ruolo della
magistratura nel nostro ordinamento giuridico e nella nostra
società, assume un significato particolare il tema della
precostituzione del giudice nel processo, ed a tale fine
sembra opportuno fornire una breve sintesi dei punti salienti
di tale dibattito.
Dalla natura dei criteri in base ai quali si individua il
singolo giudice in relazione al caso concreto dipende,
infatti, la possibilità di garantire o meno al cittadino
l'esercizio imparziale della funzione giurisdizionale.
La Costituzione, nel disciplinare i rapporti civili,
dispone, all'articolo 25, primo comma, che: "Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge".
Dalla disposizione sembra emergere nettamente la scelta
per un criterio di individuazione del giudice che esclude ogni
margine di discrezionalità e implica la predeterminazione
mediante disposizione di legge.
La Corte costituzionale, tuttavia, nell'interpretare la
disposizione citata, pure avendo inizialmente affermato
l'assoluta incompatibilità fra criterio della precostituzione
e criterio di discrezionalità nella scelta, era
successivamente approdata ad un diverso orientamento, in base
al quale aveva ammesso che si poteva, seppure eccezionalmente
e con adeguate garanzie, derogare al principio e che si
potevano ritenere legittimi margini di discrezionalità
necessari per assicurare l'efficienza ed il buon funzionamento
degli uffici giudiziari.
Alla base del ragionamento della Corte costituzionale vi
era l'esigenza di evitare che una rigida applicazione del
principio di precostituzione potesse determinare effetti
negativi rispetto alla razionale distribuzione del lavoro
giudiziario.
Questa interpretazione, in realtà, sembrava subordinare
l'applicazione del principio costituzionale del giudice
naturale al soddisfacimento di esigenze di buon funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria.
Ora, è ben vero che il buon andamento della pubblica
amministrazione costituisce anch'esso principio costituzionale
sancito a norma dell'articolo 97, primo comma, della
Costituzione, ma appare sicuramente inadeguata una soluzione
che, forzando il tenore letterale dell'articolo 25, primo
comma, della Costituzione, ne disconosca il ruolo di
incomprimibile garanzia per le parti del processo e per la
magistratura al suo interno.
Occorre, invece, ragionare in termini di contemperamento
fra i diversi princìpi, garantendo che il buon andamento
dell'amministrazione giudiziaria sia realizzato nel pieno
rispetto del principio di precostituzione legale del
giudice.
Alcuni passi in avanti in ordine al problema
dell'assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici,
sono stati compiuti in occasione della riforma del codice di
procedura penale, ed, in particolare, con l'istituzione del
giudice unico recata dal decreto legislativo n. 51 del 1998, e
successive modificazioni. In particolare, l'articolo
7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, da ultimo modificato dal
decreto legislativo n. 138 del 1999, è stato riformulato
proprio al fine di dare attuazione al dettato costituzionale
in materia di giudice naturale, prevedendo l'applicazione di
criteri "automatici" sia per ciò che concerne l'assegnazione
degli affari giudiziari, sia per ciò che riguarda la
sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. La
norma in vigore, necessita, però, di opportune e specifiche
modifiche, necessarie per dare finalmente completa attuazione
al precetto costituzionale. A tale fine, la proposta di legge
prevede che i criteri automatici (articolo 1), che si
applicano ai giudizi penali ed ai giudizi civili, siano
determinati in modo tale da impedire la "prevedibilità"
dell'assegnazione dei singoli affari giudiziari, ed a garanzia
dell'osservanza del criterio automatico, è prevista la
"nullità" degli atti compiuti in violazione del criterio
medesimo.
L'articolo 2 della proposta di legge dispone, poi,
l'applicazione di un criterio automatico anche in relazione
all'assegnazione degli affari giudiziari al pubblico
ministero. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo
25, primo comma, della Costituzione, - che fa riferimento
soltanto al "giudice" - sembra infatti corretto estendere
l'applicazione del principio di precostituzione anche al
pubblico ministero, al fine di garantire, fin dal principio
del procedimento, la garanzia di predeterminazione obiettiva
del magistrato competente.
A tale fine è sostituito il comma 3 dell'articolo 70
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n.
12 del 1941, che attualmente disciplina la materia senza
prevedere alcun criterio ai fini del rispetto del principio di
precostituzione.
Nella nuova formulazione si prevede che, qualora il
titolare dell'ufficio del pubblico ministero ritenga di non
esercitare personalmente le funzioni attribuite dal codice di
procedura penale al pubblico ministero, la designazione di
altri magistrati addetti all'ufficio è effettuata secondo
criteri automatici, stabiliti dal Consiglio superiore della
magistratura. Anche in questo caso, la mancata osservanza del
criterio automatico comporta la nullità degli atti
compiuti.
Con l'approvazione delle modifiche proposte sarà possibile
assicurare al cittadino la completa garanzia della legale
precostituzione del giudice che dovrà pronunciarsi sul caso
concreto, con esclusione di qualsiasi margine di
discrezionalità nel criterio dell'assegnazione del singolo
affare. Sarà, inoltre, garantito un razionale criterio di
distribuzione degli affari all'interno degli uffici
giudiziari, e sarà assicurata l'imparzialità della scelta del
dirigente dell'ufficio rispetto ai singoli magistrati.