XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1529




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Criteri per l'assegnazione degli affari giudiziari e la
sostituzione dei giudici impediti).

            1. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le assegnazioni effettuate in violazione dei criteri stabiliti ai sensi del presente comma sono dichiarate nulle";

                b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            "2-bis. I criteri di cui ai commi 1 e 2 sono individuati in modo tale da escludere la prevedibilità dell'assegnazione dei singoli affari".


Art. 2.

(Assegnazione degli affari giudiziari
al pubblico ministero).

            1. Il comma 3 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, qualora non ritengano di designare altri magistrati addetti all'ufficio. In tale caso la designazione è effettuata dal titolare dell'ufficio ai singoli magistrati, nel rispetto, a pena di nullità, di criteri automatici stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. Tali criteri sono individuati in modo tale da escludere la prevedibilità dell'assegnazione dei singoli affari. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento".



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