XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1529
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Criteri per l'assegnazione degli affari giudiziari e la
sostituzione dei giudici impediti).
1. All'articolo 7-ter dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Le assegnazioni effettuate in violazione dei
criteri stabiliti ai sensi del presente comma sono dichiarate
nulle";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di cui ai commi 1 e 2 sono
individuati in modo tale da escludere la prevedibilità
dell'assegnazione dei singoli affari".
Art. 2.
(Assegnazione degli affari giudiziari
al pubblico ministero).
1. Il comma 3 dell'articolo 70 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è sostituito dal seguente:
"3. I titolari degli uffici del pubblico ministero
dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano
l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite
al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle
altre leggi, qualora non ritengano di designare altri
magistrati addetti all'ufficio. In tale caso la designazione è
effettuata dal titolare dell'ufficio ai singoli magistrati,
nel rispetto, a pena di nullità, di criteri automatici
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. Tali
criteri sono individuati in modo tale da escludere la
prevedibilità dell'assegnazione dei singoli affari. Possono
essere designati più magistrati in considerazione del numero
degli imputati o della complessità delle indagini o del
dibattimento".