XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1528
Onorevoli Colleghi! - Un preciso indirizzo della
legislazione italiana tende a favorire il cittadino all'atto
dell'acquisto della prima abitazione, in evidente attuazione
di quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, della
Costituzione, che stabilisce: "La Repubblica favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione (...)".
In quest'ottica vanno evidentemente inquadrati i
provvedimenti, più o meno recenti, che tendono ad agevolare
l'acquisto della "prima casa" sia con facilitazioni
finanziarie, sia attraverso consistenti riduzioni di
imposte.
In tale contesto si ritiene opportuno presentare una
proposta di legge che consenta alle giovani coppie - con un
livello di reddito ben determinato - di acquistare a
condizioni agevolate l'arredamento necessario per la prima
abitazione.
D'altro canto, gli elementi di arredo hanno raggiunto
costi tali - per cause indipendenti dalla volontà di chi li
produce (per esempio, costo del lavoro; costo del denaro;
costo delle materie prime - legno - in massima parte
d'importazione ed ancorate al dollaro; inflazione;
conflittualità sindacale; insufficiente produttività) da
risultare di problematica acquisizione per le limitate
possibilità di una giovane coppia.
Inoltre, tale situazione ha ormai portato ad una
preoccupante stagnazione del mercato interno degli elementi di
arredo, facendo conoscere al settore del mobile e dell'arredo
in generale un momento congiunturalmente negativo che non
trova precedenti nel recente passato e che, se non viene
contrastato da provvedimenti adeguati ed incisivi, rischia di
portare alla chiusura di un elevato numero di aziende ed al
conseguente taglio di un consistente numero di posti di
lavoro.
Con l'approvazione della presente proposta di legge si
potrebbero raggiungere tre obiettivi:
a) facilitare l'accesso all'acquisto di mobili da
parte di giovani coppie;
b) ridare vivacità al mercato e quindi "ossigeno"
alle aziende (industriali e commerciali);
c) salvaguardare in maniera congrua i livelli
dell'occupazione.
Spina dorsale del provvedimento proposto è la riduzione,
fino a certi importi e per una categoria di soggetti ben
individuati, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) dal 20 per cento al 4 per cento. Perché il 4 per cento?
Per evidente analogia con l'aliquota fissata a favore
dell'acquisto della prima casa.
Si è scelta la via della riduzione IVA per i vantaggi
immediatamente monetizzabili che essa arreca. La via dello
sgravio sulle imposte dirette non appare invece perseguibile:
essa creerebbe infatti dei crediti di imposta che, stante la
lentezza delle procedure, rimanderebbero il godimento del
beneficio troppo in là nel tempo (da tre a cinque anni),
vanificando la portata di tutta l'operazione.
Con il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge viene individuata una fascia di destinatari di ampiezza
notevole: i giovani futuri sposi e coloro che, sposati da
poco, convivono con parenti o non hanno potuto adeguatamente
arredare la casa. I futuri sposi sono stati considerati
partendo dal presupposto che la casa va arredata prima delle
nozze e l'acquisto dell'arredo è, quindi, normalmente
precedente al vincolo matrimoniale.
Poiché occorre fissare il tetto massimo su cui applicare
l'aliquota ridotta, si ritiene che tale tetto dovrebbe
risultare in relazione al costo medio necessario per arredare:
una stanza da letto, un soggiorno, una cucina, un bagno, un
ingresso. Ad avviso del proponente, tale costo medio può
essere determinato sui 40 milioni di lire.
Per quanto riguarda il limite di reddito complessivo
lordo, si è ritenuto idoneo fissarlo in lire 40 milioni.
Con il comma 2 si introduce il meccanismo
dell'autocertificazione, con tutte le conseguenze che ne
derivano; ciò serve a snellire e a semplificare le
procedure.
Il riferimento, poi, all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
finalizzato a dettare le norme per la corretta compilazione di
una fattura.
Con il comma 3 si stabilisce che entro sei mesi
dall'effettuazione del pagamento, se avviene in anticipo, o
della consegna, i cessionari devono produrre al cedente il
certificato di matrimonio.
Per semplicità si è data un'unica obbligazione sia per chi
è già sposato (e che quindi potrebbe avere già pronto il
certificato) sia per chi si sposerà successivamente.
Con il comma 4 si dispone che, in caso di mancata
presentazione del certificato richiesto, si proceda
all'applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regola il
ripristino dell'aliquota IVA originaria.
Infine, l'aver indicato che i "quindici giorni successivi"
al termine decorrono dal compimento dei sei mesi, vuole
significare che, se la coppia non contrae matrimonio e non
risulta sposata, deve pagare l'IVA al 20 per cento e non al 4
per cento.
Con l'approvazione della presente proposta di legge il
Parlamento non soltanto incentiverà le giovani coppie
all'acquisto dell'arredamento della prima casa ma,
soprattutto, darà un contributo alla ripresa di un settore
che, con migliaia di miliardi di lire di fatturato, di
export e di attivo di bilancio commerciale, nonché con
migliaia di addetti, rappresenta uno dei settori portanti
della nostra economia.