XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1528
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le cessioni di mobili ed accessori per l'arredamento
effettuate a soggetti che intendono contrarre matrimonio o che
lo hanno contratto da non più di dodici mesi, sono
assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del
4 per cento fino ad un corrispettivo massimo di lire 40
milioni, a condizione che:
a) la cessione abbia per oggetto mobili e
accessori destinati all'arredamento dell'abitazione
coniugale;
b) il reddito complessivo dei soggetti interessati
non sia superiore a lire 40 milioni annue.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo
si applica a condizione che da parte del cedente sia emessa
fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e che i cessionari rilascino apposita
dichiarazione che attesti la sussistenza o l'imminenza del
vincolo matrimoniale, la destinazione dei mobili e degli
accessori che si intendono acquistare, nonché il possesso del
requisito reddituale di cui alla lettera b) del citato
comma 1. Si applicano gli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Entro sei mesi dal pagamento del corrispettivo o dalla
consegna, se successiva, dei mobili ed accessori acquistati
con le modalità previste ai commi 1 e 2, i cessionari devono
produrre al cedente il certificato di matrimonio.
4. In caso di mancata presentazione del certificato di
matrimonio, il cedente deve procedere alla regolarizzazione
dell'operazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, entro i quindici giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente
articolo.