XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1528




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le cessioni di mobili ed accessori per l'arredamento effettuate a soggetti che intendono contrarre matrimonio o che lo hanno contratto da non più di dodici mesi, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento fino ad un corrispettivo massimo di lire 40 milioni, a condizione che:

                a) la cessione abbia per oggetto mobili e accessori destinati all'arredamento dell'abitazione coniugale;

                b) il reddito complessivo dei soggetti interessati non sia superiore a lire 40 milioni annue.

        2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a condizione che da parte del cedente sia emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e che i cessionari rilascino apposita dichiarazione che attesti la sussistenza o l'imminenza del vincolo matrimoniale, la destinazione dei mobili e degli accessori che si intendono acquistare, nonché il possesso del requisito reddituale di cui alla lettera b) del citato comma 1. Si applicano gli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        3. Entro sei mesi dal pagamento del corrispettivo o dalla consegna, se successiva, dei mobili ed accessori acquistati con le modalità previste ai commi 1 e 2, i cessionari devono produrre al cedente il certificato di matrimonio.
        4. In caso di mancata presentazione del certificato di matrimonio, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo.



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