XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1525
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 dicembre 1987, n.
546, è stato certamente colmato un grande vuoto normativo che
penalizzava fortemente le lavoratrici autonome del commercio e
dell'artigianato, ma anche le coltivatrici dirette, mezzadre e
colone.
Con la citata legge n. 546 del 1987, recentemente
confluita nel testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, infatti, l'indennità, puramente simbolica, prevista dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata sostituita con una
prestazione giornaliera, erogata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), per i periodi di astensione dal
lavoro a causa di gravidanza e puerpuerio, di adozione o di
affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o
terapeutico. Si è indubbiamente trattato di una grande
conquista di civiltà a tutela della dignità della donna madre
e lavoratrice senza peraltro gravare sul bilancio dello Stato.
Tuttavia, il mancato coordinamento delle disposizioni in
oggetto con la disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato, dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, incrina l'efficacia di una tutela che va semmai
ulteriormente rafforzata.
Con la presente proposta di legge si vuole rispondere
proprio a tale necessità, evidenziata peraltro in varie
occasioni dalle associazioni di categoria che richiamavano
giustamente l'attenzione del legislatore all'esigenza di
consentire anche alle lavoratrici in maternità di assumere una
persona in sostituzione e a tempo determinato. In tale caso, è
prevista l'estensione dell'agevolazione contributiva, in capo
al datore di lavoro, di una riduzione degli oneri contributivi
nella misura del 50 per cento. Tale beneficio si estende anche
a tutte le altre ipotesi in cui l'assunzione a tempo
determinato abbia luogo per sostituire lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto. Ciò al fine di
facilitare la possibilità di nuove assunzioni, anche se a
tempo determinato.