XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1525
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In caso di sostituzione delle lavoratrici autonome che,
ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, hanno diritto all'indennità giornaliera per il periodo
di gravidanza e per il periodo successivo al parto, o
all'indennità prevista in caso di adozione o di affidamento,
nonché di aborto spontaneo o terapeutico, dall'articolo 67 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro. Ai fini di cui al presente comma si
applica l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
2. Per le lavoratrici assunte in sostituzione ai sensi del
comma 1 del presente articolo, il datore di lavoro beneficia
della riduzione contributiva prevista dal comma 9
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche
quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori
assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione
del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine siano
indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della
sua sostituzione.
Art. 2.
1. Nei sei mesi successivi alla fine del rapporto di
lavoro sostitutivo previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 1, è
vietata l'eventuale nuova assunzione a tempo indeterminato di
una lavoratrice o di un lavoratore diverso da quello
utilizzato precedentemente in sostituzione.