XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1525




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In caso di sostituzione delle lavoratrici autonome che, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per il periodo successivo al parto, o all'indennità prevista in caso di adozione o di affidamento, nonché di aborto spontaneo o terapeutico, dall'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro. Ai fini di cui al presente comma si applica l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
        2. Per le lavoratrici assunte in sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, il datore di lavoro beneficia della riduzione contributiva prevista dal comma 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
        3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine siano indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.


Art. 2.

        1. Nei sei mesi successivi alla fine del rapporto di lavoro sostitutivo previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 1, è vietata l'eventuale nuova assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice o di un lavoratore diverso da quello utilizzato precedentemente in sostituzione.



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