XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1519




        Onorevoli Colleghi! - La questione dell'applicazione delle disposizioni concernenti lo sconto sull'acquisto di gasolio per riscaldamento e GPL nelle zone montane è stata nel passato ampiamente dibattuta, interessando vaste fasce di popolazione residente in "zone fredde". Proprio a causa della mancata applicazione dei benefìci, si sono venute a creare situazioni di profondo disagio nelle comunità locali interessate al provvedimento.
        A seguito della emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, che dispone "i comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore, (...)", venne formulata una serie di valutazioni critiche in quanto la norma agevolativa considerava beneficiari i cittadini residenti solo nei comuni non metanizzati interamente classificati nelle zone E od F ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
        Sorse infatti un problema interpretativo riguardante i "(...) comuni classificati in zona F (ggg)"; e i "(...) comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E", di cui al citato regolamento. Non si è tenuto conto di quei comuni che hanno porzioni classificate o classificabili legittimamente in zona climatica F o in zona E (e per quelle parti non metanizzate), discriminandoli rispetto a quegli altri interamente classificati in tali zone e provocando, così, un diverso trattamento tra soggetti che hanno impianti ubicati in zone con lo stesso "freddo".
        Da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) furono avanzate soluzioni allo scopo di sanare quella situazione. Fu proposta una modifica della norma contenuta nell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, al fine di rendere quella norma applicabile alle abitazioni (anche alle case sparse) e agli insediamenti produttivi ubicati in parti comuni classificati in zone climatiche E ed F al pari di quanto accade già per i comuni della Sardegna e delle isole minori. Inoltre venne richiesta una interpretazione autorevole e definitiva da parte dell'Agenzia delle dogane che non escludesse i comuni parzialmente metanizzati dalla possibilità di far beneficiare i residenti delle zone nelle quali la rete di metanizzazione non era presente.
        In un primo momento, con l'articolo 12 della legge finanziaria 2000, che modificava l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 (legge n. 488 del 1999), sembrava fosse superato il concetto di comune interamente classificato in una zona climatica (E ed F), introducendo le nuove fattispecie delle frazioni e quindi allargando la platea dei beneficiari.
        I provvedimenti normativi successivi, fino alle recenti determinazione direttoriale 23 gennaio 2001 e circolare n. 48 del 31 gennaio 2001 dell'agenzia delle dogane, hanno tentato di sanare questa situazione con soluzioni interpretative, relative alle nuove fattispecie, estremamente restrittive, condizionate dal limite posto dai costi eccessivi che avrebbe comportato una maggiore estensione dei soggetti beneficiari dello sconto rispetto alle previsioni.
        L'Agenzia delle dogane è giunta alla conclusione che "per i comuni parzialmente metanizzati e ricadenti in zona E", le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nello stesso centro abitato dove ha sede la casa comunale sono escluse dalle suddette agevolazioni.
        L'Agenzia, in sostanza, con la propria interpretazione, ha compiuto un passo indietro rispetto alla norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, che ha ribadito la fattispecie delle frazioni dei comuni, specificandone ulteriormente il significato. L'effetto paradossale di tale interpretazione per i comuni in zona E, è stato quello di consentire l'agevolazione solo per le frazioni esterne al centro abitato e non anche per il medesimo, creando una ingiustificata disparità di trattamento nella medesima fattispecie considerata.
        L'ultima tappa di questa storia è stata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 marzo 2001 nella quale, a seguito di una iniziativa congiunta dell'Anci e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, venne concordata una soluzione che il sottosegretario di Stato delle finanze, onorevole Grandi, si impegnò a tradurre in provvedimento del Governo per venire incontro alle legittime richieste delle associazioni delle autonomie locali: estensione dei benefìci alle porzioni di territorio individuate dal sindaco, previa delibera consiliare da trasmettere all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Agenzia delle dogane, ed impegno a trovare risorse finanziarie idonee a coprire i maggiori costi. Di tale provvedimento, tuttavia, si sono perse le tracce anche a causa della fine della XIII legislatura.
        E' inevitabile, pertanto, un nuovo intervento del legislatore, che tenendo conto di quanto esposto consenta:

            1) di far estendere i benefìci previsti anche a quelle porzioni (ex frazioni) di territori comunali classificate (le frazioni o porzioni) in zona climatica E, a prescindere dalla classificazione unitaria del comune; ed ancora di superare la definizione di centro abitato ove ha sede la casa comunale, affidando al singolo comune il compito di delimitare l'area comprendente anche la casa comunale, servita dalla rete del metano e quindi esclusa dalle agevolazioni sia nei comuni classificati in zona climatica E che in zona F, al pari delle altre porzioni di territorio comunale metanizzate, purché tale delimitazione sia effettuata in maniera oggettiva con un'adeguata cartografia, aggiornabile, che elimini discriminazioni e sia di facile comprensione per i cittadini e gli operatori (articolo 1 della proposta di legge);

            2) di estendere i benefìci alle strutture dove sono svolte attività produttive, purché ricadenti in porzioni di territorio comunale comprese in comunità montane o ricadenti in territorio classificato montano, indipendentemente dal loro inserimento nell'elenco redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze dei comuni classificati come zona climatica E od F, con l'ulteriore condizione che tali aree non siano metanizzate, e con la previsione che esse siano individuate annualmente con deliberazione del consiglio comunale.




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