XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1519
Onorevoli Colleghi! - La questione dell'applicazione
delle disposizioni concernenti lo sconto sull'acquisto di
gasolio per riscaldamento e GPL nelle zone montane è stata nel
passato ampiamente dibattuta, interessando vaste fasce di
popolazione residente in "zone fredde". Proprio a causa della
mancata applicazione dei benefìci, si sono venute a creare
situazioni di profondo disagio nelle comunità locali
interessate al provvedimento.
A seguito della emanazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ed in
particolare delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4,
che dispone "i comuni aventi porzioni edificate del proprio
territorio a quota superiore, (...)", venne formulata una
serie di valutazioni critiche in quanto la norma agevolativa
considerava beneficiari i cittadini residenti solo nei comuni
non metanizzati interamente classificati nelle zone E od F ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Sorse infatti un problema interpretativo riguardante i
"(...) comuni classificati in zona F (ggg)"; e i "(...) comuni
non metanizzati ricadenti in zona climatica E", di cui al
citato regolamento. Non si è tenuto conto di quei comuni che
hanno porzioni classificate o classificabili legittimamente in
zona climatica F o in zona E (e per quelle parti non
metanizzate), discriminandoli rispetto a quegli altri
interamente classificati in tali zone e provocando, così, un
diverso trattamento tra soggetti che hanno impianti ubicati in
zone con lo stesso "freddo".
Da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(Anci) furono avanzate soluzioni allo scopo di sanare quella
situazione. Fu proposta una modifica della norma contenuta
nell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n.
448 del 1998, al fine di rendere quella norma applicabile alle
abitazioni (anche alle case sparse) e agli insediamenti
produttivi ubicati in parti comuni classificati in zone
climatiche E ed F al pari di quanto accade già per i comuni
della Sardegna e delle isole minori. Inoltre venne richiesta
una interpretazione autorevole e definitiva da parte
dell'Agenzia delle dogane che non escludesse i comuni
parzialmente metanizzati dalla possibilità di far beneficiare
i residenti delle zone nelle quali la rete di metanizzazione
non era presente.
In un primo momento, con l'articolo 12 della legge
finanziaria 2000, che modificava l'articolo 8 della legge n.
448 del 1998 (legge n. 488 del 1999), sembrava fosse superato
il concetto di comune interamente classificato in una zona
climatica (E ed F), introducendo le nuove fattispecie delle
frazioni e quindi allargando la platea dei beneficiari.
I provvedimenti normativi successivi, fino alle recenti
determinazione direttoriale 23 gennaio 2001 e circolare n. 48
del 31 gennaio 2001 dell'agenzia delle dogane, hanno tentato
di sanare questa situazione con soluzioni interpretative,
relative alle nuove fattispecie, estremamente restrittive,
condizionate dal limite posto dai costi eccessivi che avrebbe
comportato una maggiore estensione dei soggetti beneficiari
dello sconto rispetto alle previsioni.
L'Agenzia delle dogane è giunta alla conclusione che "per
i comuni parzialmente metanizzati e ricadenti in zona E", le
porzioni edificate del territorio comunale ubicate nello
stesso centro abitato dove ha sede la casa comunale sono
escluse dalle suddette agevolazioni.
L'Agenzia, in sostanza, con la propria interpretazione, ha
compiuto un passo indietro rispetto alla norma di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, che ha
ribadito la fattispecie delle frazioni dei comuni,
specificandone ulteriormente il significato. L'effetto
paradossale di tale interpretazione per i comuni in zona E, è
stato quello di consentire l'agevolazione solo per le frazioni
esterne al centro abitato e non anche per il medesimo, creando
una ingiustificata disparità di trattamento nella medesima
fattispecie considerata.
L'ultima tappa di questa storia è stata la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali del 22 marzo 2001 nella quale,
a seguito di una iniziativa congiunta dell'Anci e dell'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani, venne concordata
una soluzione che il sottosegretario di Stato delle finanze,
onorevole Grandi, si impegnò a tradurre in provvedimento del
Governo per venire incontro alle legittime richieste delle
associazioni delle autonomie locali: estensione dei benefìci
alle porzioni di territorio individuate dal sindaco, previa
delibera consiliare da trasmettere all'allora Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Agenzia
delle dogane, ed impegno a trovare risorse finanziarie idonee
a coprire i maggiori costi. Di tale provvedimento, tuttavia,
si sono perse le tracce anche a causa della fine della XIII
legislatura.
E' inevitabile, pertanto, un nuovo intervento del
legislatore, che tenendo conto di quanto esposto consenta:
1) di far estendere i benefìci previsti anche a quelle
porzioni (ex frazioni) di territori comunali classificate (le
frazioni o porzioni) in zona climatica E, a prescindere dalla
classificazione unitaria del comune; ed ancora di superare la
definizione di centro abitato ove ha sede la casa comunale,
affidando al singolo comune il compito di delimitare l'area
comprendente anche la casa comunale, servita dalla rete del
metano e quindi esclusa dalle agevolazioni sia nei comuni
classificati in zona climatica E che in zona F, al pari delle
altre porzioni di territorio comunale metanizzate, purché tale
delimitazione sia effettuata in maniera oggettiva con
un'adeguata cartografia, aggiornabile, che elimini
discriminazioni e sia di facile comprensione per i cittadini e
gli operatori (articolo 1 della proposta di legge);
2) di estendere i benefìci alle strutture dove sono
svolte attività produttive, purché ricadenti in porzioni di
territorio comunale comprese in comunità montane o ricadenti
in territorio classificato montano, indipendentemente dal loro
inserimento nell'elenco redatto dal Ministero dell'economia e
delle finanze dei comuni classificati come zona climatica E od
F, con l'ulteriore condizione che tali aree non siano
metanizzate, e con la previsione che esse siano individuate
annualmente con deliberazione del consiglio comunale.