XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1519
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2000, n. 354, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui
alla lettera c) del comma 1, come sostituita
dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni
edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse.
Per le frazioni appartenenti alle zone climatiche E ed F, di
cui al comma 1 del medesimo articolo 2 del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412, del
1993, il beneficio di cui al presente comma decorre dal 16
gennaio 1999 o dalla data, se successiva, in cui il
provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta
l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa
operativo".
2. Il comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:
"3. Al numero 4 della lettera c) del comma 1,
come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, il riferimento alle frazioni di cui
all'alinea della medesima lettera si intende relativo sia alle
frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti
a comuni che ricadono anch'essi nella zona climatica E, sia a
frazioni non metanizzate di comuni classificati parzialmente
E, ricadenti eclusivamente nella parte di territorio comunale
classificata E".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448).
1. Il numero 1 della lettera c) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1) ricadenti nella zona climatica F del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, limitatamente alle frazioni non
metanizzate, da individuare con deliberazione dal consiglio
comunale ai sensi del numero 4) della presente lettera;".
2. Il numero 2) della lettera c) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2) facenti parte di province nelle quali oltre il
70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, a
condizione che i comuni siano classificati interamente montani
o ricompresi in comunità montana;".
3. Al numero 4) della lettera c) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il beneficio è applicabile, altresì, alle strutture
nelle quali sono svolte attività produttive, commerciali o di
servizi, purché ubicate nelle frazioni di comuni montani in
tutto o almeno per il 51 per cento del proprio territorio e
compresi in comunità montane".
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, determinati in lire 82.000 milioni per l'anno 2002 e in
lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2003, si
provvede per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo delle
proiezioni relative agli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Norme di attuazione ed entrata in vigore).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono adottate le norme di attuazione degli articoli 1 e
2.
2. La concessione del beneficio previsto dal comma 2
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1,
della presente legge, per gli anni 1999, 2000 e 2001 è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte
dei soggetti interessati entro il 31 marzo 2002.
3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2002.