XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1516-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 3 agosto, ha lo scopo di conferire alcune deleghe al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, disponendo altresì vari interventi per il rilancio delle attività produttive. Di seguito, anche ripercorrendo la relazione introduttiva svolta presso la VIII Commissione, sono individuati specificamente: il contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, gli aspetti considerati nel corso della approfondita istruttoria legislativa svolta ed il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea, identico a quello trasmesso dal Senato.


1) Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

        Il disegno di legge C. 1516 assume, senza alcun dubbio, una valenza strategica enorme: esso, infatti, intende dare attuazione ad uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di Governo, essendo finalizzato a porre le basi per una accelerazione dello sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale del Paese.
        Come dimostrano i più recenti studi di settore, l'andamento congiunturale complessivo, che emerge anche dai dati relativi al PIL negli Stati Uniti, in Giappone e in molti Paesi della stessa Unione europea, presenta un calo davvero preoccupante e, allo stato, non appare di breve durata. Peraltro, anche alla luce dei drammatici sviluppi sulla scena internazionale, la crisi economica in atto non solo si è aggravata, ma non sembrerebbe destinata a interrompersi rapidamente. Al contrario, vi sono molti segnali che spingono a considerare il futuro più prossimo particolarmente incerto e preoccupante dal punto di vista della crescita economica, nell'ambito soprattutto dei Paesi industrializzati.
        Di fronte a questi elementi, sembra particolarmente appropriato il rilancio di una robusta politica delle opere pubbliche, che funga da sostegno alla domanda globale interna e, quindi, da stimolo al sistema economico e produttivo nazionale. Tale politica, ovviamente, non deve essere realizzata in disavanzo, secondo la ricetta keynesiana ormai logorata da decenni di pressioni inflazionistiche anche da essa prodotte. Questa politica va invece ripresa rispettando rigorosamente i limiti di bilancio imposti, tra gli altri, dallo stesso patto di stabilità europeo, pur con la finalità di sostenere la domanda globale attraverso lo stimolo agli investimenti pubblici e privati, che indirettamente possono sostenere anche i consumi delle famiglie.
        Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'intervento presso la VIII Commissione in cui ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero, ha avuto modo di sottolineare che la condizione determinante nel processo di riassetto infrastrutturale del Paese consiste nell'importanza che tutti, nelle differenti responsabilità istituzionali, possono dare al "fattore tempo", anche per incentivare l'afflusso e il necessario contributo dei capitali privati. Infatti, il rischio che il Paese si avvii verso un processo di blocco, quasi assoluto, della propria offerta infrastrutturale, di crisi delle proprie risorse territoriali e di degrado dei propri assetti urbani, è sempre più reale. In quella sede, era stata ribadita l'esigenza di una ricostruzione organica del Paese, anche con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, perché potesse finalmente riscoprire quei valori di appartenenza e di fiducia nelle proprie capacità realizzative.
        Peraltro, come è stato più volte ribadito nel corso dell'esame in Commissione, questo rilancio infrastrutturale deve avvenire superando i particolarismi e i localismi esasperati, che appaiono, per molti versi, poco rispettosi dell'interesse pubblico generale. Al tempo stesso, si deve favorire l'attuazione concreta e organica di un programma che consenta di recuperare un gap nel sistema infrastrutturale italiano, che ha assunto dimensioni ormai patologiche, soprattutto nei confronti di molti altri Paesi dell'Unione europea, e che rischia di destabilizzare ulteriormente l'economia del Mezzogiorno, danneggiando, in poche parole, l'interesse del Paese.
        Come è noto, il disegno di legge è frutto di un iter al Senato particolarmente difficile e contrastato, che si è concluso con la presentazione in Assemblea di un emendamento, sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia di quel ramo del Parlamento. Il provvedimento all'esame della Camera, costituito da un unico articolo in luogo dei tre articoli presenti nel disegno di legge originario, interviene su tre distinti settori: accelerazione delle opere infrastrutturali, snellimento delle procedure per le ristrutturazioni immobiliari e semplificazione di adempimenti in materia di rifiuti.
        I commi da 1 a 5 contengono due deleghe legislative al Governo, dettando altresì norme procedurali per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti industriali strategici, con l'obiettivo della modernizzazione del sistema. La parte procedurale è fissata al comma 1, mentre i commi 2, 3 e 4 stabiliscono oggetto, termini e principi direttivi per l'esercizio delle deleghe. I predetti commi sono stati parzialmente modificati in seguito alla presentazione dell'emendamento del Governo al Senato, in cui sono state recepite le indicazioni proposte dalle varie parti coinvolte: in particolare, è emerso un percorso innovativo relativamente alle competenze delle regioni, con cui si è cercato di venire incontro ai contenuti del parere adottato in sede di Conferenza unificata; sono state inoltre recepite diverse istanze di rafforzamento dei profili di tutela ambientale.
        Nel nuovo testo, si è affermato al comma 1 il principio per cui il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante un programma (formulato anche su proposta delle regioni), che viene inserito nel DPEF unitamente all'indicazione degli stanziamenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture. In sede di prima applicazione, è peraltro previsto che il programma sia approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
        Con alcuni interventi presso la VIII Commissione è stato sollevato il problema di uno scarso coinvolgimento delle regioni nel percorso programmatico definito dal disegno di legge. In particolare, si è sottolineata l'esigenza di prevedere l'intesa con le regioni interessate. Al riguardo, ad avviso della maggioranza dei componenti la Commissione, appare invece ampiamente garantito un ruolo attivo delle regioni, che sono sentite nella fase di predisposizione del programma e hanno significative facoltà nella fase propositiva, senza peraltro che il meccanismo della concertazione possa spingersi fino a divenire strumento di interdizione delle scelte politiche e strategiche del Governo.
        Sempre nel testo del comma 1, come proposto nell'emendamento del Governo al Senato, si stabilisce che, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, che costituiscono una delle novità di questo provvedimento, il programma preparato dal Governo terrà conto del Piano generale dei trasporti. Sarà quindi compito della legge finanziaria indicare le risorse necessarie alla realizzazione del programma, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Allo stesso tempo, i decreti legislativi da emanare in attuazione del presente provvedimento potranno opportunamente garantire le forme di coordinamento tra il programma infrastrutturale del Governo e il Piano generale dei trasporti.
        Per poter garantire l'accelerazione della realizzazione del programma strategico, è previsto che il Governo sia delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la autorizzazione integrata ambientale, secondo le relative direttive comunitarie. Nel provvedimento vi è, infatti, un esplicito riferimento alla normativa europea in materia di VIA e, in particolare, all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE.
        Al riguardo, è stata sollevata, da parte di alcuni membri della VIII Commissione, una obiezione circa il richiamo del solo articolo 2 della citata direttiva comunitaria e non, invece, dell'intero testo normativo. Tuttavia, occorre far presente che l'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE è quello che definisce in generale l'istituto della VIA, affermando, al comma 1, che "gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto". In tal senso, se è pur vero che il successivo comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, va altresì rilevato che il richiamare il solo articolo 2 non può logicamente significare, in nessun caso, che non si intenda continuare ad applicare, per intero, le restanti parti della citata direttiva 85/337/CEE.
        I principi e criteri direttivi della delega sono contenuti nelle lettere da a) ad o) del comma 2.
        Il punto più qualificante della delega consiste nell'introduzione, per le opere inserite nel programma di cui al comma 1, di un regime speciale in materia di opere pubbliche, anche in deroga a diversi articoli della "legge Merloni" (legge n. 109 del 1994). La stessa lettera h) del comma 2, infatti, definisce l'ambito di possibile operatività di specifiche deroghe alla vigente disciplina in tema di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici.
        Recependo poi le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2002-2006, si stabilisce che il regime speciale previsto dalla delega debba essere soprattutto incentrato sul ricorso alla tecnica del "project financing", garantendo così il forte concorso del capitale privato alla realizzazione delle opere strategiche. Come già sostenuto in occasione dell'esame in sede consultiva del DPEF presso la VIII Commissione, è importante, per il decollo della tecnica della "finanza di progetto", la creazione di un contesto complessivamente favorevole alla realizzazione delle opere finanziate; a tal fine, bisognerà garantire un uguale grado di certezza a tre elementi essenziali, che consistono nel costo dell'opera, nella sua redditività e nel tempo occorrente alla sua realizzazione. Appare, dunque, particolarmente appropriato il contenuto del comma 2, lettera l), con cui si prevede la possibilità di superare, nella concessione, il limite dei trenta anni attualmente fissato dalla legislazione vigente.
        Inoltre, alla lettera b), si fa riferimento alla definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, con una definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvederà anche a sentire preventivamente i comuni interessati.
        Ulteriori novità riguardano la lettera d), che prevede la facoltà di adottare modifiche alla disciplina in materia di conferenza di servizi, mentre alla lettera e) si introduce, come principio e criterio generale per l'esercizio della delega, il ricorso alla figura del "general contractor", in coerenza con la normativa comunitaria, con l'affidamento mediante gara pubblica della realizzazione delle opere ad un unico soggetto contraente generale o concessionario.
        Alla successiva lettera f), si stabilisce, in proposito, che la disciplina dell'affidamento a un contraente generale si effettua con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Nel corso dell'iter in Commissione, è stata sollevata la questione della incongruità del richiamo normativo disposto, a causa del presunto contrasto tra la disposizione di cui al comma 2, lettera f), del disegno di legge e la citata direttiva comunitaria. Al contrario, analizzando attentamente la normativa comunitaria, si osserva che non sembrano sussistere dubbi circa la proprietà di formulazione del testo: infatti, la lettera a), dell'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE, definisce gli "appalti pubblici di lavori" come "contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice (...), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori (...) o di un'opera (...) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice". Nello stesso senso, la successiva lettera d) dell'articolo 1 prevede che "la concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo".
        Per quanto concerne la lettera i) del comma 2 del disegno di legge in esame, si indica come criterio direttivo quello della individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni.
        Una illustrazione a parte merita, infine, la lettera n) del comma 2, che contiene disposizioni in tema di contenzioso successivo alla eventuale stipula dei contratti. In tale eventualità, infatti, è previsto che il legislatore delegato possa limitare le forme di tutela a quella risarcitoria per equivalente (risarcimenti monetari) ed escludere la reintegrazione in forma specifica (ossia del ripristino di situazioni o fatti alla situazione antecedente). In tal senso, appare evidente che la maggiore o minore ampiezza, che assumeranno le prescrizioni di cui alla citata lettera n), dipende in larga misura dal legislatore delegato, che dovrà tradurre i predetti principi all'interno dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge.
        In ogni caso, appare opportuno fare chiarezza su alcuni rilievi formulati nel corso dell'esame in Commissione, laddove si è addirittura ipotizzata la violazione dell'articolo 113 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che, in primo luogo, l'ambito del ricorso alla "tutela cautelare di sospensiva" è stato di recente circoscritto anche dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale, in tema di tutela cautelare, ha delineato un meccanismo più restrittivo (non dissimile a quanto previsto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 427 del 1999). Va inoltre ricordato che una possibile restrizione delle forme di tutela sembrerebbe comunque compatibile anche con la normativa comunitaria, in quanto l'articolo 2 della direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), prevede, al comma 3, che "le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per se stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si riferiscono". Inoltre, il comma 4 stabilisce che "gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tenere conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché dell'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive".
        Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato del disegno di legge in esame, si osserva che il comma 3 definisce i passaggi procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi, prevedendo il parere parlamentare sui relativi schemi. E' inoltre data facoltà al Governo di modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, che ha dato attuazione alla "legge Merloni".
        Per quanto concerne, infine, il comma 4, esso prevede l'attribuzione al Governo di una delega per gli anni 2002 e 2003, per l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche, individuate secondo le procedure generali di cui al comma 1. In sostanza, si prevede che il Governo, per garantire una immediata operatività delle nuove procedure per le opere più urgenti, possa intervenire con provvedimenti ad hoc, anche nell'immediato. Si rileva peraltro che questa delega, temporalmente limitata, è finalizzata a "sbloccare" ovvero a velocizzare la realizzazione di progetti già finanziati da norme di spesa esistenti e, dunque, non appare suscettibile di produrre ulteriori oneri.
        Al riguardo, si ricorda peraltro che il disegno di legge finanziaria per il 2002, di recente presentato dal Governo, prevede, per il finanziamento del piano straordinario di infrastrutture, un nuovo ruolo da attribuire alla Cassa depositi e prestiti, che potrebbe inoltre essere riorganizzata mediante uno degli annunziati disegni di legge collegati. In particolare, si stabilisce che la Cassa possa intervenire fornendo risorse ai soggetti pubblici o privati per la progettazione, realizzazione e gestione delle grandi opere, a tal fine utilizzando anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato di prodotti finanziari, attraverso banche, intermediari finanziari e la stessa Poste italiane S.p.A.
        Questo impianto generale appare pertanto coerente con l'esigenza di imprimere una forte accelerazione alle grandi opere nel nostro Paese. Al riguardo, è importante ricordare che le opere che saranno dichiarate strategiche dal Governo sono di interesse nazionale e come tali dovranno essere eseguite; questo non significa, peraltro, che ciò non debba e non possa avvenire con il concorso ed il consenso di tutti e nel rispetto di tempi certi, nonché delle realtà regionali e degli enti locali e, soprattutto, nel rispetto dell'ambiente e di tutte le regole comunitarie in materia. L'interesse generale, infatti, deve sempre essere tenuto presente, soprattutto di fronte ad una possibile esasperazione dei localismi e dei particolarismi di ogni genere.
        Passando all'illustrazione dei commi da 6 a 14, si rileva che essi hanno sostanzialmente anticipato la decorrenza di iniziative legislative assunte dal precedente Governo. Sono state infatti rivedute alcune imprecisioni, anche importanti, che riguardavano il collegamento tra l'attuale normativa che regola la dichiarazione di inizio attività in materia di ristrutturazione edilizia e la nuova normativa contenuta nel testo unico in materia edilizia, adottato dal Consiglio dei ministri del Governo Amato, lo scorso 17 maggio 2001. A tal fine, anche per ragioni di sistematicità organica e di qualità di tecnica normativa, si è attribuita una limitata e specifica delega al Governo (comma 14), per introdurre nel citato testo unico "le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13". Tale previsione dovrebbe pertanto garantire un coordinamento tra i due testi normativi, consentendo altresì di allontanare i dubbi circa l'applicabilità delle relative disposizioni.
        La nuova disciplina dettata dai citati commi da 6 a 13 introduce una serie di innovazioni in materia di denuncia di inizio attività, prevedendo in particolare la facoltà, per gli interessati, di realizzare determinati interventi con semplice DIA, in alternativa a concessioni o autorizzazioni edilizie. Come è noto, l'elenco delle opere ammesse a DIA dalla legislazione previgente era recato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493), come modificato anche dall'articolo 11 della legge n. 135 del 1997, di conversione del decreto-legge n. 67 del 1997.
        A sua volta, il più volte citato testo unico delle disposizioni in materia edilizia, adottato dal Consiglio dei Ministri nella scorsa legislatura, prevede il rovesciamento della impostazione finora seguita, per cui è stabilito esclusivamente l'elenco degli interventi subordinati a concessione, restando inteso che sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di opere soggette a concessione. L'elenco delle opere soggette a concessione, come definito dal testo unico, comprende: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente a casi specifici, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Nonostante i progressi compiuti, tuttavia, il meccanismo previsto dal testo unico non ha mancato di suscitare interventi critici da parte di rappresentanti delle regioni, poiché sembra configurarsi come inibitorio nei confronti di una legislazione regionale che, negli ultimi anni, ha visto invece con favore nell'espansione della DIA un promettente strumento per la semplificazione e la sburocratizzazione. Tale tendenza normativa regionale è stata, fra l'altro, convergente con l'evoluzione della stessa normativa statale che ha registrato una significativa crescita degli interventi edilizi assoggettati a DIA, soprattutto con la legge n. 662 del 1996 e con le successive modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge n. 30 del 1997), ma anche con le leggi n. 127 e n. 135 del 1997.
        Per tali motivi, il disegno di legge in esame, andando nella direzione già tracciata da alcune leggi regionali adottate nel 1999 (in particolare, dalla Toscana e dalla Lombardia), prevede di applicare la DIA anche ad altre categorie di intervento: interventi edilizi minori; ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e fedele ricostruzione; sopralzi ed ampliamenti; interventi attualmente sottoposti a concessione (anche nei casi di nuova costruzione), se si tratta di interventi disciplinati dal piano attuativo, e purché tale strumento contenga precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
        Ovviamente, la nuova normativa dispone (comma 8) che siano fatti salvi i pareri o le autorizzazioni previste in materia di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento alle previsioni del testo unico in materia di beni culturali. Inoltre, i commi 9 e 10 definiscono e precisano le competenze facenti capo alle amministrazioni comunali in materia di tutela dei vincoli. Tali commi costruiscono un sistema che sembra in grado di garantire il pieno rispetto del principio di tutela dei beni immobili di valore storico; eventuali ulteriori precisazioni in questo senso potrebbero, semmai, essere individuate con specifici provvedimenti successivi.
        I commi 12 e 13 stabiliscono l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni alle regioni a statuto ordinario, facendo peraltro salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Va in proposito rilevato che le regioni avranno anche la facoltà, ove lo ritenessero più opportuno, di prevedere che taluni interventi ammessi a DIA siano invece soggetti a concessione edilizia.
        I commi da 15 a 20 recano infine una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto "decreto Ronchi"), che ha attuato la normativa comunitaria in materia di rifiuti.
        Anche su questa parte, il testo approvato dal Senato ha introdotto alcune modifiche migliorative rispetto al testo originario: ad esempio, è stata accolta (ed è presente nel nuovo testo) la richiesta di mantenere alle camere di commercio la competenza sugli albi regionali degli smaltitori, che in un primo tempo si voleva trasferire alle regioni.
        Nella attuale formulazione, il testo del comma 15 prevede, in primo luogo, una individuazione specifica dei soggetti tenuti alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, sono stati meglio definiti i relativi obblighi di comunicazione. Vi sono poi misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico. Si prevede, tra le altre cose, l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri per il produttore iniziale di rifiuti non pericolosi, nonché la riduzione del periodo di conservazione dei registri medesimi e l'elevazione dei termini per le annotazioni.
        Il provvedimento introduce inoltre una modifica alla disciplina della privativa dei comuni in tema di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché una serie di innovazioni alla disciplina concernente l'Albo delle imprese per lo smaltimento dei rifiuti, per la quale, come detto in precedenza, viene confermata la competenza delle camere di commercio. La nuova normativa introduce rilevanti elementi di semplificazione a favore delle imprese interessate, riducendo, ove possibile, il carico di adempimenti e di obblighi attualmente previsti dal "decreto Ronchi".
        Sono inoltre dettate nuove norme in materia di rappresentanza in assemblea dei consorziati del CONAI, introdotte dal comma 15, lettera h), del disegno di legge in esame, che peraltro avrebbero potuto più opportunamente essere collocate, per ragioni di tecnica normativa, in un diverso punto del "decreto Ronchi".
        Per quanto concerne, quindi, il comma 16, esso introduce una serie di facoltà a favore dei soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, la cui classificazione sia stata modificata con la decisione della Commissione europea n. 2001/118/CE. Inoltre, il comma 17 affida alle regioni il compito di emanare norme in materia di copertura del fabbisogno di materiali in plastica degli uffici pubblici, prevedendo l'acquisizione di una quota minima di manufatti in plastica riciclata.
        Infine, i commi da 18 a 20 contengono una più specifica definizione della nozione di rifiuti derivanti da attività di escavazione e costruzione, dettando norme di interpretazione. In particolare, si stabilisce che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del "decreto Ronchi", anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dall'attività di escavazione, perforazione e costruzione.
        In relazione a tale previsione, è stato rilevato da alcuni deputati, nel corso dell'istruttoria in Commissione, che la norma servirebbe a dare un "colpo di spugna" a tutte le indagini in corso sulla costruzione delle infrastrutture per l'Alta velocità. Al riguardo, è opportuno sottolineare che, al contrario, la norma appare molto equilibrata e ragionevole, in quanto prevede che la suddetta interpretazione intervenga a condizione che "la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti" (contenuti nel decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999). Inoltre, il rispetto di tali limiti, secondo il comma 19, viene "verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo". Infine, si precisa al comma 20 che "per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati" si intende "anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la collocazione in altro sito", ma soltanto a condizione che siano rispettati i limiti fissati dal comma precedente "e la ricollocazione sia effettuata secondo le modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato".


2) Istruttoria legislativa svolta.

        L'attività svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame dimostra come, anche grazie al contributo dei gruppi di opposizione, il lavoro istruttorio sia stato caratterizzato da un significativo grado di approfondimento e di analisi.
        L'esame preliminare del disegno di legge ha infatti avuto una durata pari a dieci ore e venti minuti, di cui quattro ore e quaranta minuti (ripartiti in cinque sedute) sono stati dedicati alla discussione generale e cinque ore e quaranta minuti sono stati destinati allo svolgimento di audizioni informali, richieste in prevalenza dai gruppi di opposizione, che hanno avuto luogo in due distinte riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
        All'esame degli emendamenti, inoltre, è stato complessivamente dedicato, nel corso delle tre sedute svolte, un tempo pari a sei ore.
        L'esame preliminare in Commissione ha affrontato, anche in relazione all'articolo 79, comma 4, del Regolamento, le questioni legate alle modalità dell'intervento legislativo proposto, nonché la conformità della disciplina normativa alla Costituzione e alla legislazione comunitaria.
        Un particolare approfondimento ha inoltre riguardato, anche mediante lo svolgimento di audizioni informali, il rispetto delle competenze regionali e delle autonomie locali. In questo ambito, sono state realizzate le audizioni informali dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché di ANCI, UPI, UNCEM e della Lega delle autonomie locali.
        Sono stati infine presi in considerazione gli specifici versanti dell'impatto della normativa sui cittadini e sulle imprese, nonché della tutela e salvaguardia ambientale. Sotto il primo profilo, si è proceduto alle audizioni informali dei rappresentanti di ANCE, OICE e del cosiddetto "Tavolo dei dieci", che raggruppa diverse associazioni di categoria (CLAAI, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Lega delle cooperative e CNA). Per altro verso, sono stati auditi i rappresentanti di varie associazioni ambientaliste, quali Legambiente, WWF Italia, Italia nostra, Ambiente e/è vita, Amici della terra e Movimento azzurro.
        In tale contesto, la VIII Commissione ha potuto acquisire una serie di elementi particolarmente utili, i quali, sebbene non abbiano portato alla decisione di apportare modifiche al testo approvato dal Senato, potrebbero tuttavia trovare una giusta collocazione, eventualmente, nella fase consultiva presso le stesse Commissioni competenti, in sede di definizione dei vari decreti delegati, per i quali il provvedimento contempla l'espressione del parere parlamentare.
        Alcuni dei rilievi e dei suggerimenti emersi nel corso dell'istruttoria, inoltre, potrebbero costituire significativi punti di riferimento in vista dell'esame di una serie di progetti di legge di riforma della "legge Merloni", che la VIII Commissione potrebbe avviare, come proposto anche da diversi suoi componenti, una volta approvato il disegno di legge in esame.


3) I pareri espressi.

        Tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame (sia pure, in taluni casi, con osservazioni), in tal modo confermando la validità del suo impianto generale.
        In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e dalla XIV Commissione forniscono significative rassicurazioni circa i profili di costituzionalità e di compatibilità comunitaria del provvedimento. Le due Commissioni hanno peraltro formulato alcune osservazioni, certamente di notevole rilievo, ma il cui contenuto, come emerge anche da alcuni passaggi degli stessi pareri, potrebbe opportunamente essere ripreso all'interno dei futuri schemi di decreti legislativi o, eventualmente, in futuri atti normativi di settore.
        Inoltre, in relazione al parere della V Commissione, favorevole con una osservazione, si ritiene che il rilievo formulato, di assoluta rilevanza, non necessiti tuttavia di apposite modifiche al disegno di legge, essendo sufficiente che di tale osservazione tenga conto il legislatore delegato.
        Passando all'illustrazione degli altri pareri espressi, si segnala che le Commissioni II, VI, VII e IX, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere favorevole.
        La X Commissione ha a sua volta espresso un parere favorevole con una osservazione, riferita alle infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza strategica e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, il cui intento, certamente condivisibile, potrebbe opportunamente essere contenuto in un apposito atto di indirizzo al Governo.
        Per quanto concerne, infine, il Comitato per la legislazione, tale organo, nel suo parere, ha ritenuto che, per la conformità ai parametri di cui all'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate una serie di condizioni, di cui alcune riferite al riordinamento della legislazione vigente ed altre riferite alla chiarezza del testo.
        Con riguardo agli aspetti di chiarezza e proprietà di formulazione del testo, pur riconoscendo la congruità dei rilievi espressi, si ritiene che essi non incidano sul merito del provvedimento in modo così diretto da dovervi apportare le relative modifiche, trattandosi, in sostanza, di osservazioni relative a, sia pur significative, questioni di tecnica legislativa. In ogni caso, alcune di tali condizioni, così come le indicazioni riportate nelle osservazioni formulate dal Comitato, potrebbero fungere da criteri interpretativi, anche per trovare idonee soluzioni in sede di definizione dei futuri decreti legislativi o, in alternativa, anche in sede di adozione di ulteriori provvedimenti normativi. In tal senso si è espresso lo stesso Comitato, quando ha opportunamente fatto rilevare, nel parere espresso, come "anche il dibattito interpretativo serve ad una migliore comprensione della legge".
        Per quanto concerne, poi, le condizioni legate ai profili di coordinamento con la normativa vigente, appare particolarmente pregnante il rilievo circa le innovazioni al contenuto proprio del DPEF e del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, si deve tuttavia rilevare che la maggioranza dei componenti la Commissione non giudica necessario "novellare" direttamente la legge n. 468 del 1978, anche in ragione del fatto che il provvedimento in esame è destinato a favorire l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, introducendo per tali obiettivi una serie di deroghe alla normativa vigente. In tal senso, appare più congruo mantenere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, proprio per il loro carattere di specialità, all'interno di una sede diversa rispetto a quella, di carattere più generale, delle norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio.
        In secondo luogo, in merito al rilievo sulla formulazione del comma 15, lettera h), del provvedimento in esame, occorre rilevare che, sebbene tale formulazione appaia non propriamente redatta dal punto di vista della tecnica legislativa, essa non sembrerebbe di per sé tale da privare di ogni valenza normativa la disposizione, anche in ragione della assoluta prevalenza della volontà del legislatore.
        Appare infine assolutamente condivisibile la raccomandazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, che, in ragione della complessità dell'articolato, invita la Commissione a richiamare il Governo, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, sull'opportunità di corredare il testo della legge di sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino il contenuto di singoli commi e di gruppi di essi.


4) Il testo proposto dalla Commissione.

        Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione dell'identico testo trasmesso dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica.
        Tale orientamento si è basato su due solidi motivi. Da un lato, la maggioranza dei gruppi in Commissione ha concordato sull'esigenza di approvare con estrema celerità il provvedimento in esame, per non allungare ulteriormente i tempi per l'esercizio delle deleghe ivi previste e per consentire di fronteggiare, con la massima rapidità, la crisi congiunturale in atto, peraltro aggravata, come affermato in precedenza, dai recenti gravissimi episodi accaduti sulla scena internazionale. Per altro verso non si è ritenuto opportuno, dopo un pur ampio esame istruttorio in seno alla VIII Commissione, modificare un testo sul quale il Governo aveva chiesto ed ottenuto la fiducia dell'altro ramo del Parlamento.
        In tal senso, nel ribadire una valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Pietro ARMANI, Relatore.




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