XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1516-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
rilevato preliminarmente che:
il provvedimento in esame riguarda tre distinti
settori di intervento (infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici; ristrutturazioni immobiliari; gestione
dei rifiuti) e che l'elemento unificante delle misure previste
sembra essere costituito dalla finalità di rendere più agevoli
gli investimenti, pubblici e privati, in infrastrutture e nel
settore immobiliare, semplificando la relativa disciplina e
sopprimendo una serie di adempimenti previsti dalla normativa
vigente;
la circostanza che tutti gli interventi siano
contenuti in un unico articolo suddiviso in 20 commi, in
taluni casi suddivisi - a loro volta - in lettere e numeri,
non agevola né la lettura né la comprensione del testo;
anche il dibattito interpretativo serve ad una
migliore comprensione della legge;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
al comma 1, ove si prevede l'inserimento nel documento
di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del programma
delle opere da realizzare, si coordini la disposizione -
preferibilmente adottando la tecnica della novellazione - con
quanto attualmente disposto dal testo vigente dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme
di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio,
che disciplina, al comma 2, gli oggetti rientranti nel
contenuto proprio del DPEF;
si sopprima o si riformuli la lettera h) del
comma 15, che introduce una modifica ad una disposizione
abrogata: il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 è, infatti, stato abrogato
dall'articolo 10, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93,
Disposizioni in campo ambientale;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
al fine di consentire una più agevole lettura e di
garantire l'omogeneità della materia disciplinata da ciascun
articolo si suddivida l'unico articolo di cui si compone il
disegno di legge in più articoli, corredati da rubriche;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
ai commi 3 e 4, sia soppresso il riferimento alle
competenti Commissioni permanenti. Si ricorda, infatti, che a
tal riguardo la circolare recante "Regole e raccomandazioni
per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del
Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001 (punto
2, lettera g)) stabilisce che "le disposizioni che
prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti
non individuano l'organo parlamentare competente (salva
l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un
organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto al
Parlamento";
al comma 3, ultimo periodo, inoltre, si chiarisca se il
Governo è abilitato a integrare e modificare il regolamento di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni
esclusivamente "della presente legge e dei decreti legislativi
di cui al comma 2", oppure anche di quelle contenute nei
decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma
3;
al comma 4, si chiarisca se il termine "vigenti" debba
intendersi riferito al momento della entrata in vigore della
legge di delega o al momento dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi;
al comma 14, si chiarisca se, per l'emanazione del
decreto legislativo volto a coordinare il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato e il
parere parlamentare, previsti dall'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998).
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
al comma 4, ove i principi e criteri direttivi della
delega conferita vengono definiti mediante rinvio al comma 2,
si valuti se effettivamente tutti i criteri indicati dal comma
2 possano essere riferiti all'oggetto della delega in
questione. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito il rapporto che
verrebbe ad instaurarsi fra la disciplina che verrà definita
dai decreti legislativi emanati ai sensi del comma 4, relativi
all'approvazione di progetti specifici, e quella definita dai
decreti legislativi di cui al comma 2, contenenti la
disciplina "a regime". Con riferimento ai termini previsti per
l'esercizio delle due deleghe legislative in questione, nonché
per l'esercizio della delega legislativa al fine di dettare
disposizioni correttive e integrative (comma 3), sarebbe
opportuna una riflessione sulle possibili successioni
temporali degli interventi normativi e sulle loro ricadute;
al comma 6, lettera a), si verifichi se la
disposizione introdotta abbia o meno contenuto innovativo
rispetto alla normativa vigente, consistendo la stessa in un
mero richiamo all'elenco di opere ammesse a denuncia di inizio
attività recato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
ai commi 9 e 10, ove vengono dettate norme che
riprendono quasi testualmente disposizioni di rango
regolamentare contenute all'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
si verifichi se l'intento del legislatore è effettivamente
quello di procedere alla rilegificazione di discipline che
sono state oggetto di un intervento di delegificazione;
al comma 14, inoltre, si precisi se le disposizioni di
cui ai commi da 6 a 13 entrino in vigore solo successivamente
al loro inserimento nel testo unico - inserimento che deve
avvenire entro il 31 dicembre 2002 - oppure se esse siano
immediatamente applicabili; in quest'ultimo caso, il testo
unico in materia edilizia, presumibilmente ancor prima della
sua entrata in vigore (prevista per il 1^ gennaio 2002),
risulterebbe essere parzialmente superato, per effetto della
disciplina dettata dal presente disegno di legge;
al comma 14, sarebbe preferibile precisare se si
intende abilitare il Governo a modificare non solo le
disposizioni del testo unico in materia edilizia di rango
legislativo, ma anche quelle di rango regolamentare, per
adeguare il predetto testo unico alle disposizioni di cui ai
commi da 6 a 13. Ove l'intendimento fosse quest'ultimo,
andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere alla delega
legislativa un'apposita previsione di potestà regolamentare,
anche al fine di evitare ulteriori problemi di
rilegificazione;
ai commi 18, 19, 20, si valuti se le disposizioni ivi
contenute abbiano effettivamente natura di norme di
interpretazione autentica oppure se si configurino come
disposizioni innovative, con effetto retroattivo. Ai sensi
della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi (punto 3, lettera l)), l'intento di interpretare
autenticamente altra precedente disposizione, "ove l'atto sia
rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
al comma 2, si valuti l'opportunità di individuare più
chiaramente l'oggetto e i principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega legislativa conferita: si rileva,
infatti, una certa sovrapposizione tra oggetto della delega
legislativa e principi e criteri direttivi della medesima, dal
momento che indicazioni di principio sono contenute, oltre
all'oggetto, nell'alinea, mentre indicazioni di oggetto
compaiono, insieme ai principi e criteri direttivi, nelle
lettere da a) a o). Si ricorda, peraltro, che la
citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi richiede che le disposizioni di delega legislativa
siano "contenute in un apposito articolo", distinto perciò
dalle norme immediatamente precettive, e stabilisce altresì
che "un articolo non può contenere più di una disposizione di
delega" (punto 2, lettera d)), mentre nell'unico
articolo di cui è composto il disegno di legge sono presenti
quattro norme di delega;
al comma 2, lettera d), si specifichi se il CIPE
- anche in sede di valutazione delle varianti migliorative -
debba essere integrato dai Presidenti delle regioni
interessate;
al comma 3, primo periodo, sarebbe utile chiarire se,
nell'ipotesi in cui il parere parlamentare non intervenga nel
termine stabilito, il Governo è comunque abilitato ad emanare
i decreti legislativi;
al comma 3, ultimo periodo, si valuti se per
l'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 alle previsioni
della legge in esame e dei decreti legislativi da emanare,
debbano seguirsi le stesse modalità procedurali seguite per
l'adozione di tale regolamento, e in particolare se debba
essere richiesto il parere parlamentare;
al comma 15, lettera f), numero 13), che aggiunge
un periodo al comma 16-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si dovrebbe verificare se
nella disposizione sia presente un refuso (la parola "non")
ove si prevede che l'impresa non possa dare inizio alle
attività nel caso in cui la sezione regionale o provinciale
dell'Albo non proceda all'iscrizione della impresa che ne ha
fatto domanda. Tale previsione, infatti, risulterebbe
contrastante con l'estensione del meccanismo del
"silenzio-assenso" con riferimento sia alle domande di
iscrizione all'Albo, sia a tutti gli atti di competenza
dell'Albo, estensione operata dal numero 11) della medesima
lettera;
al comma 15, lettera h), si attribuisce ai
soggetti delegati, e non ai deleganti, la facoltà di revoca
della delega a farsi rappresentare;
al comma 20, apparirebbe preferibile sostituire il
riferimento ai "materiali di cui al comma 18" con il
riferimento ai "materiali di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera f-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22", che è l'unica delle due disposizioni oggetto della
norma di interpretazione autentica a considerare le attività
di utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della
formulazione:
in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di
provvedimenti particolarmente complessi e articolati, le
Commissioni richiamino il Governo sull'opportunità di
corredare il testo della legge di sintetiche note a margine,
stampate in modo caratteristico, che indichino in modo
sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi,
secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis,
del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi
statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, si segnala
l'opportunità di autorizzare il Governo ad integrare e
modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non solo in
conformità alle previsioni di cui ai decreti legislativi
previsti dal comma 2, ma anche in conformità alle previsioni
contenute nei decreti legislativi integrativi e correttivi di
cui allo stesso comma 3;
b) al comma 4 si segnala l'opportunità di
specificare se il termine "vigenti" - relativo alle previste
autorizzazioni di spesa - vada riferito al momento della
entrata in vigore della legge di delega o al momento
dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo
stesso comma 4;
c) al medesimo comma 4, valuti la Commissione
l'opportunità di indicare espressamente i principi e i criteri
direttivi previsti dal comma 2 cui il Governo dovrà attenersi
nell'esercizio della delega prevista dallo stesso comma 4;
d) al comma 5, che reca una norma di salvaguardia
delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, si segnala l'opportunità di coordinare la
disposizione da esso recata con quella, sostanzialmente
identica, introdotta dal comma 13;
e) al comma 14 - tenuto conto che la disciplina
dettata dai commi da 6 a 13 in materia di ristrutturazioni
immobiliari introduce una serie di innovazioni alla normativa
recata dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della
legge n. 50 del 1999, già approvato definitivamente dal
Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - si segnala l'opportunità di
prevedere, oltre alla delega legislativa per il coordinamento
delle nuove disposizioni con quelle del predetto testo unico,
anche l'autorizzazione al Governo a modificare, a fini di
coordinamento con le nuove disposizioni, le norme di rango
regolamentare del citato testo unico, al fine di evitare
possibili effetti di rilegificazione della materia;
f) al comma 15, lettera h), si segnala
l'esigenza di prevedere una diversa collocazione della norma,
che è formulata come integrazione di una disposizione - il
comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del
1997 - che è stata di recente abrogata.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento alla delega di cui all'articolo 1,
comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre tra
i principi ed i criteri ivi disciplinati la previsione secondo
cui tutti gli oneri connessi alla realizzazione ed alla
gestione delle opere debbono trovare copertura nell'ambito dei
finanziamenti complessivi approvati per la realizzazione e la
gestione delle opere medesime.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1516, recante "Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive";
preso atto del significativo contributo che tale
provvedimento potrà offrire per il rilancio delle attività
produttive e considerato che esso rappresenta uno dei punti
maggiormente qualificanti del programma di Governo, poiché
finalizzato a porre le fondamenta per una accelerazione dello
sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale del
Paese;
considerato che l'andamento congiunturale complessivo,
imputabile anche alle recenti vicende internazionali, presenta
profili problematici, a fronte dei quali appare quanto mai
opportuno rilanciare la politica delle opere pubbliche come
sostegno al sistema economico e produttivo, con la finalità di
sostenere la domanda globale attraverso lo stimolo agli
investimenti pubblici e privati;
preso atto con soddisfazione della volontà di
incentivare il concorso del capitale privato per la
realizzazione delle infrastrutture e delle opere strategiche
mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1516, recante "Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive";
sottolineato come il potenziamento del sistema
infrastrutturale italiano costituisca un elemento
imprescindibile per superare gli squilibri oggi esistenti
nella rete di trasporto nazionale e per favorire la crescita
economica del paese;
evidenziato come l'attuale disciplina in materia di
opere pubbliche risulti per taluni aspetti eccessivamente
complessa ed articolata, attribuendo competenze in materia ad
un numero estremamente ampio di soggetti pubblici, e
rischiando in molti casi di costituire un ostacolo per la
tempestiva realizzazione delle opere;
rilevato come il provvedimento in esame rappresenti uno
strumento utile per snellire le procedure burocratiche legate
alla realizzazione delle opere pubbliche, e per abbreviare
conseguentemente i tempi di completamento delle stesse;
sottolineata la necessità che la realizzazione delle
opere pubbliche considerate strategiche sia coerente con un
quadro programmatico complessivo che tenga conto delle
compatibilità finanziarie e delle esigenze di riequilibrio tra
le diverse aree del paese;
sottolineata altresì la necessità di garantire comunque
la tutela degli interessi ambientali e di assicurare il
coinvolgimento degli enti locali interessati alle singole
opere nelle scelte fondamentali legate alla loro
progettazione;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1516;
considerato che appare pienamente condivisibile una
politica di investimenti pubblici che, con il coinvolgimento
finanziario dei privati, consenta, tra l'altro, la
realizzazione di insediamenti produttivi strategici e quella
di infrastrutture in grado di favorire l'unificazione
territoriale del Paese e l'apertura ai crescenti traffici
europei, eliminando i vincoli che penalizzano il sistema
italiano dei trasporti e della logistica;
rilevato che tale politica appare suscettibile di
positivi effetti per il sistema produttivo nazionale, tanto
per l'azione di stimolo che essa potrà avere nell'immediato
sul sistema delle imprese, quanto, in una prospettiva di più
lungo periodo, attraverso la riduzione dei tempi e dei costi
di trasporto;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
appare opportuno che, nell'ambito degli insediamenti
produttivi strategici previsti dal provvedimento, vengano
ricomprese anche le infrastrutture necessarie a garantire la
sicurezza strategica e il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, alinea, si sottolinea
l'esigenza che, all'atto dell'esercizio della delega
legislativa, il Governo si attenga al rispetto dell'intera
direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera n), si
segnala la necessità che il Governo consideri, all'atto
dell'esercizio della delega legislativa, l'opportunità di
assicurare comunque adeguate forme di tutela giurisdizionale
anche di tipo cautelare, nel rispetto della direttiva
89/665/CEE, concernente l'applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
PARERE FAVOREVOLE