XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1516-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              rilevato preliminarmente che:

                il provvedimento in esame riguarda tre distinti settori di intervento (infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici; ristrutturazioni immobiliari; gestione dei rifiuti) e che l'elemento unificante delle misure previste sembra essere costituito dalla finalità di rendere più agevoli gli investimenti, pubblici e privati, in infrastrutture e nel settore immobiliare, semplificando la relativa disciplina e sopprimendo una serie di adempimenti previsti dalla normativa vigente;

                la circostanza che tutti gli interventi siano contenuti in un unico articolo suddiviso in 20 commi, in taluni casi suddivisi - a loro volta - in lettere e numeri, non agevola né la lettura né la comprensione del testo;

                anche il dibattito interpretativo serve ad una migliore comprensione della legge;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              al comma 1, ove si prevede l'inserimento nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del programma delle opere da realizzare, si coordini la disposizione - preferibilmente adottando la tecnica della novellazione - con quanto attualmente disposto dal testo vigente dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, che disciplina, al comma 2, gli oggetti rientranti nel contenuto proprio del DPEF;

              si sopprima o si riformuli la lettera h) del comma 15, che introduce una modifica ad una disposizione abrogata: il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è, infatti, stato abrogato dall'articolo 10, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93, Disposizioni in campo ambientale;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              al fine di consentire una più agevole lettura e di garantire l'omogeneità della materia disciplinata da ciascun articolo si suddivida l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge in più articoli, corredati da rubriche;
              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              ai commi 3 e 4, sia soppresso il riferimento alle competenti Commissioni permanenti. Si ricorda, infatti, che a tal riguardo la circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001 (punto 2, lettera g)) stabilisce che "le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto al Parlamento";

              al comma 3, ultimo periodo, inoltre, si chiarisca se il Governo è abilitato a integrare e modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni esclusivamente "della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2", oppure anche di quelle contenute nei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma 3;

              al comma 4, si chiarisca se il termine "vigenti" debba intendersi riferito al momento della entrata in vigore della legge di delega o al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi;

              al comma 14, si chiarisca se, per l'emanazione del decreto legislativo volto a coordinare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato e il parere parlamentare, previsti dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998).

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              al comma 4, ove i principi e criteri direttivi della delega conferita vengono definiti mediante rinvio al comma 2, si valuti se effettivamente tutti i criteri indicati dal comma 2 possano essere riferiti all'oggetto della delega in questione. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito il rapporto che verrebbe ad instaurarsi fra la disciplina che verrà definita dai decreti legislativi emanati ai sensi del comma 4, relativi all'approvazione di progetti specifici, e quella definita dai decreti legislativi di cui al comma 2, contenenti la disciplina "a regime". Con riferimento ai termini previsti per l'esercizio delle due deleghe legislative in questione, nonché per l'esercizio della delega legislativa al fine di dettare disposizioni correttive e integrative (comma 3), sarebbe opportuna una riflessione sulle possibili successioni temporali degli interventi normativi e sulle loro ricadute;

              al comma 6, lettera a), si verifichi se la disposizione introdotta abbia o meno contenuto innovativo rispetto alla normativa vigente, consistendo la stessa in un mero richiamo all'elenco di opere ammesse a denuncia di inizio attività recato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

              ai commi 9 e 10, ove vengono dettate norme che riprendono quasi testualmente disposizioni di rango regolamentare contenute all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, si verifichi se l'intento del legislatore è effettivamente quello di procedere alla rilegificazione di discipline che sono state oggetto di un intervento di delegificazione;

              al comma 14, inoltre, si precisi se le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 entrino in vigore solo successivamente al loro inserimento nel testo unico - inserimento che deve avvenire entro il 31 dicembre 2002 - oppure se esse siano immediatamente applicabili; in quest'ultimo caso, il testo unico in materia edilizia, presumibilmente ancor prima della sua entrata in vigore (prevista per il 1^ gennaio 2002), risulterebbe essere parzialmente superato, per effetto della disciplina dettata dal presente disegno di legge;

              al comma 14, sarebbe preferibile precisare se si intende abilitare il Governo a modificare non solo le disposizioni del testo unico in materia edilizia di rango legislativo, ma anche quelle di rango regolamentare, per adeguare il predetto testo unico alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. Ove l'intendimento fosse quest'ultimo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere alla delega legislativa un'apposita previsione di potestà regolamentare, anche al fine di evitare ulteriori problemi di rilegificazione;

              ai commi 18, 19, 20, si valuti se le disposizioni ivi contenute abbiano effettivamente natura di norme di interpretazione autentica oppure se si configurino come disposizioni innovative, con effetto retroattivo. Ai sensi della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (punto 3, lettera l)), l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione, "ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo";

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              al comma 2, si valuti l'opportunità di individuare più chiaramente l'oggetto e i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa conferita: si rileva, infatti, una certa sovrapposizione tra oggetto della delega legislativa e principi e criteri direttivi della medesima, dal momento che indicazioni di principio sono contenute, oltre all'oggetto, nell'alinea, mentre indicazioni di oggetto compaiono, insieme ai principi e criteri direttivi, nelle lettere da a) a o). Si ricorda, peraltro, che la citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi richiede che le disposizioni di delega legislativa siano "contenute in un apposito articolo", distinto perciò dalle norme immediatamente precettive, e stabilisce altresì che "un articolo non può contenere più di una disposizione di delega" (punto 2, lettera d)), mentre nell'unico articolo di cui è composto il disegno di legge sono presenti quattro norme di delega;
              al comma 2, lettera d), si specifichi se il CIPE - anche in sede di valutazione delle varianti migliorative - debba essere integrato dai Presidenti delle regioni interessate;

              al comma 3, primo periodo, sarebbe utile chiarire se, nell'ipotesi in cui il parere parlamentare non intervenga nel termine stabilito, il Governo è comunque abilitato ad emanare i decreti legislativi;

              al comma 3, ultimo periodo, si valuti se per l'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 alle previsioni della legge in esame e dei decreti legislativi da emanare, debbano seguirsi le stesse modalità procedurali seguite per l'adozione di tale regolamento, e in particolare se debba essere richiesto il parere parlamentare;

              al comma 15, lettera f), numero 13), che aggiunge un periodo al comma 16-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si dovrebbe verificare se nella disposizione sia presente un refuso (la parola "non") ove si prevede che l'impresa non possa dare inizio alle attività nel caso in cui la sezione regionale o provinciale dell'Albo non proceda all'iscrizione della impresa che ne ha fatto domanda. Tale previsione, infatti, risulterebbe contrastante con l'estensione del meccanismo del "silenzio-assenso" con riferimento sia alle domande di iscrizione all'Albo, sia a tutti gli atti di competenza dell'Albo, estensione operata dal numero 11) della medesima lettera;

              al comma 15, lettera h), si attribuisce ai soggetti delegati, e non ai deleganti, la facoltà di revoca della delega a farsi rappresentare;

              al comma 20, apparirebbe preferibile sostituire il riferimento ai "materiali di cui al comma 18" con il riferimento ai "materiali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", che è l'unica delle due disposizioni oggetto della norma di interpretazione autentica a considerare le attività di utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione:

              in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di provvedimenti particolarmente complessi e articolati, le Commissioni richiamino il Governo sull'opportunità di corredare il testo della legge di sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092".



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) al comma 3, ultimo periodo, si segnala l'opportunità di autorizzare il Governo ad integrare e modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non solo in conformità alle previsioni di cui ai decreti legislativi previsti dal comma 2, ma anche in conformità alle previsioni contenute nei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui allo stesso comma 3;

                b) al comma 4 si segnala l'opportunità di specificare se il termine "vigenti" - relativo alle previste autorizzazioni di spesa - vada riferito al momento della entrata in vigore della legge di delega o al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso comma 4;

                c) al medesimo comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente i principi e i criteri direttivi previsti dal comma 2 cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega prevista dallo stesso comma 4;

                d) al comma 5, che reca una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, si segnala l'opportunità di coordinare la disposizione da esso recata con quella, sostanzialmente identica, introdotta dal comma 13;

                e) al comma 14 - tenuto conto che la disciplina dettata dai commi da 6 a 13 in materia di ristrutturazioni immobiliari introduce una serie di innovazioni alla normativa recata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, già approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - si segnala l'opportunità di prevedere, oltre alla delega legislativa per il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle del predetto testo unico, anche l'autorizzazione al Governo a modificare, a fini di coordinamento con le nuove disposizioni, le norme di rango regolamentare del citato testo unico, al fine di evitare possibili effetti di rilegificazione della materia;

                f) al comma 15, lettera h), si segnala l'esigenza di prevedere una diversa collocazione della norma, che è formulata come integrazione di una disposizione - il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997 - che è stata di recente abrogata.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre tra i principi ed i criteri ivi disciplinati la previsione secondo cui tutti gli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione delle opere debbono trovare copertura nell'ambito dei finanziamenti complessivi approvati per la realizzazione e la gestione delle opere medesime.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1516, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";
              preso atto del significativo contributo che tale provvedimento potrà offrire per il rilancio delle attività produttive e considerato che esso rappresenta uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di Governo, poiché finalizzato a porre le fondamenta per una accelerazione dello sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale del Paese;

              considerato che l'andamento congiunturale complessivo, imputabile anche alle recenti vicende internazionali, presenta profili problematici, a fronte dei quali appare quanto mai opportuno rilanciare la politica delle opere pubbliche come sostegno al sistema economico e produttivo, con la finalità di sostenere la domanda globale attraverso lo stimolo agli investimenti pubblici e privati;

              preso atto con soddisfazione della volontà di incentivare il concorso del capitale privato per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere strategiche mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1516, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";
              sottolineato come il potenziamento del sistema infrastrutturale italiano costituisca un elemento imprescindibile per superare gli squilibri oggi esistenti nella rete di trasporto nazionale e per favorire la crescita economica del paese;

              evidenziato come l'attuale disciplina in materia di opere pubbliche risulti per taluni aspetti eccessivamente complessa ed articolata, attribuendo competenze in materia ad un numero estremamente ampio di soggetti pubblici, e rischiando in molti casi di costituire un ostacolo per la tempestiva realizzazione delle opere;

              rilevato come il provvedimento in esame rappresenti uno strumento utile per snellire le procedure burocratiche legate alla realizzazione delle opere pubbliche, e per abbreviare conseguentemente i tempi di completamento delle stesse;

              sottolineata la necessità che la realizzazione delle opere pubbliche considerate strategiche sia coerente con un quadro programmatico complessivo che tenga conto delle compatibilità finanziarie e delle esigenze di riequilibrio tra le diverse aree del paese;

              sottolineata altresì la necessità di garantire comunque la tutela degli interessi ambientali e di assicurare il coinvolgimento degli enti locali interessati alle singole opere nelle scelte fondamentali legate alla loro progettazione;

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1516;

              considerato che appare pienamente condivisibile una politica di investimenti pubblici che, con il coinvolgimento finanziario dei privati, consenta, tra l'altro, la realizzazione di insediamenti produttivi strategici e quella di infrastrutture in grado di favorire l'unificazione territoriale del Paese e l'apertura ai crescenti traffici europei, eliminando i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica;

              rilevato che tale politica appare suscettibile di positivi effetti per il sistema produttivo nazionale, tanto per l'azione di stimolo che essa potrà avere nell'immediato sul sistema delle imprese, quanto, in una prospettiva di più lungo periodo, attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              appare opportuno che, nell'ambito degli insediamenti produttivi strategici previsti dal provvedimento, vengano ricomprese anche le infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza strategica e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 1, comma 2, alinea, si sottolinea l'esigenza che, all'atto dell'esercizio della delega legislativa, il Governo si attenga al rispetto dell'intera direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

                b) all'articolo 1, comma 2, lettera n), si segnala la necessità che il Governo consideri, all'atto dell'esercizio della delega legislativa, l'opportunità di assicurare comunque adeguate forme di tutela giurisdizionale anche di tipo cautelare, nel rispetto della direttiva 89/665/CEE, concernente l'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


PARERE FAVOREVOLE



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