XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1514
Onorevoli Colleghi! - La presenza del nostro Paese
nello scenario internazionale ha subìto negli ultimi anni un
progressivo aumento, grazie anche all'incondizionata e
riconosciuta affidabilità manifestata ai militari italiani
dagli altri membri della comunità internazionale nella
gestione delle missioni di pace. Tali operazioni, derivanti da
accordi internazionali o sotto l'egida dell'ONU, della NATO,
dell'OSCE, si riferiscono in particolare ad interventi con
compiti di mantenere o ripristinare la pace o, comunque, a
partecipazioni ad operazioni multinazionali di polizia o di
soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra.
Missioni che costituiscono ormai una realtà consolidata sul
versante operativo della politica estera italiana e, in
quest'ottica, il decreto-legge rappresenta una sorta di
compendio della presenza italiana sulla scena internazionale.
Uno strumento normativo, quello del decreto-legge, che, oltre
a produrre incertezze sugli aspetti da definire in ogni
singolo provvedimento, si espone a rischi di sperequazione in
situazioni di impiego assimilabili, creando, inoltre forti
appesantimenti ed ingolfamenti dell'attività parlamentare a
causa delle scadenze di validità dello stesso decreto-legge.
Si ravvisa, quindi, la necessità di giungere ad una disciplina
applicabile in via generale e che regolamenti le missioni di
contingenti militari all'estero, utile anche a fornire quel
contesto istituzionale idoneo ad affrontare la gestione delle
crisi. Ciò senza precludere al Parlamento il proprio potere di
approvazione, costituzionalmente necessario, in occasione
dell'impiego ordinario e straordinario dello strumento
militare.
Pertanto con la presente proposta di legge si intende
consentire al Parlamento di intervenire con la necessaria
approvazione in occasione di ogni nuova missione all'estero,
approfondendo gli aspetti di rilievo prettamente politico
(destinazione, durata, numero di militari impegnati,
autorizzazione finanziaria). Il decreto-legge potrà così
rimanere lo strumento a disposizione del Governo per ottenere
la necessaria autorizzazione legislativa di spesa e per dare
base di legalità all'operato dell'Amministrazione militare.
Attraverso la proposta di legge si persegue in particolare
l'obiettivo di introdurre una volta per tutte, per qualsiasi
impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, inserite nei contingenti
multinazionali o in compiti di concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni, quelle disposizioni relative al
trattamento economico, anche per gli aspetti di valutazione
del servizio espletato nonché prevedendo la copertura
assicurativa del personale, avverso i rischi connessi con tale
impiego. Si prevede poi, in via definitiva, quanto segue:
sono individuati i soggetti interessati e le finalità
d'impiego in relazione all'ambito d'intervento della
normativa;
l'applicazione della disciplina del codice penale
militare di pace per il personale militare impegnato nelle
missioni di pace. Foro competente è il tribunale militare di
Roma;
l'attribuzione al personale impegnato nel mantenimento
dell'ordine pubblico della qualifica di agente di pubblica
sicurezza;
il trattamento di missione spettante al personale
impegnato al di fuori del territorio nazionale individuando i
criteri per l'attribuzione di tale trattamento nonché il
riconoscimento di una indennità di contingente pari
all'indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo
1983, n. 78, e le misure dell'indennità pensionabile di cui
alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, attribuita in relazione
all'area geografica d'impiego;
le modalità di decorrenza dei trattamenti, la copertura
assicurativa in tutta la durata della missione anche in caso
di decesso, la copertura delle spese sanitarie sostenute in
assenza di convenzioni internazionali, la corresponsione dello
stipendio in caso di stato di cattività o dispersione, il
riconoscimento al rientro in patria di un incremento sulla
retribuzione individuale di anzianità pari ad un
ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito
per ogni mese di servizio effettivamente prestato,
l'abrogazione dell'estensione dei benefìci combattentistici in
servizio per conto dell'ONU;
il trattamento economico da attribuire al personale
impiegato in esigenze di ordine pubblico, graduandone gli
importi sia per ruoli che per la durata dell'impiego;
le deroghe ammesse, fatti salvi i princìpi fondamentali
dell'ordinamento giuridico per consentire le modalità di
acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione, abbandono dei
materiali;
gli indennizzi per danni arrecati a persone o a beni
dalla Forze armate nazionali nella condotta delle operazioni
indicate nella presente iniziativa legislativa;
la previsione di spesa per alloggiamenti forniti dai
comuni al personale impegnato in operazioni di ordine
pubblico;
un fondo per il finanziamento delle spese prevedendo una
apposita copertura finanziaria.
Onorevoli Colleghi! Con la presente iniziativa legislativa
si è inteso definire una normativa stabile e di riferimento
che consenta di evitare sperequazioni e difformità di
trattamento tra le varie categorie di personale militare
impegnato in missione di pace all'estero. Data la necessità di
una simile normativa, in linea di principio condivisibile da
tutti i gruppi parlamentari perché sostanzialmente già
approvata in più occasioni nell'ambito dell'esame di
decreti-legge di autorizzazione all'invio di contingenti di
militari italiani all'estero, se ne raccomanda una rapida
approvazione.