XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1514




        Onorevoli Colleghi! - La presenza del nostro Paese nello scenario internazionale ha subìto negli ultimi anni un progressivo aumento, grazie anche all'incondizionata e riconosciuta affidabilità manifestata ai militari italiani dagli altri membri della comunità internazionale nella gestione delle missioni di pace. Tali operazioni, derivanti da accordi internazionali o sotto l'egida dell'ONU, della NATO, dell'OSCE, si riferiscono in particolare ad interventi con compiti di mantenere o ripristinare la pace o, comunque, a partecipazioni ad operazioni multinazionali di polizia o di soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra. Missioni che costituiscono ormai una realtà consolidata sul versante operativo della politica estera italiana e, in quest'ottica, il decreto-legge rappresenta una sorta di compendio della presenza italiana sulla scena internazionale. Uno strumento normativo, quello del decreto-legge, che, oltre a produrre incertezze sugli aspetti da definire in ogni singolo provvedimento, si espone a rischi di sperequazione in situazioni di impiego assimilabili, creando, inoltre forti appesantimenti ed ingolfamenti dell'attività parlamentare a causa delle scadenze di validità dello stesso decreto-legge. Si ravvisa, quindi, la necessità di giungere ad una disciplina applicabile in via generale e che regolamenti le missioni di contingenti militari all'estero, utile anche a fornire quel contesto istituzionale idoneo ad affrontare la gestione delle crisi. Ciò senza precludere al Parlamento il proprio potere di approvazione, costituzionalmente necessario, in occasione dell'impiego ordinario e straordinario dello strumento militare.
        Pertanto con la presente proposta di legge si intende consentire al Parlamento di intervenire con la necessaria approvazione in occasione di ogni nuova missione all'estero, approfondendo gli aspetti di rilievo prettamente politico (destinazione, durata, numero di militari impegnati, autorizzazione finanziaria). Il decreto-legge potrà così rimanere lo strumento a disposizione del Governo per ottenere la necessaria autorizzazione legislativa di spesa e per dare base di legalità all'operato dell'Amministrazione militare.
        Attraverso la proposta di legge si persegue in particolare l'obiettivo di introdurre una volta per tutte, per qualsiasi impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, inserite nei contingenti multinazionali o in compiti di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, quelle disposizioni relative al trattamento economico, anche per gli aspetti di valutazione del servizio espletato nonché prevedendo la copertura assicurativa del personale, avverso i rischi connessi con tale impiego. Si prevede poi, in via definitiva, quanto segue:

            sono individuati i soggetti interessati e le finalità d'impiego in relazione all'ambito d'intervento della normativa;

            l'applicazione della disciplina del codice penale militare di pace per il personale militare impegnato nelle missioni di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma;

            l'attribuzione al personale impegnato nel mantenimento dell'ordine pubblico della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

            il trattamento di missione spettante al personale impegnato al di fuori del territorio nazionale individuando i criteri per l'attribuzione di tale trattamento nonché il riconoscimento di una indennità di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e le misure dell'indennità pensionabile di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, attribuita in relazione all'area geografica d'impiego;

            le modalità di decorrenza dei trattamenti, la copertura assicurativa in tutta la durata della missione anche in caso di decesso, la copertura delle spese sanitarie sostenute in assenza di convenzioni internazionali, la corresponsione dello stipendio in caso di stato di cattività o dispersione, il riconoscimento al rientro in patria di un incremento sulla retribuzione individuale di anzianità pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio effettivamente prestato, l'abrogazione dell'estensione dei benefìci combattentistici in servizio per conto dell'ONU;

            il trattamento economico da attribuire al personale impiegato in esigenze di ordine pubblico, graduandone gli importi sia per ruoli che per la durata dell'impiego;

            le deroghe ammesse, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico per consentire le modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione, abbandono dei materiali;

            gli indennizzi per danni arrecati a persone o a beni dalla Forze armate nazionali nella condotta delle operazioni indicate nella presente iniziativa legislativa;

            la previsione di spesa per alloggiamenti forniti dai comuni al personale impegnato in operazioni di ordine pubblico;

            un fondo per il finanziamento delle spese prevedendo una apposita copertura finanziaria.

        Onorevoli Colleghi! Con la presente iniziativa legislativa si è inteso definire una normativa stabile e di riferimento che consenta di evitare sperequazioni e difformità di trattamento tra le varie categorie di personale militare impegnato in missione di pace all'estero. Data la necessità di una simile normativa, in linea di principio condivisibile da tutti i gruppi parlamentari perché sostanzialmente già approvata in più occasioni nell'ambito dell'esame di decreti-legge di autorizzazione all'invio di contingenti di militari italiani all'estero, se ne raccomanda una rapida approvazione.




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