XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1514




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato per le seguenti finalità:

                a) al di fuori del territorio nazionale, degli spazi aerei e delle acque territoriali nazionali, per l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali da aree di crisi, per la condotta di operazioni di pace o in interventi connessi a risoluzioni dell'ONU o ad accordi internazionali;

                b) sul territorio nazionale, in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubblica calamità.


Art. 2.

(Applicabilità del codice penale militare di pace e
giurisdizione militare competente).

        1. Al personale delle Forze armate impegnato al di fuori del territorio, degli spazi aerei e delle acque territoriali nazionali nelle operazioni di cui all'articolo 1, lettera a), si applica il codice militare di pace.
        2. Per il personale di cui al comma 1, il foro competente in materia di giurisdizione militare è il tribunale militare di Roma.


Art. 3.

(Qualifica di agente di pubblica sicurezza).

        1. Al personale impegnato sul territorio nazionale, in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni o per esigenze di ordine pubblico sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.


Art. 4.

(Trattamento di missione per il personale delle Forze
armate impiegato in operazioni al di fuori del territorio
nazionale).

        1. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo ed alle indennità spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, il trattamento economico di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, per il Paese di destinazione. Qualora il personale non faccia parte di un contingente, il trattamento di missione all'estero è incrementato del 30 per cento. Tale maggiorazione non è cumulabile con eventuali rimborsi per vitto e alloggio.
        2. Al personale delle Forze armate ed al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare competono, inoltre, rispettivamente, le misure delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, limitatamente alla condizioni di impiego di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo e secondo comma, e 7, della citata legge n. 78 del 1983, e le misure dell'indennità pensionabile di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, incrementate del 50 per cento, per impieghi in Paesi appartenenti geograficamente all'Europa ovvero in Paesi dell'area mediterranea, e del 100 per cento, per impieghi in altri Paesi. Le maggiorazioni di cui al presente comma non sono cumulabili con gli aumenti di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. Al predetto personale non si applicano durante i periodi di effettivo impiego le disposizioni sull'orario di lavoro. Al personale destinatario delle disposizioni di cui al citato articolo 5 del regolamento di cui al regio decreto n. 1156 del 1938, è corrisposto il trattamento più favorevole.
        3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal giorno dell'arrivo nella località estera e sono dovuti fino al giorno di arrivo in una località per la quale è prevista una misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella prima località nazionale. Per il personale nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tali aumenti decorrenti dalla data di entrata nelle acque territoriali nel Paese estero oppure in una zona in condizioni ambientali ed operative da stabilire, in relazione alla specifica operazione, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dovuti fino al giorno di arrivo nelle acque territoriali di un Paese estero oppure in una zona in condizioni ambientali ed operative ove sia prevista una misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella prima località nazionale. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia.
        4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
        5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione di cui al comma 4, i volontari in ferma annuale e in ferma breve delle forze armate sono equiparati ai volontari in servizio permanente.
        6. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge si applicano le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125. Lo stesso personale è assicurato, in caso di morte o invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e ritorno dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto. Nei confronti del medesimo personale, che sia deceduto durante l'assolvimento del servizio o che in conseguenza di esso abbia riportato un'invalidità che comporti l'inidoneità al servizio militare incondizionato e la conseguente cessazione dal servizio, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.
        7. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale di cui all'articolo 1, in assenza di convenzioni internazionali in materia, sono a carico dell'amministrazione dello Stato competente.
        8. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico di cui al comma 1 ed il trattamento assicurativo di cui al comma 2, del presente articolo nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
        9. A favore del personale militare, impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è riconosciuto a decorrere dal giorno successivo al rientro nel territorio nazionale, un incremento della retribuzione individuale di anzianità pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio effettivamente prestato nelle suddette zone di intervento. Tale incremento non è riassorbibile dai successivi miglioramenti stipendiali.
        10. La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, concernente estensione dei benefìci combattentistici al personale militare, in servizio per conto dell'ONU, in zone d'intervento, è abrogata.
        11. Il periodo prestato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, è computato, ai soli fini pensionistici, come anzianità contributiva in aggiunta ai periodi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        12. Al personale delle Forze armate che esplica in campo internazionale attività di concorso in casi di pubblica calamità si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 5.

(Trattamento economico del personale impiegato in esigenze
di ordine pubblico).

        1. Agli ufficiali, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti ed ai volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché al personale delle Forze di polizia ordinativamente inquadrato nel contingente, impiegati fuori sede, è attribuita l'indennità prevista per i corrispondenti livelli retributivi delle Forze di polizia di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
        2. Al restante personale militare non compreso tra quello indicato al comma 1, impiegato fuori sede, è attribuita una indennità onnicomprensiva giornaliera computata sulla base delle percentuali previste a fianco delle seguenti categorie riferite all'indennità di ordine pubblico fuori sede vigente per il VI livello retributivo delle Forze di polizia:


                a) volontari di truppa in ferma prefissata, 75 per cento;

                b) volontari di truppa in ferma annuale, 60 per cento;

                c) militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, 60 per cento;

                d) personale militare ausiliario delle Forze di polizia, qualora impiegato per la medesima esigenza, 60 per cento.

        3. Al fine della corresponsione della indennità di cui al comma 2:

                a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

                b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

                c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

                d) al personale di cui all'articolo 4 della presente legge, impiegato in sede, è attribuita l'indennità di ordine pubblico giornaliera prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, nonché dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Art. 6.

(Disposizioni per il personale militare e della Polizia di
Stato che ha contratto infermità in servizio).

        1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali di pace e ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
        2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi vigenti.
        3. Nei riguardi del personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali di pace e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
        4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
        5. Nei confronti del personale dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.


Art. 7.

(Modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione,
cessione, abbandono dei materiali).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni in vigore al fine di consentire:

                a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o all'estero, dei materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché dei servizi necessari a partecipare all'operazione o alla prosecuzione della stessa;

                b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti, munizioni e merci pericolose come classificate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, anche in aree portuali ed aeroportuali non specificamente abilitate per consentire le operazioni di imbarco e di sbarco;

                c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile, terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali, previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte dell'amministrazione dello Stato;

                d) l'utilizzo, con tassi di logoramento eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare nell'operazione;

                e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze connesse all'intervento;

                f) l'abbandono o la distruzione dei beni, materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, sulla base del confronto del rapporto tra costo ed efficacia o perché, localmente, direttamente e gravemente minacciati.


Art. 8.

(Indennizzi).

        1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni arrecati a persone o a beni dalle Forze armate nazionali nella condotta delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono definiti sulla base di accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra le parti interessate.


Art. 9.

(Alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati ai
militari impiegati per esigenze di ordine pubblico).

        1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in deroga alle norme vigenti, spese relative ad alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato per esigenze di ordine pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). La deroga opera anche in relazione alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dalle operazioni di concorso di cui all'articolo 1, relativo al personale, ai consumi di materiali, alle manutenzioni e perdite di mezzi ed infrastrutture, nonché agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 220 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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