XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1514
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel
caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello
Stato per le seguenti finalità:
a) al di fuori del territorio nazionale, degli
spazi aerei e delle acque territoriali nazionali, per
l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali da
aree di crisi, per la condotta di operazioni di pace o in
interventi connessi a risoluzioni dell'ONU o ad accordi
internazionali;
b) sul territorio nazionale, in operazioni di
concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per
esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita
umana e nei casi di pubblica calamità.
Art. 2.
(Applicabilità del codice penale militare di pace e
giurisdizione militare competente).
1. Al personale delle Forze armate impegnato al di fuori
del territorio, degli spazi aerei e delle acque territoriali
nazionali nelle operazioni di cui all'articolo 1, lettera
a), si applica il codice militare di pace.
2. Per il personale di cui al comma 1, il foro competente
in materia di giurisdizione militare è il tribunale militare
di Roma.
Art. 3.
(Qualifica di agente di pubblica sicurezza).
1. Al personale impegnato sul territorio nazionale, in
operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere
istituzioni o per esigenze di ordine pubblico sono attribuite
le funzioni di agente di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 luglio
1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
settembre 1992, n. 386.
Art. 4.
(Trattamento di missione per il personale delle Forze
armate impiegato in operazioni al di fuori del territorio
nazionale).
1. Al personale impiegato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposto, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo ed alle indennità spettanti ai
sensi delle vigenti disposizioni, il trattamento economico di
missione all'estero previsto dalle norme vigenti, per il Paese
di destinazione. Qualora il personale non faccia parte di un
contingente, il trattamento di missione all'estero è
incrementato del 30 per cento. Tale maggiorazione non è
cumulabile con eventuali rimborsi per vitto e alloggio.
2. Al personale delle Forze armate ed al personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare competono, inoltre,
rispettivamente, le misure delle indennità di impiego
operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, limitatamente alla condizioni di impiego di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo e secondo comma, e 7, della
citata legge n. 78 del 1983, e le misure dell'indennità
pensionabile di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, incrementate del 50 per cento, per
impieghi in Paesi appartenenti geograficamente all'Europa
ovvero in Paesi dell'area mediterranea, e del 100 per cento,
per impieghi in altri Paesi. Le maggiorazioni di cui al
presente comma non sono cumulabili con gli aumenti di cui
all'articolo 5 del regolamento di cui al regio decreto 15
luglio 1938, n. 1156. Al predetto personale non si applicano
durante i periodi di effettivo impiego le disposizioni
sull'orario di lavoro. Al personale destinatario delle
disposizioni di cui al citato articolo 5 del regolamento di
cui al regio decreto n. 1156 del 1938, è corrisposto il
trattamento più favorevole.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal
giorno dell'arrivo nella località estera e sono dovuti fino al
giorno di arrivo in una località per la quale è prevista una
misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella
prima località nazionale. Per il personale nelle condizioni di
impiego di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n.
78, tali aumenti decorrenti dalla data di entrata nelle acque
territoriali nel Paese estero oppure in una zona in condizioni
ambientali ed operative da stabilire, in relazione alla
specifica operazione, con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono dovuti fino al giorno di arrivo nelle acque territoriali
di un Paese estero oppure in una zona in condizioni ambientali
ed operative ove sia prevista una misura diversa di aumento e
cessano dal giorno di arrivo nella prima località nazionale.
Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento
di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive
modificazioni, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al
momento del rientro in Italia.
4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di
riposo e recupero previsti dalle normative di settore per
l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni, è
corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di
missione estera percepita.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione
di cui al comma 4, i volontari in ferma annuale e in ferma
breve delle forze armate sono equiparati ai volontari in
servizio permanente.
6. Al personale impiegato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente
legge si applicano le disposizioni in materia previdenziale ed
assistenziale previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 551, convertito con modificazioni dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 125. Lo stesso personale è
assicurato, in caso di morte o invalidità permanente, per
tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e
ritorno dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di
trasporto. Nei confronti del medesimo personale, che sia
deceduto durante l'assolvimento del servizio o che in
conseguenza di esso abbia riportato un'invalidità che comporti
l'inidoneità al servizio militare incondizionato e la
conseguente cessazione dal servizio, a decorrere dal 1^
gennaio 1994, si applicano le disposizioni di cui alla legge
13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.
7. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso
infrastrutture ospedaliere all'estero del personale di cui
all'articolo 1, in assenza di convenzioni internazionali in
materia, sono a carico dell'amministrazione dello Stato
competente.
8. Al personale impiegato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), qualora
impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
cattività o disperso, continuano ad essere attribuiti il
trattamento economico di cui al comma 1 ed il trattamento
assicurativo di cui al comma 2, del presente articolo nonché
lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di
dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di
pensione.
9. A favore del personale militare, impiegato per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è
riconosciuto a decorrere dal giorno successivo al rientro nel
territorio nazionale, un incremento della retribuzione
individuale di anzianità pari ad un ventiquattresimo del 2,50
per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio
effettivamente prestato nelle suddette zone di intervento.
Tale incremento non è riassorbibile dai successivi
miglioramenti stipendiali.
10. La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, concernente
estensione dei benefìci combattentistici al personale
militare, in servizio per conto dell'ONU, in zone
d'intervento, è abrogata.
11. Il periodo prestato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente
legge, è computato, ai soli fini pensionistici, come anzianità
contributiva in aggiunta ai periodi di servizio di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165.
12. Al personale delle Forze armate che esplica in campo
internazionale attività di concorso in casi di pubblica
calamità si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 5.
(Trattamento economico del personale impiegato in esigenze
di ordine pubblico).
1. Agli ufficiali, al personale appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti ed ai volontari di truppa in
servizio permanente di cui all'articolo 3 della presente
legge, nonché al personale delle Forze di polizia
ordinativamente inquadrato nel contingente, impiegati fuori
sede, è attribuita l'indennità prevista per i corrispondenti
livelli retributivi delle Forze di polizia di cui all'articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. Al restante personale militare non compreso tra quello
indicato al comma 1, impiegato fuori sede, è attribuita una
indennità onnicomprensiva giornaliera computata sulla base
delle percentuali previste a fianco delle seguenti categorie
riferite all'indennità di ordine pubblico fuori sede vigente
per il VI livello retributivo delle Forze di polizia:
a) volontari di truppa in ferma prefissata, 75 per
cento;
b) volontari di truppa in ferma annuale, 60 per
cento;
c) militari di truppa in ferma di leva
obbligatoria, 60 per cento;
d) personale militare ausiliario delle Forze di
polizia, qualora impiegato per la medesima esigenza, 60 per
cento.
3. Al fine della corresponsione della indennità di cui al
comma 2:
a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di
quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di
fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata
inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un
ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico
fuori sede;
b) l'indennità compete per il servizio di ordine
pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria
sede di servizio;
c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di
marcia e con il trattamento economico di missione;
d) al personale di cui all'articolo 4 della
presente legge, impiegato in sede, è attribuita l'indennità di
ordine pubblico giornaliera prevista dall'articolo 5 della
legge 27 maggio 1977, n. 284, nonché dal comma 2 dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395.
Art. 6.
(Disposizioni per il personale militare e della Polizia di
Stato che ha contratto infermità in servizio).
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha
prestato servizio in missioni internazionali di pace e ha
contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento
successivo, causa di inabilità, può, a domanda, essere
trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da
trascorrere interamente in licenza straordinaria di
convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per
periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica
medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è
computato nei contingenti di personale in ferma volontaria
stabiliti dalle leggi vigenti.
3. Nei riguardi del personale militare e della Polizia di
Stato in servizio permanente, che presta o ha prestato
servizio in missioni internazionali di pace e che ha contratto
le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è
computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste
comportino inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il
trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella
misura intera.
5. Nei confronti del personale dei militari delle Forze
armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio militare
incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai
servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità,
riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al
coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani
conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto
1999, n. 288.
Art. 7.
(Modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione,
cessione, abbandono dei materiali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono ammesse
deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento
giuridico, alle disposizioni in vigore al fine di
consentire:
a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o
all'estero, dei materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché
dei servizi necessari a partecipare all'operazione o alla
prosecuzione della stessa;
b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti,
munizioni e merci pericolose come classificate dalla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, anche in
aree portuali ed aeroportuali non specificamente abilitate per
consentire le operazioni di imbarco e di sbarco;
c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile,
terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati
contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali,
previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte
dell'amministrazione dello Stato;
d) l'utilizzo, con tassi di logoramento
eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare
nell'operazione;
e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei
materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle
esigenze connesse all'intervento;
f) l'abbandono o la distruzione dei beni,
materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, sulla
base del confronto del rapporto tra costo ed efficacia o
perché, localmente, direttamente e gravemente minacciati.
Art. 8.
(Indennizzi).
1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni
arrecati a persone o a beni dalle Forze armate nazionali nella
condotta delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), sono definiti sulla base di accordi
bilaterali o multilaterali sottoscritti fra le parti
interessate.
Art. 9.
(Alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati ai
militari impiegati per esigenze di ordine pubblico).
1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in
deroga alle norme vigenti, spese relative ad alloggiamenti
forniti dai comuni o dai privati al personale militare
impiegato per esigenze di ordine pubblico di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b). La deroga opera anche in
relazione alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza
fuori sede disciplinati dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalle operazioni di concorso di cui
all'articolo 1, relativo al personale, ai consumi di
materiali, alle manutenzioni e perdite di mezzi ed
infrastrutture, nonché agli ulteriori oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 220
miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.