XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1513
Onorevoli Colleghi! - Il problema di una
interpretazione autentica ed univoca della vigenza triennale
dei contratti collettivi nazionali di lavoro è a tutt'oggi
aperto ed è molto grave perchè fonte di disagio e di
sperequazioni fra i lavoratori dei diversi settori e fra i
lavoratori in servizio ed i pensionati. Numerose leggi,
circolari interpretative, nonché un vasto contenzioso in
materia che ha investito i diversi livelli della magistratura
ordinaria ed amministrativa sono la riprova più chiara di
questa situazione sulla quale interviene in termini correttivi
la presente proposta di legge.
Particolarmente delicata e fonte di ingiustizie è la
situazione dei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che
nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la
vigenza del contratto triennale, hanno visto riconosciuto lo
stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui
dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con
esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi
dopo la data del pensionamento.
A questo riguardo va ricordato che la Corte di cassazione,
con una sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che "le
parti contraenti degli accordi triennali per il personale del
pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai
miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale
dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di
validità".
Successivamente interveniva il decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con il quale tale
diritto veniva riconosciuto esplicitamente ad alcune
categorie. Nello stesso tempo, però, veniva promulgata la
legge 29 marzo 1983, n. 93, che poneva sullo stesso piano
tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la
omogeneizzazione della posizione degli stessi. Tale principio
veniva immediatamente applicato dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, III sezione che con sentenza 27 maggio
1985, n. 622, così disponeva: "destinatari degli accordi sono
tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei
contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio
sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale
scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli
effetti e la decorrenza degli stessi".
Il riconoscimento di tale diritto sia pur con decorrenze
diverse è arrivato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e
con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, relativo al comparto dei ministeri, delle aziende
autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in
pratica quasi tutto il settore pubblico.
I dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato sono
risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso,
non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se
l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce
che l'ordinamento previdenziale continua ad essere regolato
dalle leggi in vigore.
Solo con il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per
il triennio 1990-1992 tale diritto veniva esplicitamente
riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora Ente
ferrovie dello Stato ma senza alcun riferimento al periodo
pregresso. Pertanto i lavoratori delle Ferrovie dello Stato
andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto
durante il periodo di vigenza dei contratti triennali
1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, sono stati ingiustamente
penalizzati. Il fatto è che questo diritto alla unicità del
contratto, riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato solo con il contratto 1990-1992 veniva poi di
nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro
1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto
alla legge ma ad una intesa fra le parti essendo stato nel
frattempo l'Ente ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie
dello Stato Spa. Al riguardo la Corte dei conti, III sezione
giurisdizionale, in sede di appello, con decisione del 22
gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996, riconosceva che
si era inciso negativamente sul diritto patrimoniale dei
pensionati anche se le parti contraenti non ne avevano potere:
"atteso che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di
disciplina diretta della materia la quale invece è regolata
dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita
dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988". Nella stessa
sentenza si legge ancora: "la legge 29 marzo 1983, n. 93,
legge quadro ora abrogata dall'articolo 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla
contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del
solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di
quiescenza. Le sue norme essendo di origine pattizia vengono
messe in rilievo per individuare il trattamento economico di
servizio e non già la pensione che, pur trovando il suo
essenziale parametro di riferimento in quel trattamento,
riceve tuttavia la sua disciplina solo dalle norme di legge
che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza ed in
particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n.
1092 del 1973 (...) parametro della pensione è l'intero
stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella
sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo
collocamento a riposo, che se poi il pagamento di una frazione
di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di
bilancio non costituisce motivo per adottare analoga e
parallela dilazione anche per quella quota di pensione
correlata all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già
per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza
una quota degli aumenti".
Malgrado il lungo contendere - al riguardo in particolare
vanno ricordate la continua azione dell'Associazione nazionale
lavoratori anziani ferrovieri (ANLAFER) come l'azione del
coordinamento associazioni sindacati del cittadino europeo
(CASCE) - e la fondatezza giuridica, i risultati parziali e
positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte
sia giudiziarie che politiche, si vanificavano subito quando
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
con i suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di
fatto annullava queste conquiste o per lo meno le rendeva
inefficaci.
Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987
diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle
direzioni provinciali del Tesoro per dettare norme sulla
perequazione automatica per le pensioni pubbliche a norma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si
stabilisce che:" at fini corretta applicazione
provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo
periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et
avente titolo at riliquidazione trattamento di
quiescenza importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e
dal 1^ gennaio 1988 in quanto commisurati at nuove e più
elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in
sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al
31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti
perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto
assorbiti".
Detta applicazione veniva subito applicata a tutto il
settore pubblico, compresi i ferrovieri nel solo periodo di
riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel contratto
1990-1992. Risulta pertanto manifesto che gli effetti di una
legge fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale
al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del
contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da
una circolare che di fatto annulla le finalità della legge
stessa. Si afferma, infatti senza nessuna spiegazione di
merito che debba valere o tutto il contratto o la
perequazione. I proponenti della presente proposta di legge
ritengono che il lavoratore abbia diritto all'uno e all'altro
beneficio poiché, come affermato da numerose sentenze, la
dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una
pura esigenza di bilancio. Quindi giuridicamente gli aumenti
sono da considerare come se fossero stati corrisposti nel
primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili
degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del
triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983.
Non solo, ma i suddetti diritti quando riconosciuti hanno
subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del
Ministero del tesoro sia sulla funzione che sull'efficacia nei
rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti sempre con
circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989
si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti
nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini
pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Una
affermazione che è stata subito contestata sul piano giuridico
e che a tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli
ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al
ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti
contrattuali concessi nel triennio.
Tutto ciò considerato, gli obiettivi della proposta di
legge sono di riconoscere il diritto a tutti gli aumenti
concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali
hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 ed
il 1995; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito
delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme
massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che hanno un
costo di rilevanza non trascurabile; di rendere, infine, un
dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in
attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già
avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti. A tale
proposito si può segnalare che continuano le pronunce
favorevoli anche del TAR; ex plurimis TAR Lazio Sezione
III-bis, sentenza n. 2111/00 del 22 marzo 2000 in causa
Marconi Cesare + altri contro Ministero del tesoro + 2 che
esplicita in diritto: "alla luce di un orientamento
giurisprudenziale ormai diffuso in senso favorevole ai
ricorrenti, il Collegio, che non ignora talune proprie
oscillazioni sull'argomento, ritiene di riprendere l'indirizzo
precedentemente affermato (TAR Lazio, Sezione III-bis,
del 26 novembre 1992 n. 1557, confermata dal Consiglio di
Stato, Sezione VI, 19 ottobre 1995, n. 1177) che riconosce al
personale collocato a riposo successivamente alla data di
decorrenza economica dell'accordo integralmente i
miglioramenti economici spettanti alla data di riferimento
dell'accordo stesso (nella specie 1^ gennaio 1983),
scaglionati nel tempo per meri fini di contenimento degli
oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in
ordine alla spesa pubblica (...). Sulla base delle anzidette
considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per
l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti, previo
accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei
necessari requisiti soggettivi in capo ai medesimi, al
ricalcolo del trattamento di fine rapporto, comprensivo
dell'indennità di buonuscita, con i miglioramenti economici
complessivi con interessi legali e rivalutazione
monetaria".