XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1513
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente
Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa,
comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^
gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al
trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla
progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n.
54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione
dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro ed accordi stipendiali per i trienni
1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul
trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e sulla
buonuscita o trattamento di fine esercizio, comunque
denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo
stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di
vigenza del contratto comprensivo dei benefici
economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale
in servizio.
Art. 2.
1. I benefici economici stabiliti dai contratti e
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente
legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi
della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal
servizio entro il 1^ novembre 1992, in vigenza del contratto
collettivo nazionale di lavoro 1990-1992, i quali hanno
diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al
medesimo comma con l'inclusione dei benefici di cui
all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici
previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque
denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti ed hanno priorità ai
fini dell'applicazione della presente legge. I provvedimenti
giudiziari non eseguiti o non ancora passati in giudicato
restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.