XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1508
Onorevoli Colleghi! - L'attuale procedura esecutiva, in
particolare quella mobiliare, deve considerarsi uno strumento
obsoleto ed inadeguato la cui inefficacia si manifesta con la
sistematica difficoltà di recuperare i crediti vantati.
Tale inadeguatezza rappresenta un fenomeno devastante per
la vita delle imprese, al punto di condizionare fortemente
l'attività economico-produttiva ed, in alcuni casi,
addirittura di mettere a repentaglio la sopravvivenza delle
stesse.
Il fenomeno riguarda maggiormente le piccole e medie
imprese, che non possono vantare le risorse delle imprese
grandi e medio-grandi.
Pertanto, si è pensato di affrontare concretamente uno dei
molti aspetti che condizionano fortemente l'attività
imprenditoriale al fine di indicare soluzioni idonee a
risolvere la questione dell'effettivo recupero dei crediti
vantati.
Al naturale rischio d'impresa, ovvero la sopportazione di
tutti gli oneri inerenti all'organizzazione e all'assunzione
delle aree relative all'attività esercitata, al quale
l'imprenditore è sottoposto, si aggiunge infatti quello
"artificiale" costituito dalla notevole incertezza di ottenere
il soddisfacimento dei crediti.
E', quindi, necessario intervenire al fine di sollecitare
il legislatore e la maggior parte degli operatori
dell'informazione, i quali probabilmente ritengono che
l'"emergenza giustizia" riguardi unicamente quella penale. Va,
inoltre, sottolineato che le sporadiche iniziative legislative
volte ad eliminare le disfunzioni del processo di esecuzione
non hanno risolto il problema della piccola e media impresa.
Il vero calvario dell'imprenditore inizia al momento di
ottenere l'esecuzione del titolo per il soddisfacimento del
proprio credito.
Alle spese ed ai tempi sopportati, nel caso del
provvedimento giudiziale, nonché al versamento anticipato
dell'imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura
insoluta, si aggiungono quelli per la procedura esecutiva.
Nel nostro ordinamento è assente una norma di
collaborazione del debitore al buon esito dell'esecuzione. Non
si comprende, infatti, il motivo per cui, dopo aver assunto
una obbligazione a cui consegue il dovere di adempiere una
determinata prestazione, il debitore possa disinteressarsi
completamente dall'azione per il soddisfacimento forzoso delle
ragioni creditorie.
Il principio della responsabilità patrimoniale (articolo
2740 del codice civile), per cui il debitore risponde
dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni
presenti e futuri, si risolve così in un nulla di fatto: il
nostro ordinamento parla di collaborazione del debitore
nell'indicazione del suo patrimonio; la legge fallimentare di
cui al regio decreto n. 267 del 1942 prevede, infatti,
l'obbligo per il debitore fallito di presentarsi personalmente
dal curatore o da giudice delegato al fine di dichiarare
l'esistenza di beni da comprendere nell'inventario di cui
all'articolo 87, l'omessa dichiarazione costituisce
presupposto per la configurabilità del reato di cui
all'articolo 220 dello stesso regio decreto n. 267 del
1942.
Il fenomeno descritto si traduce nella contrazione degli
scambi produttivo-commerciali o, come minimo, in un loro
ridotto sviluppo.
Nel caso in cui, purtroppo assai frequente, alla scadenza
del termine di pagamento il debito non venga soddisfatto,
l'imprenditore è ben consapevole di dovere, quasi certamente,
rinunciare al proprio credito non potendo affatto confidare
nell'attuale strumento normativo. Se la prima conseguenza è la
rinunzia a fornire beni e servizi, se non garantiti, la
seconda è data dal diffondersi della pratica usuraria.
E' da evidenziare, infine, che la questione presenta
risvolti negativi anche per il debitore "onesto" che si vede
spogliare di beni di considerevole valore il cui ricavo di
vendita è assai modesto.