XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1508




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale procedura esecutiva, in particolare quella mobiliare, deve considerarsi uno strumento obsoleto ed inadeguato la cui inefficacia si manifesta con la sistematica difficoltà di recuperare i crediti vantati.
        Tale inadeguatezza rappresenta un fenomeno devastante per la vita delle imprese, al punto di condizionare fortemente l'attività economico-produttiva ed, in alcuni casi, addirittura di mettere a repentaglio la sopravvivenza delle stesse.
        Il fenomeno riguarda maggiormente le piccole e medie imprese, che non possono vantare le risorse delle imprese grandi e medio-grandi.
        Pertanto, si è pensato di affrontare concretamente uno dei molti aspetti che condizionano fortemente l'attività imprenditoriale al fine di indicare soluzioni idonee a risolvere la questione dell'effettivo recupero dei crediti vantati.
        Al naturale rischio d'impresa, ovvero la sopportazione di tutti gli oneri inerenti all'organizzazione e all'assunzione delle aree relative all'attività esercitata, al quale l'imprenditore è sottoposto, si aggiunge infatti quello "artificiale" costituito dalla notevole incertezza di ottenere il soddisfacimento dei crediti.
        E', quindi, necessario intervenire al fine di sollecitare il legislatore e la maggior parte degli operatori dell'informazione, i quali probabilmente ritengono che l'"emergenza giustizia" riguardi unicamente quella penale. Va, inoltre, sottolineato che le sporadiche iniziative legislative volte ad eliminare le disfunzioni del processo di esecuzione non hanno risolto il problema della piccola e media impresa. Il vero calvario dell'imprenditore inizia al momento di ottenere l'esecuzione del titolo per il soddisfacimento del proprio credito.
        Alle spese ed ai tempi sopportati, nel caso del provvedimento giudiziale, nonché al versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura insoluta, si aggiungono quelli per la procedura esecutiva.
        Nel nostro ordinamento è assente una norma di collaborazione del debitore al buon esito dell'esecuzione. Non si comprende, infatti, il motivo per cui, dopo aver assunto una obbligazione a cui consegue il dovere di adempiere una determinata prestazione, il debitore possa disinteressarsi completamente dall'azione per il soddisfacimento forzoso delle ragioni creditorie.
        Il principio della responsabilità patrimoniale (articolo 2740 del codice civile), per cui il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri, si risolve così in un nulla di fatto: il nostro ordinamento parla di collaborazione del debitore nell'indicazione del suo patrimonio; la legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 prevede, infatti, l'obbligo per il debitore fallito di presentarsi personalmente dal curatore o da giudice delegato al fine di dichiarare l'esistenza di beni da comprendere nell'inventario di cui all'articolo 87, l'omessa dichiarazione costituisce presupposto per la configurabilità del reato di cui all'articolo 220 dello stesso regio decreto n. 267 del 1942.
        Il fenomeno descritto si traduce nella contrazione degli scambi produttivo-commerciali o, come minimo, in un loro ridotto sviluppo.
        Nel caso in cui, purtroppo assai frequente, alla scadenza del termine di pagamento il debito non venga soddisfatto, l'imprenditore è ben consapevole di dovere, quasi certamente, rinunciare al proprio credito non potendo affatto confidare nell'attuale strumento normativo. Se la prima conseguenza è la rinunzia a fornire beni e servizi, se non garantiti, la seconda è data dal diffondersi della pratica usuraria.
        E' da evidenziare, infine, che la questione presenta risvolti negativi anche per il debitore "onesto" che si vede spogliare di beni di considerevole valore il cui ricavo di vendita è assai modesto.




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