XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1508




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 496 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

            "Art. 496-bis - (Inventario dei beni). - Quando il pignoramento abbia esito negativo, ovvero quando il valore dei beni pignorati sia inferiore all'importo indicato nell'atto di precetto, il creditore, entro novanta giorni dalla notifica del precetto, può convenire il debitore, mediante atto di citazione notificato personalmente a quest'ultimo a norma degli articoli 137 e seguenti, davanti al giudice del luogo di residenza del debitore affinché con dichiarazione, all'udienza indicata, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, fornisca l'esatta consistenza ed ubicazione del proprio patrimonio al fine di consentire la redazione dell'inventario dei beni.
        La citazione, redatta a norma dell'articolo 125, deve contenere l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, e in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'espresso avvertimento che in caso di mancata comparizione o di comparsa con omissione della dichiarazione dell'esistenza dei beni da ricomprendere nell'inventario di cui al primo comma, il debitore è punibile con la reclusione da tre a nove mesi.
        Tra il giorno della notificazione della citazione e il giorno dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti di due terzi.
        La costituzione dell'attore avviene nei modi e nelle forme di cui all'articolo 165.
        496-ter- (Pena) - Il debitore che non compare all'udienza di cui all'articolo 496-bis o, comparendo, omette di dichiarare l'esistenza dei beni da ricomprendere nell'inventario di cui al primo comma del medesimo articolo 496-bis, soggiace alla pena prevista dall'articolo 220, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ridotta della metà".



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