XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1508
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 496 del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
"Art. 496-bis - (Inventario dei beni). - Quando il
pignoramento abbia esito negativo, ovvero quando il valore dei
beni pignorati sia inferiore all'importo indicato nell'atto di
precetto, il creditore, entro novanta giorni dalla notifica
del precetto, può convenire il debitore, mediante atto di
citazione notificato personalmente a quest'ultimo a norma
degli articoli 137 e seguenti, davanti al giudice del luogo di
residenza del debitore affinché con dichiarazione, all'udienza
indicata, personalmente o a mezzo di mandatario speciale,
fornisca l'esatta consistenza ed ubicazione del proprio
patrimonio al fine di consentire la redazione dell'inventario
dei beni.
La citazione, redatta a norma dell'articolo 125, deve
contenere l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto, e in luogo dell'invito e
dell'avvertimento al convenuto previsti dall'articolo 163,
terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a
comparire nell'udienza indicata, l'espresso avvertimento che
in caso di mancata comparizione o di comparsa con omissione
della dichiarazione dell'esistenza dei beni da ricomprendere
nell'inventario di cui al primo comma, il debitore è punibile
con la reclusione da tre a nove mesi.
Tra il giorno della notificazione della citazione e il
giorno dell'udienza di comparizione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis ridotti di due
terzi.
La costituzione dell'attore avviene nei modi e nelle forme
di cui all'articolo 165.
496-ter- (Pena) - Il debitore che non compare
all'udienza di cui all'articolo 496-bis o, comparendo,
omette di dichiarare l'esistenza dei beni da ricomprendere
nell'inventario di cui al primo comma del medesimo articolo
496-bis, soggiace alla pena prevista dall'articolo 220,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ridotta
della metà".