XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1506-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato la proposta di legge n. 1506 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione alla proposta di legge presentata al Senato, che viene allegata.
CALZOLAIO, Relatore.



ALLEGATO



        Con la firma della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 luglio 1980 (cosiddetta "Convenzione di Roma"), nonchè al primo e al secondo protocollo relativi alla interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, stipulata il 29 novembre 1996, tali Stati, divenuti membri dell'Unione europea a decorrere dal 1^ gennaio 1995, hanno aderito ai suddetti strumenti internazionali.
        L'adesione alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali da parte degli Stati che fossero divenuti membri delle Comunità europee successivamente alla firma della stessa - nel caso specifico Austria, Finlandia e Svezia - corrisponde ad un'esplicita previsione contenuta in una dichiarazione allegata alla suddetta Convenzione.
        Ciò appare in linea con l'esigenza di garantire in tutto il territorio dell'Unione, nelle situazioni di conflitto di leggi aventi ad oggetto la normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali, la necessaria uniformità che risulterebbe compromessa dalla mancata assunzione dei relativi obblighi da parte di tutti gli Stati membri e dalla quale potrebbero derivare situazioni di incertezza e disomogeneità.
        La promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale è peraltro espressamente prevista dal Trattato di Amsterdam fra le misure da adottare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere. Attraverso l'adozione di tali misure ci si propone di giungere alla creazione di uno "spazio giudiziario europeo", all'interno del quale tutti i cittadini dell'Unione possono ricevere una tutela dei propri diritti per quanto più possibile omogenea.
        L'articolo 1 della Convenzione di adesione elenca gli strumenti internazionali ai quali i nuovi Stati firmatari aderiscono, segnatamente, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, così come modificata dalla Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 (relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di Roma) e dalla Convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992 (relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione di Roma), e i protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia della suddetta Convenzione.
        L'articolo 2 prevede a favore della Svezia e della Finlandia oltre che della Danimarca, già firmataria della Convenzione, una deroga rispetto all'obbligo di seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma, relativa alla modifica delle normative nazionali concernenti la legge applicabile ad un determinato tipo di contratto, per le questioni relative al trasporto di merci per mare. I tre suddetti Paesi possono pertanto mantenere le disposizioni nazionali applicabili in materia, riportate nel dispositivo.
        L'articolo 3 indica le giurisdizioni che nei Paesi aderenti sono competenti ad adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia delle Comunità europee.
        Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 contengono le disposizioni finali di rito, fra cui quelle concernenti la ratifica, il deposito del relativo strumento e l'entrata in vigore della Convenzione di adesione in oggetto.
        Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Per quel che riguarda l'impatto tecnico-normativo del presente disegno di legge, si fa presente quanto segue.
        La Convenzione relativa alla adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione di Roma del 1980 necessita di una legge di ratifica ma non comporta l'adozione di norme interne di adeguamento nè di natura legislativa, nè di natura amministrativa.
        Si tratta, tuttavia, di una modifica di legge in quanto la Convenzione del 1980 è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 975, ed in quanto tale rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
        Lo stesso dicasi per il primo e secondo Protocollo relativi all'interpretazione della suddetta Convenzione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, anch'essi oggetto di un provvedimento legislativo (legge 7 gennaio 1992, n. 54).
        Rispetto alla Convenzione base, si procede a quanto previsto in essa ogniqualvolta un nuovo Stato vi aderisca, adottando le procedure in essa previste; mentre gli Stati già Parte faranno entrare in vigore una nuova legge interna che ratifichi le innovazioni apportate all'entrata di nuovi Paesi.
        Rispetto a quanto previsto per la normativa comunitaria in materia non vi sono modifiche.
        Non si procede alla redazione della scheda relativa all'Analisi dell'impatto della regolamentazione ai sensi del punto 7 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, in quanto la Convenzione in parola non è destinata a produrre effetti nei confronti dei cittadini ma solamente obblighi nei confronti e tra gli Stati.




Frontespizio Testo articoli Pareri