XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1506-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato la proposta di legge n. 1506 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione alla proposta di legge presentata al
Senato, che viene allegata.
CALZOLAIO, Relatore.
ALLEGATO
Con la firma della Convenzione relativa all'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19
luglio 1980 (cosiddetta "Convenzione di Roma"), nonchè al
primo e al secondo protocollo relativi alla interpretazione da
parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
stipulata il 29 novembre 1996, tali Stati, divenuti membri
dell'Unione europea a decorrere dal 1^ gennaio 1995, hanno
aderito ai suddetti strumenti internazionali.
L'adesione alla Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali da parte degli Stati che fossero
divenuti membri delle Comunità europee successivamente alla
firma della stessa - nel caso specifico Austria, Finlandia e
Svezia - corrisponde ad un'esplicita previsione contenuta in
una dichiarazione allegata alla suddetta Convenzione.
Ciò appare in linea con l'esigenza di garantire in tutto
il territorio dell'Unione, nelle situazioni di conflitto di
leggi aventi ad oggetto la normativa applicabile alle
obbligazioni contrattuali, la necessaria uniformità che
risulterebbe compromessa dalla mancata assunzione dei relativi
obblighi da parte di tutti gli Stati membri e dalla quale
potrebbero derivare situazioni di incertezza e
disomogeneità.
La promozione della compatibilità delle regole applicabili
negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza
giurisdizionale è peraltro espressamente prevista dal Trattato
di Amsterdam fra le misure da adottare nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti
implicazioni transfrontaliere. Attraverso l'adozione di tali
misure ci si propone di giungere alla creazione di uno "spazio
giudiziario europeo", all'interno del quale tutti i cittadini
dell'Unione possono ricevere una tutela dei propri diritti per
quanto più possibile omogenea.
L'articolo 1 della Convenzione di adesione elenca gli
strumenti internazionali ai quali i nuovi Stati firmatari
aderiscono, segnatamente, la Convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma
a Roma il 19 giugno 1980, così come modificata dalla
Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 (relativa
all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di
Roma) e dalla Convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992
(relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Convenzione di Roma), e i protocolli relativi
all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia della
suddetta Convenzione.
L'articolo 2 prevede a favore della Svezia e della
Finlandia oltre che della Danimarca, già firmataria della
Convenzione, una deroga rispetto all'obbligo di seguire la
procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma,
relativa alla modifica delle normative nazionali concernenti
la legge applicabile ad un determinato tipo di contratto, per
le questioni relative al trasporto di merci per mare. I tre
suddetti Paesi possono pertanto mantenere le disposizioni
nazionali applicabili in materia, riportate nel
dispositivo.
L'articolo 3 indica le giurisdizioni che nei Paesi
aderenti sono competenti ad adire in via pregiudiziale la
Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 contengono le disposizioni
finali di rito, fra cui quelle concernenti la ratifica, il
deposito del relativo strumento e l'entrata in vigore della
Convenzione di adesione in oggetto.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e,
pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui
al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362. Per quel che riguarda l'impatto
tecnico-normativo del presente disegno di legge, si fa
presente quanto segue.
La Convenzione relativa alla adesione di Austria,
Finlandia e Svezia alla Convenzione di Roma del 1980 necessita
di una legge di ratifica ma non comporta l'adozione di norme
interne di adeguamento nè di natura legislativa, nè di natura
amministrativa.
Si tratta, tuttavia, di una modifica di legge in quanto la
Convenzione del 1980 è stata ratificata dall'Italia ai sensi
della legge 18 dicembre 1984, n. 975, ed in quanto tale
rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della
Costituzione.
Lo stesso dicasi per il primo e secondo Protocollo
relativi all'interpretazione della suddetta Convenzione da
parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
anch'essi oggetto di un provvedimento legislativo (legge 7
gennaio 1992, n. 54).
Rispetto alla Convenzione base, si procede a quanto
previsto in essa ogniqualvolta un nuovo Stato vi aderisca,
adottando le procedure in essa previste; mentre gli Stati già
Parte faranno entrare in vigore una nuova legge interna che
ratifichi le innovazioni apportate all'entrata di nuovi
Paesi.
Rispetto a quanto previsto per la normativa comunitaria in
materia non vi sono modifiche.
Non si procede alla redazione della scheda relativa
all'Analisi dell'impatto della regolamentazione ai sensi del
punto 7 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 marzo 2000, in quanto la Convenzione in parola
non è destinata a produrre effetti nei confronti dei cittadini
ma solamente obblighi nei confronti e tra gli Stati.