XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1506-A
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione relativa all'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19
giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi
all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con
dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre
1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6
della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.