XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1503




        Onorevoli Colleghi! - La sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nella parte in cui escludeva che i figli naturali nati prima del 1^ luglio 1939 potessero esercitare l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, disciplinata dagli articoli 271 e 274 del codice del 1942. Tuttavia, la sentenza della Consulta, diretta a sanare una palese e ingiustificata discriminazione, non raggiunse il suo obiettivo. Rimasero, infatti, in vigore i citati articoli 271 e 274 del codice civile, i quali - nel testo allora vigente, poi superato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 - consentivano al figlio naturale di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità solo "entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età".
        I soggetti interessati dalla sentenza della Corte costituzionale, essendo nati prima del 1^ luglio 1939, avevano superato da più di due anni la maggiore età: allorché alcuni di essi agirono in giudizio, si videro quindi opporre una sentenza di rigetto per improponibilità dell'azione. Questo stato di cose non sfuggì al legislatore, che, con la legge 23 novembre 1971, n. 1047, dispose la riapertura dei termini per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità. I cittadini interessati ritennero a quel punto di poter finalmente far valere i propri diritti, ma non per tutti ciò fu possibile. La Corte di cassazione, infatti, ritenne che i giudicati sull'improponibilità delle azioni promosse nell'intervallo di tempo intercorso fra la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963 e la data di entrata in vigore della legge n. 1047 del 1971 avessero natura sostanziale e non formale e, pertanto, respinse i relativi nuovi ricorsi. E' da sottolineare che tale orientamento non solo si è posto in contrasto con la ratio della pronuncia della Corte costituzionale del 1963, ma ha altresì aperto un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti in possesso dei medesimi requisiti (cioè l'essere figli naturali nati prima del 1^ luglio 1939), poiché a coloro che sino a quel momento non avevano agito in giudizio non era opponibile alcun giudicato che impedisse l'applicazione delle disposizioni della legge n. 1047 del 1971. In altri termini, si è verificato che, per affermare i diritti di alcuni cittadini, non sono state sufficienti né una sentenza della Corte costituzionale, né una legge dello Stato.
        La presente proposta di legge intende superare tale paradosso, consentendo l'esercizio dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ai soggetti pregiudicati dall'accertamento, con sentenza definitiva, dell'improponibilità dell'azione ai sensi del citato articolo 271 del codice civile, nel testo precedente alla data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).




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