XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1503
Onorevoli Colleghi! - La sentenza della Corte
costituzionale n. 7 del 1963 dichiarò l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 123 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, nella parte in cui escludeva che i figli
naturali nati prima del 1^ luglio 1939 potessero esercitare
l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità,
disciplinata dagli articoli 271 e 274 del codice del 1942.
Tuttavia, la sentenza della Consulta, diretta a sanare una
palese e ingiustificata discriminazione, non raggiunse il suo
obiettivo. Rimasero, infatti, in vigore i citati articoli 271
e 274 del codice civile, i quali - nel testo allora vigente,
poi superato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 -
consentivano al figlio naturale di agire per la dichiarazione
giudiziale di paternità solo "entro i due anni dal
raggiungimento della maggiore età".
I soggetti interessati dalla sentenza della Corte
costituzionale, essendo nati prima del 1^ luglio 1939, avevano
superato da più di due anni la maggiore età: allorché alcuni
di essi agirono in giudizio, si videro quindi opporre una
sentenza di rigetto per improponibilità dell'azione. Questo
stato di cose non sfuggì al legislatore, che, con la legge 23
novembre 1971, n. 1047, dispose la riapertura dei termini per
l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di
paternità. I cittadini interessati ritennero a quel punto di
poter finalmente far valere i propri diritti, ma non per tutti
ciò fu possibile. La Corte di cassazione, infatti, ritenne che
i giudicati sull'improponibilità delle azioni promosse
nell'intervallo di tempo intercorso fra la sentenza della
Corte costituzionale n. 7 del 1963 e la data di entrata in
vigore della legge n. 1047 del 1971 avessero natura
sostanziale e non formale e, pertanto, respinse i relativi
nuovi ricorsi. E' da sottolineare che tale orientamento non
solo si è posto in contrasto con la ratio della
pronuncia della Corte costituzionale del 1963, ma ha altresì
aperto un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento
tra soggetti in possesso dei medesimi requisiti (cioè l'essere
figli naturali nati prima del 1^ luglio 1939), poiché a coloro
che sino a quel momento non avevano agito in giudizio non era
opponibile alcun giudicato che impedisse l'applicazione delle
disposizioni della legge n. 1047 del 1971. In altri termini,
si è verificato che, per affermare i diritti di alcuni
cittadini, non sono state sufficienti né una sentenza della
Corte costituzionale, né una legge dello Stato.
La presente proposta di legge intende superare tale
paradosso, consentendo l'esercizio dell'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità ai soggetti pregiudicati
dall'accertamento, con sentenza definitiva,
dell'improponibilità dell'azione ai sensi del citato articolo
271 del codice civile, nel testo precedente alla data di
entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge
19 maggio 1975, n. 151).