XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1503
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità
può essere esercitata anche nei casi in cui sia intervenuta
sentenza definitiva sull'improponibilità dell'azione, ai sensi
dell'articolo 271 del codice civile nel testo precedente alla
data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n.
151.