XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1503




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere esercitata anche nei casi in cui sia intervenuta sentenza definitiva sull'improponibilità dell'azione, ai sensi dell'articolo 271 del codice civile nel testo precedente alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151.



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