XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1874-A




PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge di iniziativa del deputato Menia, C. 1874: "Riconoscimento ai congiunti degli infoibati"

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


        La IV Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1874 Menia "Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati",

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito la necessità di inserire tra i componenti della Commissione ivi prevista anche il capo dell'Ufficio storico dell'Arma dei Carabinieri, in ragione del rango di Forza armata ora rivestito dall'Arma stessa.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "e infoibati," siano inserite le seguenti: "nonché ai soggetti di cui al comma 2,";

              all'articolo 1, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1,";

          l'articolo 5, sia sostituito dal seguente:

          "1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 258.228 annui per il periodo 2003-2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          3. Dall'attuazione degli articoli 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1874 Menia "Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati";

              sottolineata l'opportunità della concessione di un riconoscimento onorifico - consistente in un'apposita insegna metallica riportante la scritta "La Repubblica italiana ricorda" - per chiunque sia stato soppresso e infoibato tra l'8 settembre 1943 e il 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale;
              considerato che il provvedimento, per ragioni di memoria storica e di conciliazione sul piano dei valori umani, rende un riconoscimento che non riguarda la diretta persona che ha subito l'eccidio ma i suoi congiunti fino al sesto grado di parentela;

              rilevato che la partecipazione ai lavori della Commissione di cui all'articolo 3 avviene a titolo gratuito e che al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              all'articolo 1, comma 2, siano soppresse le parole: "escludendo quelli che sono morti in combattimento";

              al medesimo articolo 1, sia soppresso il comma 3;

              all'articolo 3, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo.



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