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1. Al coniuge superstite,
ai figli, ai nipoti e, in
loro mancanza, al congiunto
più prossimo di coloro che,
dall'8 settembre 1943 al 10
febbraio 1947 in Istria, in
Dalmazia o nelle province
dell'attuale confine
orientale, sono stati
soppressi e infoibati, è
concessa, a domanda ed a
titolo onorifico senza
assegni, una apposita insegna
metallica con relativo
diploma. |
1. Al coniuge superstite,
ai figli, ai nipoti e,
in loro mancanza, ai
congiunti fino al sesto
grado di coloro che,
dall'8 settembre 1943 al 10
febbraio 1947 in Istria, in
Dalmazia o nelle province
dell'attuale confine
orientale, sono stati
soppressi e infoibati,
nonché ai soggetti di cui
al comma 2, è concessa, a
domanda ed a titolo onorifico
senza assegni, una apposita
insegna metallica con
relativo diploma nei
limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5,
comma 1. |
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2. Agli infoibati sono
assimilati, a tutti gli
effetti, gli scomparsi e
quanti, nello stesso periodo
e nelle stesse zone sono
stati soppressi mediante
annegamento, fucilazione,
massacro, attentato, in
qualsiasi modo perpetrati. Il
riconoscimento può essere
concesso anche ai congiunti
dei cittadini italiani che
persero la vita dopo il 10
febbraio 1947, ed entro
l'anno 1950, qualora la morte
sia sopravvenuta in
conseguenza di torture,
deportazione e prigionia. |
2. Agli infoibati sono
assimilati, a tutti gli
effetti, gli scomparsi e
quanti, nello stesso periodo
e nelle stesse zone sono
stati soppressi mediante
annegamento, fucilazione,
massacro, attentato, in
qualsiasi modo perpetrati. Il
riconoscimento può essere
concesso anche ai congiunti
dei cittadini italiani che
persero la vita dopo il 10
febbraio 1947, ed entro
l'anno 1950, qualora la morte
sia sopravvenuta in
conseguenza di torture,
deportazione e prigionia,
escludendo quelli che sono
morti in combattimento. |
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3. Sono esclusi dal
riconoscimento coloro che
sono stati soppressi nei modi
e nelle zone di cui ai commi
1 e 2 mentre facevano
volontariamente parte di
formazioni non a servizio
dell'Italia. |
3. Identico. |
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1. Le domande, su carta
libera, dirette alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri, devono essere
corredate da una
dichiarazione sostitutiva di
atto notorio con la
descrizione del fatto, della
località, della data in cui
si sa o si ritiene sia
avvenuta la soppressione o la
scomparsa del congiunto,
allegando ogni documento
possibile, eventuali
testimonianze, nonché
riferimenti a studi,
pubblicazioni e memorie sui
fatti. |
1. Identico. |
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2. Le domande devono
essere presentate entro il
termine di dieci anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. Dopo il
completamento dei lavori
della commissione di cui
all'articolo 3, tutta la
documentazione raccolta viene
messa liberamente a
disposizione degli
studiosi. |
2. Le domande devono
essere presentate entro il
termine di dieci anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. Dopo il
completamento dei lavori
della commissione di cui
all'articolo 3, tutta la
documentazione raccolta viene
devoluta all'Archivio
centrale dello Stato. |
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1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è
costituita una commissione di
nove membri, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei
ministri o da persona da lui
delegata, dai capi servizio
degli uffici storici degli
stati maggiori dell'Esercito,
della Marina e
dell'Aeronautica, da due
rappresentanti del comitato
per le onoranze ai caduti
delle foibe, da un esperto
designato dall'Istituto
regionale per la cultura
istriana di Trieste, da un
esperto designato dalla
Federazione delle
associazioni degli esuli
dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia, nonché da un
funzionario del Ministero
dell'interno. La
partecipazione ai lavori
della commissione avviene a
titolo gratuito. La
commissione esclude dal
riconoscimento i congiunti
delle vittime perite ai sensi
dell'articolo 1 per le quali
sia accertato, con sentenza,
il compimento di delitti
efferati contro la
persona. |
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è
costituita una commissione di
nove membri, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei
ministri o da persona da lui
delegata, dai capi servizio
degli uffici storici degli
stati maggiori dell'Esercito,
della Marina,
dell'Aeronautica e
dell'Arma dei Carabinieri,
da due rappresentanti del
comitato per le onoranze ai
caduti delle foibe, da un
esperto designato
dall'Istituto regionale per
la cultura istriana di
Trieste, da un esperto
designato dalla Federazione
delle associazioni degli
esuli dell'Istria, di Fiume e
della Dalmazia, nonché da un
funzionario del Ministero
dell'interno. La
partecipazione ai lavori
della commissione avviene a
titolo gratuito. La
commissione esclude dal
riconoscimento i congiunti
delle vittime perite ai sensi
dell'articolo 1 per le quali
sia accertato, con sentenza,
il compimento di delitti
efferati contro la
persona. |
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2. La commissione,
nell'esame delle domande, può
avvalersi delle
testimonianze, scritte e
orali, dei superstiti e
dell'opera e del parere
consultivo di esperti e
studiosi, anche segnalati
dalle associazioni degli
esuli istriani, giuliani e
dalmati. |
2. La commissione,
nell'esame delle domande, può
avvalersi delle
testimonianze, scritte e
orali, dei superstiti e
dell'opera e del parere
consultivo di esperti e
studiosi, anche segnalati
dalle associazioni degli
esuli istriani, giuliani e
dalmati, o scelti anche
tra autori di pubblicazioni
scientifiche
sull'argomento. |
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1. L'insegna metallica ed
il diploma a firma del
Presidente della Repubblica
sono consegnati annualmente
con cerimonia collettiva. |
1. Identico. |
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2. La commissione di
cui all'articolo 3 è
insediata entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge e
procede immediatamente alla
determinazione delle
caratteristiche dell'insegna
metallica in acciaio brunito
e smalto, con la scritta "Per
l'Italia", nonché del
diploma. |
2. La commissione di
cui all'articolo 3 è
insediata entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge e
procede immediatamente alla
determinazione delle
caratteristiche dell'insegna
metallica in acciaio brunito
e smalto, con la scritta
"La Repubblica italiana
ricorda", nonché del
diploma. |
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3. Al personale di
segreteria della commissione
provvede la Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
3. Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, determinato
nel limite massimo di 258.228
euro per l'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
1. Per l'attuazione
dell'articolo 1, comma 1, è
autorizzata la spesa di
258.228 euro annui per
il periodo 2003-2012. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Dall'attuazione
degli articoli 3 e 4 non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica. |
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