XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1839-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1839,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 2 dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire la parola: "euri" con la seguente:
"euro", utilizzata come sostantivo indeclinabile nella Lettera
circolare del Presidente della Camera del 25 settembre 2001,
recante "Criteri per la redazione dei testi normativi in vista
della fine della fase transitoria dell'unione monetarie e
della cessazione del corso legale della lira".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari Costituzionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 354 del 2001, recante
interventi urgenti per il trasporto aereo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La Commissione Bilancio,
esprime
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n.
354, recante "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo",
come modificato dalla Commissione di merito;
considerato lo stato di crisi del settore del trasporto
aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre
2001, ed evidenziata la straordinaria necessità ed urgenza di
riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle
imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione
della peculiare condizione del mercato in ordine ai costi di
assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o
terroristici;
valutate positivamente le modifiche apportate dalla
Commissione di merito, all'articolo 1, dirette ad estendere la
garanzia ivi prevista alle imprese di gestione aeroportuale
nonché a prorogare al 31 dicembre 2001 la garanzia prestata
dallo Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 2, primo periodo
- che limita la garanzia dello Stato agli importi per i quali
le compagnie di trasporto aereo non riescono ad ottenere
copertura assicurativa dalle compagnie d'assicurazione -
valuti la Commissione l'opportunità di individuare criteri di
valutazione dell'eccessiva onerosità dei premi richiesti dalle
compagnie di assicurazione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE