XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1839-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1839,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2 dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire la parola: "euri" con la seguente: "euro", utilizzata come sostantivo indeclinabile nella Lettera circolare del Presidente della Camera del 25 settembre 2001, recante "Criteri per la redazione dei testi normativi in vista della fine della fase transitoria dell'unione monetarie e della cessazione del corso legale della lira".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 354 del 2001, recante interventi urgenti per il trasporto aereo,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La Commissione Bilancio,

          esprime

              sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo", come modificato dalla Commissione di merito;

              considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, ed evidenziata la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici;

              valutate positivamente le modifiche apportate dalla Commissione di merito, all'articolo 1, dirette ad estendere la garanzia ivi prevista alle imprese di gestione aeroportuale nonché a prorogare al 31 dicembre 2001 la garanzia prestata dallo Stato;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              con riferimento all'articolo 1, comma 2, primo periodo - che limita la garanzia dello Stato agli importi per i quali le compagnie di trasporto aereo non riescono ad ottenere copertura assicurativa dalle compagnie d'assicurazione - valuti la Commissione l'opportunità di individuare criteri di valutazione dell'eccessiva onerosità dei premi richiesti dalle compagnie di assicurazione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge