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1. Lo Stato italiano
presta garanzia, a titolo
gratuito, per il risarcimento
dei danni subiti da terzi in
conseguenza di atti di
guerra |
1. Lo Stato italiano
presta garanzia, a titolo
gratuito, per il risarcimento
dei danni subiti da terzi in
conseguenza di atti di
guerra |
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o di terrorismo
nell'esercizio del servizio
aereo, in favore delle
imprese di trasporto aereo
nazionali, munite di valida
licenza di esercizio
rilasciata ai sensi del
regolamento (CEE) n.2407/92
del Consiglio, del 23 luglio
1992, e del regolamento ENAC
del 14 febbraio 2000, per il
trasporto aereo di passeggeri
e merci a titolo oneroso. |
o di terrorismo
nell'esercizio del servizio
aereo, in favore delle
imprese di trasporto aereo
nazionali, munite di valida
licenza di esercizio
rilasciata ai sensi del
regolamento (CEE) n.2407/92
del Consiglio, del 23 luglio
1992, e del regolamento ENAC
del 14 febbraio 2000, per il
trasporto aereo di passeggeri
e merci a titolo oneroso,
nonché in favore delle
imprese di gestione
aeroportuale. |
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2. La garanzia di cui
al comma 1 è prestata
limitatamente agli importi
per i quali le imprese di
trasporto aereo sono
nell'impossibilità di
ottenere una copertura
assicurativa a causa del
rifiuto da parte delle
compagnie assicurative ovvero
di applicazione di premi
eccessivamente onerosi
rispetto alle ordinarie
condizioni di mercato
praticate fino all'11
settembre 2001. La garanzia è
prestata fino a concorrenza
di un importo massimo, per
ciascuna impresa di trasporto
aereo e per singolo sinistro,
di 2,2 miliardi di euri, per
la durata di un mese a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
2. La garanzia di cui
al comma 1 è prestata
limitatamente agli importi
per i quali le imprese di
trasporto aereo e le
imprese di gestione
aeroportuale sono
nell'impossibilità di
ottenere una copertura
assicurativa a causa del
rifiuto da parte delle
compagnie assicurative ovvero
di applicazione di premi
eccessivamente onerosi
rispetto alle ordinarie
condizioni di mercato
praticate fino all'11
settembre 2001. La garanzia è
prestata fino a concorrenza
di un importo massimo, per
ciascuna impresa di cui al
comma 1 e per singolo
sinistro, di 2,2 miliardi di
euro, fino al 31 dicembre
2001. |
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3. E' esclusa ogni
azione di rivalsa dello Stato
nei confronti delle imprese
di trasporto aereo, fatti
salvi i casi di dolo o colpa
grave. |
3. E' esclusa ogni
azione di rivalsa dello Stato
nei confronti delle imprese
di cui al comma 1,
fatti salvi i casi di dolo
o colpa grave. |
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