XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1798-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1798,

              constatato che le deleghe legislative conferite al Governo hanno ad oggetto ambiti materiali particolarmente ampi,

              rilevato positivamente che all'articolo 1, comma 3, si stabilisce che i decreti legislativi in materia ambientale dovranno recare l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate, a seguito della loro entrata in vigore,

              rilevato che tale previsione costituisce una condizione imprescindibile per un efficace riordino normativo, e che essa potrebbe avere una maggiore efficacia qualora fosse ricompresa tra i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite,

              constatato che la previsione contenuta all'articolo 1, comma 5 - che riprende quanto stabilito in via generale dall'articolo 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - secondo la quale gli schemi di decreti legislativi dovranno essere accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), consentirà alle Commissioni parlamentari di usufruire di un valido supporto per l'espressione del previsto parere,

              constatato, altresì, che la previsione di cui all'articolo 1, comma 9, è volta a vincolare il legislatore ad una diligente "manutenzione" della normativa riordinata,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 2, comma 1, lettera e) e 3, comma 1, lettere a), b) ed f), che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione, si individuino espressamente - qualora fossero già contenute nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti per le deleghe - le norme generali regolatrici della materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              il comma 7 dell'articolo 1, che disciplina la partecipazione "nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale ... del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", risulta non omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo 1, come indicato nella rubrica. La disposizione dovrebbe, pertanto, essere oggetto di un autonomo articolo. A tal riguardo dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo. Dovrebbe, inoltre, essere chiarita la natura e la tipologia degli "atti di programmazione";

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              l'articolo 3, che reca i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento, sia integrato prevedendo principi e criteri anche per l'esercizio della delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, relativa al riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'aria e riduzioni delle emissioni in atmosfera.

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione con l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", al fine di identificare in modo univoco le "opere di interesse strategico";

          sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 5, la disposizione sembra incidere in materia urbanistica - recando norme che disciplinano misure compensative per i soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia che subiscano limitazioni del diritto di edificazione, a seguito dell'apposizione di vincoli ambientali rilevati o apposti successivamente - piuttosto che ambientale;

          sotto il profllo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, lettera e), dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio definire l'oggetto della delega in relazione alla indicazione dei principi e criteri specifici per l'esercizio della delega stessa, che si riferiscono oltre che alla tutela risarcitoria, segnatamente all'obbligo di ripristino, anche alla disciplina sanzionatoria;

              all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se "la potestà regolamentare è attribuita alle regioni" ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

              all'articolo 1, comma 2, dovrebbe chiarirsi la portata della disposizione ed, in particolare, se i criteri direttivi da seguire con riferimento ai regolamenti di attuazione ed esecuzione, da individuarsi con i decreti legislativi, si riferiscono anche all'adozione dei predetti regolamenti;

              all'articolo 1, comma 8, dovrebbe chiarirsi se il parere parlamentare ivi previsto è reso secondo le modalità disciplinate al comma 6. In tal caso, esso dovrebbe essere richiamato espressamente;

              all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il criterio direttivo di "massima economicità e razionalità", tra i princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2, anziché tra quelli specifici, essendo lo stesso riferito a tutti i decreti legislativi;

              all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ripartire il contenuto dell'articolo in due distinti articoli relativi, ciascuno, alla novellazione di una delle due leggi indicate nella rubrica (Circ. 1 del 2001, punto 9); in relazione all'utilizzo di tale tecnica, inoltre, dovrebbe tenersi in considerazione che l'unità minima di novellazione è costituita dal comma, ovvero dalla lettera, se il comma è diviso in lettere.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, risulta necessaria l'individuazione di una strategia unitaria - da parte di tutti i soggetti che partecipano al procedimento legislativo, segnatamente le Commissioni e il Governo - per la razionalizzazione e il coordinamento delle varie tipologie strumentali e procedimentali di riordino e semplificazione normativa. Il perseguimento di tale strategia risulta, infatti, tanto più urgente quanto più numerosi e rilevanti sono i settori materiali oggetto di riordino".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1798 recante delega al Governo in materia ambientale;

              rilevato che la gran parte delle disposizioni recate dal provvedimento attiene alla materia della tutela dell'ambiente che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              considerato altresì che la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, oggetto della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), rientrano per taluni aspetti nell'ambito della materia del "governo del territorio" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente delle regioni;

              verificato che il contenuto della disposizione di cui all'articolo 6-ter appare rispettoso delle prerogative delle regioni in materia di governo del territorio, visto che per l'adozione delle ordinanze di protezione civile nel settore della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idrogeologico è prevista la proposta del Ministro dell'ambiente e l'intesa con la regione interessata;
              ritenuto che non sussistano rilievi sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              si auspica che in sede di esercizio della suddetta delega con riguardo ai profili riguardanti la competenza concorrente nella difesa del suolo e nella lotta alla desertificazione (articolo 1, comma 1, lettera c), sia esclusa dalla normativa di attuazione la disciplina di dettaglio rispettando le competenze legislative delle regioni in tale materia.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              condivisi i principi che, all'articolo 6, hanno indotto la Commissione di merito a prevedere la possibilità di estinguere, a particolari condizioni, i reati conseguenti alla realizzazione di lavori su beni paesaggistici o ambientali in assenza della autorizzazione prescritta dalla legge o in difformità da essa;

              rilevato, tuttavia, che dalla formulazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), si evince che il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali determina l'estinzione dei soli reati relativi a beni ambientali e non anche a quelli paesaggistici, in quanto tale disposizione rinvia al comma 1 dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999, che si riferisce espressamente ai soli beni ambientali;

              ritenuto pertanto opportuno eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull'ambito di applicazione della disposizione in esame, chiarendo che le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in sanatoria determinano effetti estintivi in relazione ai reati paesaggistici;

              sottolineata l'opportunità di condizionare l'estinzione dei reati paesaggistici ed ambientali anche all'adempimento delle eventuali prescrizioni a carico del trasgressore che, nell'interesse di una effettiva e concreta protezione dei beni paesaggistici ed ambientali, potrebbero essere previste nel provvedimento di autorizzazione in sanatoria;

              ritenuto, in riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, che, in attesa che si esauriscano i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria, la sospensione del procedimento penale e degli atti esecutivi previsti dall'articolo 164 del decreto legislativo n. 490 del 1999 può determinare gravi ed irreparabili conseguenze a danno dei beni ambientali e paesaggistici oggetto delle violazioni contestate, anche in considerazione degli incerti tempi del procedimento amministrativo e della brevità dei termini di prescrizione dei reati ambientali e paesaggistici;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              all'articolo 6, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "relativi a beni paesaggistici ed ambientali";

              all'articolo 6, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

              3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti."

              e con la seguente osservazione:

              all'articolo 6, comma 1, lettera a), primo periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di condizionare l'estinzione dei reati paesaggistici ed ambientali anche all'adempimento delle eventuali prescrizioni che potrebbero essere previste a carico del trasgressore nel provvedimento di rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, comma 1, all'alinea, dopo la parola: "legge" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

          all'articolo 2, comma 1, alla lettera a) sia premessa la seguente:

              " Oa) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica";

          all'articolo 4, comma 1, le parole: "per l'anno 2002" siano sostituite dalle seguenti: "per la durata di un anno";
          all'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

              "4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.";

              all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso "Art. 48", comma 13, il primo periodo sia sostituito dal seguente: "Il predetto introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";

          all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso "Art. 48", comma 3, le parole da: "possono" sino a: "cauzionale" siano sostituite dalle seguenti: "costituiscono il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene";

          conseguentemente, al medesimo capoverso, siano soppressi i commi 4 e 9;

          sia soppresso l'articolo 6-quater.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La Commissione Finanze,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1798, recante "Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale" come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              condivisa l'esigenza di meglio coordinare le disposizioni agevolative di carattere tributario volte a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'adozione delle migliori tecnologie disponibili e considerata altresì la necessità di sviluppare e rafforzare la portata e l'efficacia degli strumenti della cosiddetta fiscalità ambientale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata di un'eventuale modifica alla disciplina della tariffa sui rifiuti solidi urbani, specificando in particolare se si intenda incidere esclusivamente sulle procedure afferenti la riscossione, ovvero si intenda modificare, più in generale, l'istituto in oggetto anche dal punto di vista sostanziale;

            b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la tipologia dei "meccanismi premiali" che si intendono introdurre per incentivare gli investimenti volti a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e a migliorare la qualità dell'ambiente sul territorio nazionale, specificando la qualificazione giuridica, amministrativa, finanziaria, fiscale, della disciplina incentivante che si intende introdurre;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), la tipologia degli "strumenti economici" che si intendono introdurre al fine di incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al miglioramento della qualità dell'aria.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1798, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale;

              apprezzata la finalità di complessivo riordino della normativa di rango primario in materia ambientale;

              ritenuto che l'obiettivo di tutelare le risorse naturali e ambientali possa essere perseguito in modo tale da non contrastare con l'obiettivo, altrettanto rilevante, di un pieno ed equilibrato sviluppo delle attività produttive;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 5, comma 1, sarebbe opportuna una più esplicita formulazione della disposizione, in modo da chiarire se le misure compensative possono essere adottate dai comuni nel caso in cui, dopo il rilascio della concessione, siano apposti vincoli ambientali da amministrazioni statali o, alternativamente, nel caso in cui il comune rilasci la concessione erroneamente non tenendo conto del vincolo ambientale e poi agisca in autotutela annullandola; inoltre non appare opportuno affidare alla assoluta discrezionalità degli enti locali l'individuazione delle misure compensative ulteriori rispetto al trasferimento della concessione sopra altra area;
                b) all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso 2, sarebbe opportuno specificare che l'elencazione dei beni che si fanno rientrare nella nozione di beni in polietilene assume una valenza esemplificativa piuttosto che tassativa; al capoverso 11 andrebbe precisato secondo quale criterio i costi di smaltimento si distribuiscano tra le varie categorie di soggetti interessati.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La Commissione Agricoltura,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1798, riguardante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale", e in particolare l'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), che si propone di sostituire l'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

              rilevato che i beni in polietilene non provengono solo dal settore agricolo, ma anche dal settore industriale e dall'edilizia, e ritenuta pertanto penalizzante per il settore agricolo la definizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 48;

              considerato che i commi 3 e 4 del nuovo articolo 48 farebbero venir meno l'obbligatorietà dell'iscrizione al consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene, in contrasto con i risultati positivi raggiunti dal consorzio stesso nell'ultimo anno di attività e in contrasto altresì con il permanere dell'obbligatorietà dei consorzi relativi agli olii usati e alle batterie;

              ritenuto che il comma 11 pone i costi per il ritiro, la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene non solo a carico dei produttori, importatori e distributori di tali beni, ma anche a carico degli utilizzatori;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso Art. 48, sia soppresso il comma 2;

              all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso Art. 48, comma 3, la parola: "possono" sia sostituita con la seguente: "devono" e sia conseguentemente soppresso il comma 4;

              all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso Art. 48, comma 11, le parole: "degli utilizzatori e" siano sostituite con la seguente: "dei".



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