XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1798-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1798,
constatato che le deleghe legislative conferite al
Governo hanno ad oggetto ambiti materiali particolarmente
ampi,
rilevato positivamente che all'articolo 1, comma 3, si
stabilisce che i decreti legislativi in materia ambientale
dovranno recare l'indicazione espressa delle disposizioni
abrogate, a seguito della loro entrata in vigore,
rilevato che tale previsione costituisce una condizione
imprescindibile per un efficace riordino normativo, e che essa
potrebbe avere una maggiore efficacia qualora fosse ricompresa
tra i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio
delle deleghe conferite,
constatato che la previsione contenuta all'articolo 1,
comma 5 - che riprende quanto stabilito in via generale
dall'articolo 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - secondo la
quale gli schemi di decreti legislativi dovranno essere
accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e
dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
consentirà alle Commissioni parlamentari di usufruire di un
valido supporto per l'espressione del previsto parere,
constatato, altresì, che la previsione di cui
all'articolo 1, comma 9, è volta a vincolare il legislatore ad
una diligente "manutenzione" della normativa riordinata,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 2, comma 1, lettera e) e 3, comma
1, lettere a), b) ed f), che autorizzano
l'emanazione di regolamenti di delegificazione, si individuino
espressamente - qualora fossero già contenute nell'ambito dei
principi e criteri direttivi previsti per le deleghe - le
norme generali regolatrici della materia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il comma 7 dell'articolo 1, che disciplina la
partecipazione "nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale ... del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio",
risulta non omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo 1,
come indicato nella rubrica. La disposizione dovrebbe,
pertanto, essere oggetto di un autonomo articolo. A tal
riguardo dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo. Dovrebbe, inoltre, essere
chiarita la natura e la tipologia degli "atti di
programmazione";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
l'articolo 3, che reca i principi e i criteri specifici
per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di
intervento, sia integrato prevedendo principi e criteri anche
per l'esercizio della delega di cui alla lettera g)
dell'articolo 1, comma 1, relativa al riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in
materia di tutela dell'aria e riduzioni delle emissioni in
atmosfera.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo
periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la
previsione con l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, "Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive", al fine di
identificare in modo univoco le "opere di interesse
strategico";
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 5, la disposizione sembra incidere in
materia urbanistica - recando norme che disciplinano misure
compensative per i soggetti titolari di concessione o
autorizzazione edilizia che subiscano limitazioni del diritto
di edificazione, a seguito dell'apposizione di vincoli
ambientali rilevati o apposti successivamente - piuttosto che
ambientale;
sotto il profllo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera e), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di meglio definire l'oggetto della
delega in relazione alla indicazione dei principi e criteri
specifici per l'esercizio della delega stessa, che si
riferiscono oltre che alla tutela risarcitoria, segnatamente
all'obbligo di ripristino, anche alla disciplina
sanzionatoria;
all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare se "la potestà regolamentare è
attribuita alle regioni" ai sensi del sesto comma
dell'articolo 117 della Costituzione;
all'articolo 1, comma 2, dovrebbe chiarirsi la portata
della disposizione ed, in particolare, se i criteri direttivi
da seguire con riferimento ai regolamenti di attuazione ed
esecuzione, da individuarsi con i decreti legislativi, si
riferiscono anche all'adozione dei predetti regolamenti;
all'articolo 1, comma 8, dovrebbe chiarirsi se il
parere parlamentare ivi previsto è reso secondo le modalità
disciplinate al comma 6. In tal caso, esso dovrebbe essere
richiamato espressamente;
all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di inserire il criterio direttivo di "massima
economicità e razionalità", tra i princìpi e criteri generali
di cui all'articolo 2, anziché tra quelli specifici, essendo
lo stesso riferito a tutti i decreti legislativi;
all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
ripartire il contenuto dell'articolo in due distinti articoli
relativi, ciascuno, alla novellazione di una delle due leggi
indicate nella rubrica (Circ. 1 del 2001, punto 9); in
relazione all'utilizzo di tale tecnica, inoltre, dovrebbe
tenersi in considerazione che l'unità minima di novellazione è
costituita dal comma, ovvero dalla lettera, se il comma è
diviso in lettere.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
come più volte ribadito dal Comitato per la
legislazione, risulta necessaria l'individuazione di una
strategia unitaria - da parte di tutti i soggetti che
partecipano al procedimento legislativo, segnatamente le
Commissioni e il Governo - per la razionalizzazione e il
coordinamento delle varie tipologie strumentali e
procedimentali di riordino e semplificazione normativa. Il
perseguimento di tale strategia risulta, infatti, tanto più
urgente quanto più numerosi e rilevanti sono i settori
materiali oggetto di riordino".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1798
recante delega al Governo in materia ambientale;
rilevato che la gran parte delle disposizioni recate
dal provvedimento attiene alla materia della tutela
dell'ambiente che l'articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato;
considerato altresì che la difesa del suolo e la lotta
alla desertificazione, oggetto della delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), rientrano per
taluni aspetti nell'ambito della materia del "governo del
territorio" che l'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente
delle regioni;
verificato che il contenuto della disposizione di cui
all'articolo 6-ter appare rispettoso delle prerogative
delle regioni in materia di governo del territorio, visto che
per l'adozione delle ordinanze di protezione civile nel
settore della difesa del suolo e della prevenzione del rischio
idrogeologico è prevista la proposta del Ministro
dell'ambiente e l'intesa con la regione interessata;
ritenuto che non sussistano rilievi sugli aspetti di
legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si auspica che in sede di esercizio della suddetta
delega con riguardo ai profili riguardanti la competenza
concorrente nella difesa del suolo e nella lotta alla
desertificazione (articolo 1, comma 1, lettera c), sia
esclusa dalla normativa di attuazione la disciplina di
dettaglio rispettando le competenze legislative delle regioni
in tale materia.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
condivisi i principi che, all'articolo 6, hanno indotto
la Commissione di merito a prevedere la possibilità di
estinguere, a particolari condizioni, i reati conseguenti alla
realizzazione di lavori su beni paesaggistici o ambientali in
assenza della autorizzazione prescritta dalla legge o in
difformità da essa;
rilevato, tuttavia, che dalla formulazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), si evince che il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed
ambientali determina l'estinzione dei soli reati relativi a
beni ambientali e non anche a quelli paesaggistici, in quanto
tale disposizione rinvia al comma 1 dell'articolo 163 del
decreto legislativo n. 490 del 1999, che si riferisce
espressamente ai soli beni ambientali;
ritenuto pertanto opportuno eliminare qualsiasi dubbio
interpretativo sull'ambito di applicazione della disposizione
in esame, chiarendo che le autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate in sanatoria determinano effetti estintivi in
relazione ai reati paesaggistici;
sottolineata l'opportunità di condizionare l'estinzione
dei reati paesaggistici ed ambientali anche all'adempimento
delle eventuali prescrizioni a carico del trasgressore che,
nell'interesse di una effettiva e concreta protezione dei beni
paesaggistici ed ambientali, potrebbero essere previste nel
provvedimento di autorizzazione in sanatoria;
ritenuto, in riferimento alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 6, che, in attesa che si esauriscano i
procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria, la
sospensione del procedimento penale e degli atti esecutivi
previsti dall'articolo 164 del decreto legislativo n. 490 del
1999 può determinare gravi ed irreparabili conseguenze a danno
dei beni ambientali e paesaggistici oggetto delle violazioni
contestate, anche in considerazione degli incerti tempi del
procedimento amministrativo e della brevità dei termini di
prescrizione dei reati ambientali e paesaggistici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 1, lettera a), primo periodo, le
parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti
"relativi a beni paesaggistici ed ambientali";
all'articolo 6, comma 1, la lettera b), è
sostituita dalla seguente: b) all'articolo 164, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Il procedimento penale, il corso della
prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e
gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1
rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti
amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione
del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti
urgenti."
e con la seguente osservazione:
all'articolo 6, comma 1, lettera a), primo
periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di
condizionare l'estinzione dei reati paesaggistici ed
ambientali anche all'adempimento delle eventuali prescrizioni
che potrebbero essere previste a carico del trasgressore nel
provvedimento di rilascio in sanatoria delle autorizzazioni
paesaggistiche ed ambientali.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, all'alinea, dopo la parola:
"legge" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica";
all'articolo 2, comma 1, alla lettera a) sia
premessa la seguente:
" Oa) invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica";
all'articolo 4, comma 1, le parole: "per l'anno 2002"
siano sostituite dalle seguenti: "per la durata di un
anno";
all'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal
seguente:
"4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa
di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno
2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno
2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.";
all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d),
capoverso "Art. 48", comma 13, il primo periodo sia sostituito
dal seguente: "Il predetto introito è versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio";
all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d),
capoverso "Art. 48", comma 3, le parole da: "possono" sino a:
"cauzionale" siano sostituite dalle seguenti: "costituiscono
il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in
polietilene";
conseguentemente, al medesimo capoverso, siano soppressi
i commi 4 e 9;
sia soppresso l'articolo 6-quater.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1798,
recante "Delega al Governo per il riordino della legislazione
in materia ambientale" come risultante dagli emendamenti
approvati dalla Commissione di merito;
condivisa l'esigenza di meglio coordinare le
disposizioni agevolative di carattere tributario volte a
sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'adozione
delle migliori tecnologie disponibili e considerata altresì la
necessità di sviluppare e rafforzare la portata e l'efficacia
degli strumenti della cosiddetta fiscalità ambientale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera
a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire la portata di un'eventuale modifica alla disciplina
della tariffa sui rifiuti solidi urbani, specificando in
particolare se si intenda incidere esclusivamente sulle
procedure afferenti la riscossione, ovvero si intenda
modificare, più in generale, l'istituto in oggetto anche dal
punto di vista sostanziale;
b) con riferimento all'articolo 3, comma 1,
lettere c) ed e), valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire la tipologia dei "meccanismi
premiali" che si intendono introdurre per incentivare gli
investimenti volti a prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico e a migliorare la qualità dell'ambiente sul
territorio nazionale, specificando la qualificazione
giuridica, amministrativa, finanziaria, fiscale, della
disciplina incentivante che si intende introdurre;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis),
la tipologia degli "strumenti economici" che si intendono
introdurre al fine di incentivare l'uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire
significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti
ed al miglioramento della qualità dell'aria.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1798,
recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale;
apprezzata la finalità di complessivo riordino della
normativa di rango primario in materia ambientale;
ritenuto che l'obiettivo di tutelare le risorse
naturali e ambientali possa essere perseguito in modo tale da
non contrastare con l'obiettivo, altrettanto rilevante, di un
pieno ed equilibrato sviluppo delle attività produttive;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, sarebbe opportuna una
più esplicita formulazione della disposizione, in modo da
chiarire se le misure compensative possono essere adottate dai
comuni nel caso in cui, dopo il rilascio della concessione,
siano apposti vincoli ambientali da amministrazioni statali o,
alternativamente, nel caso in cui il comune rilasci la
concessione erroneamente non tenendo conto del vincolo
ambientale e poi agisca in autotutela annullandola; inoltre
non appare opportuno affidare alla assoluta discrezionalità
degli enti locali l'individuazione delle misure compensative
ulteriori rispetto al trasferimento della concessione sopra
altra area;
b) all'articolo 5-bis, comma 3, lettera
d), capoverso 2, sarebbe opportuno specificare che
l'elencazione dei beni che si fanno rientrare nella nozione di
beni in polietilene assume una valenza esemplificativa
piuttosto che tassativa; al capoverso 11 andrebbe precisato
secondo quale criterio i costi di smaltimento si
distribuiscano tra le varie categorie di soggetti
interessati.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La Commissione Agricoltura,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1798,
riguardante "Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale", e in particolare l'articolo 5-bis, comma 3,
lettera d), che si propone di sostituire l'articolo 48
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
rilevato che i beni in polietilene non provengono solo
dal settore agricolo, ma anche dal settore industriale e
dall'edilizia, e ritenuta pertanto penalizzante per il settore
agricolo la definizione di cui al comma 2 del nuovo articolo
48;
considerato che i commi 3 e 4 del nuovo articolo 48
farebbero venir meno l'obbligatorietà dell'iscrizione al
consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene, in
contrasto con i risultati positivi raggiunti dal consorzio
stesso nell'ultimo anno di attività e in contrasto altresì con
il permanere dell'obbligatorietà dei consorzi relativi agli
olii usati e alle batterie;
ritenuto che il comma 11 pone i costi per il ritiro, la
raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene non solo a
carico dei produttori, importatori e distributori di tali
beni, ma anche a carico degli utilizzatori;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d),
capoverso Art. 48, sia soppresso il comma 2;
all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d),
capoverso Art. 48, comma 3, la parola: "possono" sia
sostituita con la seguente: "devono" e sia conseguentemente
soppresso il comma 4;
all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d),
capoverso Art. 48, comma 11, le parole: "degli utilizzatori e"
siano sostituite con la seguente: "dei".