|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
di riordino, coordinamento e
integrazione delle
disposizioni legislative nei
seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione
di testi unici: |
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica, uno o più
decreti legislativi di
riordino, coordinamento e
integrazione delle
disposizioni legislative nei
seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione
di testi unici: |
|
a) gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti
contaminati; |
a) identica; |
|
b) tutela delle
acque dall'inquinamento e
gestione delle risorse
idriche; |
b) identica; |
|
c) difesa del
suolo e lotta alla
desertificazione; |
c) identica; |
|
d) gestione delle
aree protette, conservazione
e utilizzo sostenibile degli
esemplari di specie protette
di flora e di fauna; |
d) identica; |
|
e) tutela
risarcitoria contro i danni
all'ambiente; |
e) identica; |
|
f) procedure per
la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e per la
autorizzazione ambientale
integrata (IPPC). |
f) procedure per la
valutazione di impatto
ambientale (VIA), per la
valutazione ambientale
strategica (VAS) e per la
autorizzazione ambientale
integrata (IPPC); |
|
g) tutela dell'aria
e riduzione delle emissioni
in atmosfera. |
|
2. I decreti
legislativi di cui al comma
1, nel disciplinare i settori
e le materie di cui al
medesimo comma 1, definiscono
altresì i criteri direttivi
da seguire al fine di
adottare, nel termine di due
anni dalla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti
legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica
e l'integrazione dei
regolamenti di attuazione ed
esecuzione e dei decreti
ministeriali per la
definizione delle norme
tecniche, individuando
altresì gli ambiti nei quali
la potestà regolamentare è
attribuita alle regioni, ai
sensi del sesto comma
dell'articolo 117 della
Costituzione, e definendo i
relativi criteri
direttivi. |
|
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
recano l'indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a
seguito della loro entrata in
vigore. |
|
2. I decreti
legislativi previsti dal
comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con
il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i
Ministri interessati, sentito
il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,
nonché quello delle
competenti Commissioni
parlamentari, che si
pronunciano entro un mese
dalla richiesta. |
4. I decreti
legislativi di cui al
comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con
il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i
Ministri interessati, sentito
il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. |
|
5. Entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma
1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e
dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per
l'espressione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Ciascuna Commissione esprime
il proprio parere entro venti
giorni dall'assegnazione,
indicando specificamente le
eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai
principi e ai criteri
direttivi di cui alla
presente legge. 6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro |
|
venti giorni
dall'assegnazione. Decorsi
inutilmente i termini
previsti dal presente comma,
i decreti legislativi possono
comunque essere emanati. |
|
3. Nei processi di
elaborazione degli atti di
programmazione del Governo
aventi rilevanza ambientale è
garantita la partecipazione
del Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
V. articolo 5. |
|
4. Entro due anni
dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente
legge, il Governo può
emanare, con la procedura di
cui al comma 2, disposizioni
integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. |
7. Entro due
anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente
legge, il Governo può
emanare, con la procedura di
cui al comma 4 e
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, disposizioni
integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1,
sulla base di una
relazione motivata presentata
alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, che individua
le disposizioni dei decreti
legislativi su cui si intende
intervenire e le ragioni
dell'intervento normativo
proposto. 8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi. |
|
|
|
|
1. I decreti legislativi
di cui all'articolo 1 si
conformano, nel rispetto dei
princìpi e delle norme
comunitarie e delle
competenze per materia delle
amministrazioni statali,
nonché delle attribuzioni
delle regioni e degli enti
locali, come definite ai
sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive
modificazioni, e fatte salve
le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto
speciale e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano, e del principio di
sussidiarietà, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
1. I decreti
legislativi di cui
all'articolo 1 si conformano,
nel rispetto dei princìpi e
delle norme comunitarie e
delle competenze per materia
delle amministrazioni
statali, nonché delle
attribuzioni delle regioni e
degli enti locali, come
definite ai sensi
dell'articolo 117 della
Costituzione, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive
modificazioni, e fatte salve
le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto
speciale e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano, e del principio di
sussidiarietà, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
|
a) invarianza
degli oneri a carico della
finanza pubblica; |
|
a)
coordinamento, con
l'invarianza del gettito,
delle misure e degli
interventi che prevedono
incentivi e disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della
compatibilità ambientale,
l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie
disponibili; |
b) sviluppo e
coordinamento, con
l'invarianza del gettito,
delle misure e degli
interventi che prevedono
incentivi e disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della
compatibilità ambientale,
l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie
disponibili, come definite
dalla direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, nonché a rendere più
efficienti le azioni di
tutela dell'ambiente; |
|
b) garanzia della
omogeneità delle norme
ambientali con la normativa
vigente negli altri Paesi
dell'Unione europea, al fine
di non introdurre fenomeni di
distorsione della concorrenza
e danni alla competitività
delle imprese; |
c) garanzia della
omogeneità delle norme
ambientali con la normativa
vigente negli altri Paesi
dell'Unione europea, al fine
di evitare fenomeni di
distorsione della concorrenza
e danni alla competitività
delle imprese; |
|
c) previsione di
misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia
dei piani e dei programmi di
azione ambientale, nonché dei
controlli e dei monitoraggi
ambientali; |
d) previsione di
misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia
dei piani e dei programmi di
azione ambientale,
estendendo, ove possibile,
le procedure previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n.
443; |
|
e) previsione di
misure che assicurino
l'efficacia dei controlli e
dei monitoraggi ambientali,
incentivando in particolare i
programmi di controllo sui
singoli impianti produttivi,
anche attraverso il
potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza
delle autorità competenti; |
|
d) garanzia di
una più efficace tutela in
materia ambientale anche
mediante il coordinamento e
l'integrazione della
disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo
e penale, fermi restando i
limiti di pena e l'entità
delle sanzioni amministrative
già stabiliti dalla legge; |
f) identica; |
|
e)
semplificazione, anche
mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, delle procedure
relative agli obblighi di
dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o
di notificazione in materia
ambientale. Resta fermo
quanto previsto per le opere
di interesse strategico; |
g)
semplificazione, anche
mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, delle procedure
relative agli obblighi di
dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o
di notificazione in materia
ambientale. Resta fermo
quanto previsto per le opere
di interesse strategico
individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive
modificazioni; |
|
f)
riaffermazione del ruolo
delle regioni, sia in termini
legislativi che
amministrativi,
nell'attuazione dei princìpi
e criteri direttivi ispirati
anche alla interconnessione
delle normative di settore in
un quadro, anche procedurale,
unitario, alla valorizzazione
del controllo preventivo del
sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio
amministrativo e penale,
nonché alla promozione delle
componenti ambientali nella
formazione e nella
ricerca. |
h)
identica; |
|
i) adozione di
strumenti economici volti ad
incentivare le piccole e
medie imprese ad aderire ai
sistemi di certificazione
ambientale secondo le norme
EMAS o in base al regolamento
(CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001;
introduzione di agevolazioni
amministrative negli
iter autorizzativi e di
controllo per le imprese
certificate secondo le
predette norme EMAS o in base
al citato regolamento (CE) n.
761/2001, prevedendo, ove
possibile, il ricorso
all'autocertificazione. |
|
|
|
|
1. I decreti legislativi
di cui all'articolo 1 devono
essere informati agli
obiettivi di massima
economicità e razionalità,
anche utilizzando tecniche di
raccolta, gestione ed
elaborazione elettronica di
dati e, se necessario,
mediante ricorso ad
interventi sostitutivi, sulla
base dei seguenti princìpi e
criteri specifici: |
1. Identico: |
| a) determinare la riduzione complessiva della produzione di rifiuti; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali, anche al fine | a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 |
|
di renderne più efficace
il controllo durante l'intero
ciclo di vita e di
contrastare l'elusione e la
violazione degli obblighi di
smaltimento; promuovere il
riciclo ed il riuso dei
rifiuti, anche utilizzando le
migliori tecniche di
differenziazione e di
selezione degli stessi;
razionalizzare il sistema di
raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani,
mediante la definizione di
ambiti territoriali di
adeguate dimensioni
all'interno dei quali siano
garantiti lo smaltimento
secondo forme diverse dalla
discarica e l'unicità della
gestione, affidata tramite
procedure di evidenza
pubblica; incentivare il
ricorso a risorse finanziarie
private per la bonifica ed il
riuso a fini produttivi dei
siti contaminati; |
agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari ad acta; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine |
|
di assicurare la
complessiva autosufficienza a
livello nazionale; garantire
adeguati incentivi e forme di
sostegno ai soggetti
riciclatori dei rifiuti e per
l'utilizzo di prodotti
costituiti da materiali
riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento
degli interventi di
riutilizzo e riciclo del
legno e dei prodotti da esso
derivati; incentivare il
ricorso a risorse finanziarie
private per la bonifica ed il
riuso anche a fini
produttivi dei siti
contaminati; definire le
norme tecniche da adottare
per l'utilizzo obbligatorio
di contenitori di rifiuti
urbani adeguati, che
consentano di non recare
alcun pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio
delle operazioni di raccolta
e recupero dei rifiuti nelle
aree urbane; promuovere gli
interventi di messa in
sicurezza e bonifica dei siti
contaminati da amianto;
introdurre differenti
previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino
siti con attività produttive
in esercizio ovvero siti
dismessi; prevedere che gli
obiettivi di qualità
ambientale dei suoli, dei
sottosuoli e delle acque
sotterranee dei siti
inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica,
vengano definiti attraverso
la valutazione dei rischi
sanitari e ambientali
connessi agli usi previsti
dei siti stessi, in
alternativa all'approccio
tabellare; favorire la
conclusione di accordi di
programma tra i soggetti
privati e le amministrazioni
interessate per la gestione
degli interventi di bonifica
e messa in sicurezza; |
|
b) dare piena
attuazione alla gestione del
ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti,
anche mediante l'emanazione
di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, che risultino non più
rispondenti alle finalità ed
agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione
di settore; promuovere il
risparmio idrico favorendo
l'introduzione e la
diffusione delle migliori
tecnologie per l'uso e il
riutilizzo della risorsa;
pianificare, programmare ed
attuare interventi diretti a
garantire la tutela ed il
risanamento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei,
previa ricognizione degli
stessi; |
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione |
|
della gestione del ciclo
idrico integrato a livello di
ambito territoriale ottimale,
nel rispetto dei principi di
regolazione e vigilanza
definiti a livello statale e
regionale, come previsto
dalla citata legge n. 36 del
1994, semplificando i
procedimenti e precisando i
poteri sostitutivi;
prevedere, nella costruzione
o sostituzione di nuovi
impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua,
l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di
protezione delle condotte,
sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla
finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi
impianti; |
|
c) rimuovere i
vincoli non necessari che
ostacolino il conseguimento
della piena operatività degli
organi amministrativi e
tecnici preposti alla tutela
ed al risanamento del suolo e
del sottosuolo; adeguare la
disciplina sostanziale e
procedurale dell'attività di
pianificazione,
programmazione ed attuazione
di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio
e della messa in sicurezza
delle situazioni a rischio;
adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale
della normativa e delle
iniziative finalizzate a
combattere la
desertificazione, anche
mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire
maggiore disponibilità della
risorsa idrica ed il riuso
della stessa; |
c) rimuovere i
vincoli non necessari che
ostacolino il conseguimento
della piena operatività degli
organi amministrativi e
tecnici preposti alla tutela
ed al risanamento del suolo e
del sottosuolo, superando
la sovrapposizione tra i
diversi piani settoriali di
rilievo ambientale e
coordinandoli con i piani
urbanistici; valorizzare il
ruolo e le competenze svolti
dagli organismi a
composizione mista statale e
regionale; adeguare la
disciplina sostanziale e
procedurale dell'attività di
pianificazione,
programmazione ed attuazione
di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio
e della messa in sicurezza
delle situazioni a rischio;
prevedere meccanismi
premiali a favore dei
proprietari delle zone
agricole e dei boschi che
investono per prevenire
fenomeni di dissesto
idrogeologico, nel rispetto
delle linee direttrici del
piano di bacino; adeguare
la disciplina sostanziale e
procedurale della normativa e
delle iniziative finalizzate
a combattere la
desertificazione, anche
mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire
maggiore disponibilità della
risorsa idrica ed il riuso
della stessa; semplificare
il procedimento di adozione
ed approvazione degli
strumenti di pianificazione
con la garanzia della
partecipazione di tutti i
soggetti istituzionali
coinvolti e la certezza dei
tempi di conclusione
dell'iter
procedimentale; |
| d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; | d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di |
|
articolare le clausole di
salvaguardia in relazione
alle specifiche situazioni
territoriali; favorire il
raggiungimento dell'autonomia
finanziaria e la più
efficiente operatività dei
soggetti gestori; |
particolare pregio;
articolare e differenziare
le misure di salvaguardia
in relazione alle specifiche
situazioni territoriali;
favorire il raggiungimento
dell'autonomia finanziaria e
la più efficiente operatività
dei soggetti gestori;
favorire la conclusione di
accordi di programma con le
organizzazioni più
rappresentative dei settori
dell'industria,
dell'artigianato,
dell'agricoltura e del
commercio, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale ed
alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio
naturale delle aree;
prevedere che, nei territori
compresi nei parchi nazionali
e nei parchi naturali
regionali, i vincoli disposti
dalla pianificazione
paesistica e quelli previsti
dall'articolo
1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano
del parco o delle misure di
salvaguardia ovvero delle
misure di salvaguardia
disposte in attuazione di
leggi regionali; nei
territori residuali dei
comuni parzialmente compresi
nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali,
provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e
dei beni soggetti alla
disciplina di cui
all'articolo
1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del
1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
431 del 1985; |
|
e) conseguire
l'effettività delle sanzioni
amministrative per danno
ambientale mediante
l'adeguamento delle procedure
di irrogazione e delle
relative ammende; rivedere le
procedure relative agli
obblighi di ripristino, al
fine di garantire l'efficacia
delle prescrizioni delle
autorità competenti ed il
risarcimento del danno; |
e) conseguire
l'effettività delle sanzioni
amministrative per danno
ambientale mediante
l'adeguamento delle procedure
di irrogazione e delle
relative ammende; rivedere le
procedure relative agli
obblighi di ripristino, al
fine di garantire l'efficacia
delle prescrizioni delle
autorità competenti ed il
risarcimento del danno;
prevedere, oltre a
sanzioni a carico dei
soggetti che danneggiano
l'ambiente, anche meccanismi
premiali per coloro che
assumono comportamenti ed
effettuano investimenti per
il miglioramento della
qualità dell'ambiente sul
territorio nazionale; |
| f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA e di IPPC, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal | f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di |
|
punto di vista
ambientale, economico e
sociale; anticipare le
procedure di VIA e di
IPPC alla prima
presentazione del progetto
dell'intervento da valutare;
introdurre un sistema di
controlli idoneo ad accertare
l'effettivo rispetto delle
prescrizioni impartite in
sede di valutazione. |
vista ambientale,
economico e sociale;
anticipare le procedure di
VIA alla prima presentazione
del progetto dell'intervento
da valutare; introdurre un
sistema di controlli idoneo
ad accertare l'effettivo
rispetto delle prescrizioni
impartite in sede di
valutazione; garantire il
completamento delle procedure
in tempi certi; introdurre
meccanismi di coordinamento
tra la procedura di VIA e
quella di VAS e promuovere
l'utilizzo della VAS nella
stesura dei piani e dei
programmi statali, regionali
e sovracomunali; prevedere
l'estensione della procedura
di IPPC ai nuovi impianti,
individuando le autorità
competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e
identificando i provvedimenti
autorizzatori assorbiti da
detta autorizzazione;
adottare misure di
coordinamento tra le
procedure di VIA e quelle di
IPPC nel caso di impianti
sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine di evitare
duplicazioni e
sovrapposizioni; accorpare in
un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse
autorizzazioni ambientali,
nel caso di impianti non
rientranti nel campo di
applicazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, ma
sottoposti a più di
un'autorizzazione ambientale
settoriale; |
|
g) riordinare la
normativa in materia di
emissioni inquinanti in
atmosfera, nel rispetto delle
norme comunitarie ed in
particolare della direttiva
2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, e degli
accordi internazionali
sottoscritti in materia,
prevedendo: 1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile; 2) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche; 3) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento della qualità dell'aria; |
|
4) strumenti di
promozione dell'informazione
ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita
dei prodotti che in ragione
della loro composizione
possono causare inquinamento
atmosferico; 5) una disciplina in materia di accordi ambientali come strumenti alternativi di applicazione della normativa comunitaria nei casi contemplati; 6) la predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti. 2. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 1 del presente articolo, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative. |
|
|
|
|
1. Ai fini degli
adempimenti di cui
all'articolo 1 e, in
particolare, del
coordinamento complessivo
delle attività, è istituita
per l'anno 2002, presso il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
una commissione presieduta
dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o
da un suo delegato, composta
da ventiquattro membri
particolarmente qualificati
nei settori e nelle materie
oggetto di delega, scelti
anche tra persone estranee
all'amministrazione. |
1. Ai fini degli
adempimenti di cui
all'articolo 1 e, in
particolare, del
coordinamento complessivo
delle attività, è istituita
per la durata di un
anno, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, una
commissione presieduta dal
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o
da un suo delegato, composta
da ventiquattro membri
particolarmente qualificati
nei settori e nelle materie
oggetto di delega, scelti
anche tra persone estranee
all'amministrazione. |
| 2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e |
2. Identico. |
|
dieci scelte tra
personale in servizio presso
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
con funzioni di supporto. |
|
3. La nomina dei
componenti della commissione
e della segreteria tecnica è
disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
con il quale ne sono anche
stabiliti l'organizzazione ed
il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 4, con
successivo decreto, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti ai
predetti componenti. |
3. La nomina dei
componenti della commissione
e della segreteria tecnica è
disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
con il quale ne sono anche
stabiliti l'organizzazione ed
il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 6, con
successivo decreto dello
stesso Ministro, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti ai
predetti componenti. |
|
4. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
sono individuate forme di
consultazione delle
organizzazioni produttive e
delle categorie, comprese le
associazioni nazionali
riconosciute per la
protezione ambientale e per
la tutela dei consumatori,
interessate dalla disciplina
di cui all'articolo 1. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il sottosegretario da lui delegato, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, sullo stato dei lavori della medesima commissione ministeriale. |
|
4. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata la spesa di
1.291.000 euro per l'anno
2002. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo
della proiezione per il detto
anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente. |
6. Per l'attuazione
del comma 1 è autorizzata la
spesa di 250.000 euro per
l'anno 2002 e di 1.050.000
euro per l'anno 2003. Ai
relativi oneri si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando, per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
e, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
7. Identico. |
|
MISURE DI DIRETTA (Modifica all'articolo 36 |
|
V. articolo 1, comma
3. |
1. All'articolo 36 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". |
|
(Compensazione 1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli ambientali sopravvenuti o rilevati successivamente, idonee misure compensative, eventualmente consistenti nella possibilità di trasferire su aree diverse, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati, la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo ambientale. 2. La procedura di cui al comma 1, da definire con apposita deliberazione del consiglio comunale, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, in deroga al piano regolatore generale vigente. |
|
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei 1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 3 sono individuate le |
|
caratteristiche e le
tipologie dei rottami che,
derivanti come scarti di
lavorazione oppure originati
da cicli produttivi o di
consumo, sono definibili come
materie prime secondarie per
le attività siderurgiche e
metallurgiche, nonché le
modalità affinché gli stessi
siano sottoposti al regime
delle materie prime e non a
quello dei rifiuti. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 3 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici. 3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: "q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate"; b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: "f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, |
|
come descritto dalle
norme tecniche UNI 9903-1
(RDF di qualità elevata),
utilizzato in co-combustione,
come definita dall'articolo 1
del decreto del Ministro
delle attività produttive 18
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
71 del 25 marzo 2002, in
impianti di produzione di
energia elettrica e in
cementifici, come specificato
nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
60 del 12 marzo 2002"; c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B"; d) all'allegato A, dopo le parole: "02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della lolla di riso derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare". 4. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 3, lettera b). 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, conseguenti a quanto previsto dal comma |
|
3, lettera d),
nonché dirette a prevedere,
oltre ai cementifici, le
seguenti attività di recupero
della polvere di allumina, in
una percentuale dall'1 al 5
per cento nella miscela
complessiva: a) produzione di laterizi e refrattari; b) produzione industrie ceramiche; c) produzione argille espanse. |
|
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici ed ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1"; b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti". |
|
(Modifica all'articolo 34 del codice della 1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: "dell'amministrazione |
|
interessata" sono
sostituite dalle seguenti:
"dell'amministrazione
statale, regionale o
dell'ente locale
competente". |
|
(Interventi urgenti in materia di rischi derivanti 1. Le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di intesa con le regioni interessate, sia per gli interventi compresi nei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sia per gli interventi urgenti individuati su proposta delle autorità di bacino, nell'ambito dei piani stralcio di bacino, ordinari o straordinari, previsti dallo stesso decreto-legge ovvero su proposta degli enti locali interessati. |
Frontespizio |
Pareri |