XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1798-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Capo I

DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA AMBIENTALE


Art. 1.

(Delega al Governo per
l'emanazione di decreti
legislativi e di testi unici
in materia ambientale).
Art. 1.

(Delega al Governo per
l'emanazione di decreti
legislativi e di testi unici
in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
a) identica;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
b) identica;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
c) identica;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
d) identica;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
e) identica;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, e definendo i relativi criteri direttivi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.
6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro
venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
3. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
V. articolo 5.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.


Art. 2.

(Princìpi e criteri
direttivi generali).
Art. 2.

(Princìpi e criteri
direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
a) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
b) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente;

b) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di non introdurre fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;
c) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali;
d) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

e) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

d) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
f) identica;

e) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico;
g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
f) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca.
h) identica;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.


Art. 3.

(Princìpi e criteri
specifici per l'esercizio
della delega nei settori e
nelle materie di
intervento).
Art. 3.

(Princìpi e criteri
specifici per l'esercizio
della delega nei settori e
nelle materie di
intervento).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:
1. Identico:

a) determinare la riduzione complessiva della produzione di rifiuti; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali, anche al fine a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti lo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e l'unicità della gestione, affidata tramite procedure di evidenza pubblica; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati;
agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari ad acta; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche a fini produttivi dei siti contaminati; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare alcun pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, in alternativa all'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risultino non più rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione
della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti;

c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;

d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di
articolare le clausole di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori;
particolare pregio; articolare e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, finalizzati allo sviluppo economico-sociale ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno;
e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA e di IPPC, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di
punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA e di IPPC alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione.
vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di emissioni inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie ed in particolare della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

3) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento della qualità dell'aria;
4) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

5) una disciplina in materia di accordi ambientali come strumenti alternativi di applicazione della normativa comunitaria nei casi contemplati;

6) la predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

2. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 1 del presente articolo, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.


Art. 4.

(Commissione per la
redazione di testi unici in
materia ambientale).
Art. 4.

(Commissione per la
redazione di testi unici in
materia ambientale).

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per l'anno 2002, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per la durata di un anno, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e 2. Identico.
dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.
3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dalla disciplina di cui all'articolo 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il sottosegretario da lui delegato, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, sullo stato dei lavori della medesima commissione ministeriale.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per il detto anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Identico.
Capo II

MISURE DI DIRETTA
APPLICAZIONE


Art. 5.

(Modifica all'articolo 36
del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300).

V. articolo 1, comma 3.
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".


Art. 6.

(Compensazione
ambientale).

1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli ambientali sopravvenuti o rilevati successivamente, idonee misure compensative, eventualmente consistenti nella possibilità di trasferire su aree diverse, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati, la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo ambientale.
2. La procedura di cui al comma 1, da definire con apposita deliberazione del consiglio comunale, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, in deroga al piano regolatore generale vigente.


Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei
rifiuti).

1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 3 sono individuate le
caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 3 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici.
3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

"q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate";

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi,
come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B";

d) all'allegato A, dopo le parole: "02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della lolla di riso derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare".

4. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 3, lettera b).
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, conseguenti a quanto previsto dal comma
3, lettera d), nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

a) produzione di laterizi e refrattari;

b) produzione industrie ceramiche;

c) produzione argille espanse.


Art. 8.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici ed ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1";

b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti".


Art. 9.

(Modifica all'articolo 34 del codice della
navigazione).

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: "dell'amministrazione
interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente".


Art. 10.

(Interventi urgenti in materia di rischi derivanti
da frane e alluvioni).

1. Le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di intesa con le regioni interessate, sia per gli interventi compresi nei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sia per gli interventi urgenti individuati su proposta delle autorità di bacino, nell'ambito dei piani stralcio di bacino, ordinari o straordinari, previsti dallo stesso decreto-legge ovvero su proposta degli enti locali interessati.



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