XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1797-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1797;
constatato che il titolo del provvedimento non indica
la materia trattata dallo stesso, limitandosi ad illustrarne
le finalità, analogamente al titolo apposto al decreto-legge
12 ottobre 2001, n. 369, "Misure urgenti per reprimere e
contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale";
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
essere utilizzata secondo le indicazioni contenute nella
circolare recante "Regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del
Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'aprile 2001, che al punto 9,
lettera d), individua come unità minima del testo da
sostituire "il comma (o comunque un periodo, o una lettera di
un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando
si tratti di modificare una singola parola o un insieme di
parole";
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN), disciplinate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 marzo 2000;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, comma 2, conformemente a quanto
previsto al punto 3, lettere g) e h), della citata
circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione
tecnica dei testi legislativi, si indichino espressamente le
disposizioni abrogate;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
agli articoli 5 e 8, si espunga, nel richiamo del
decreto legislativo n. 271 del 1989, l'errato riferimento alle
disposizioni "regolamentari".
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 4, comma 7, dovrebbe verificarsi la
correttezza del richiamo all'articolo 5 (in luogo di un rinvio
all'articolo 4, comma 1).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di:
a) di sopprimere la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 5;
b) di estendere la disciplina dell'articolo
25-bis del decreto-legge n. 306 del 1992 anche per la
ricerca di latitanti ed evasi per delitti con finalità di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
c) di escludere per gli agenti di polizia
giudiziaria la possibilità di utilizzare le indicazioni di
copertura di cui all'articolo 4, comma 2;
d) prevedere l'obbligo di preventiva
comunicazione al Pubblico ministero ogni qualvolta gli
ufficiali di polizia giudiziaria si avvalgano per le
operazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 di ausiliari;
e) prevedere la facoltà per il Pubblico ministero
di richiedere le generalità dei citati ausiliari;
f) escludere dall'abrogazione dell'articolo 6
della legge n. 11 del 1998 il comma 1-bis (aggiunto
dall'articolo 1 della legge n. 446 del 1999).
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 270-bis del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis.- (Associazioni con finalità di
terrorismo anche internazionale).- Chiunque promuove,
costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza o di minaccia con
finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo
comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo
ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica
incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a
danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una
istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo
scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di
distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche
o sociali nazionali o sovranazionali"";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice
penale è inserito il seguente:
"Art. 270-ter.- (Assistenza agli associati).
- Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle associazioni indicate negli
articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata
continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto"";
i commi 3 e 4 sono soppressi;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. All'articolo 7, primo comma, n. 1), del codice
penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello
Stato" è aggiunta la seguente: "italiano"";
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418,
primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o
fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio
o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di
comunicazione".
5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a),
n. 4), del codice di procedura penale le parole:
"270-bis secondo comma" sono soppresse";
nella rubrica, la parola: "internazionale" è
sostituita dalle seguenti: "anche internazionale".
L'articolo 2 è soppresso.
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "dall'articolo
270-quater" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 270-ter";
al comma 2, le parole: "ai delitti con finalità
di terrorismo internazionale" sono sostituite dalle
seguenti: "ai delitti con finalità di terrorismo".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "operazioni di polizia
previamente autorizzate" sono sostituite dalle seguenti:
"operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5";
al comma 2, dopo le parole: "pubblico ministero"
sono inserite le seguenti: "al più presto e
comunque";
al comma 6, le parole: "Il pubblico ministero
deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione"
sono sostituite dalle seguenti: "Il pubblico ministero
deve essere informato senza ritardo delle modalità e dei
risultati dell'operazione, nonché dei soggetti che vi abbiano
partecipato";
al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Con lo stesso decreto sono definite le forme e
le modalità per il coordinamento, a fini informativi e
operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma
4".
All'articolo 5:
al comma 1, all'alinea, le parole: "norme di
attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del
nuovo codice di procedura penale, approvato" sono
sostituite dalle seguenti: "norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate";
al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, le
parole: "di procedura penale", ovunque ricorrano, sono
soppresse;
al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che
sopravvengano elementi precedentemente non valutati";
al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i fini
investigativi. In ogni caso le notizie acquisite a seguito
dell'attività di cui al presente articolo non possono essere
menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di
deposizione né essere altrimenti divulgate";
al comma 3, le parole: "articolo 226, come
modificato" sono sostituite dalle seguenti: "articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, come sostituito".
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate
o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle
intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "n. 4, del codice di
procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "n.
4".
All'articolo 8:
al comma 1, all'alinea, le parole: "norme di
attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del
nuovo codice di procedura penale" sono sostituite dalle
seguenti: "norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale";
il comma 2 è soppresso.
All'articolo 9:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura
penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il
riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le
notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime
modalità di cui al comma 2"";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 677 del
codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo,
a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o
l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una
misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento
attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il
condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare
ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dall'articolo 161".
2-ter. E' abrogato l'articolo 65 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271".
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Competenza). - 1. La competenza
per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla
procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374