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|
|
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1. Dopo l'articolo
270-bis del codice
penale sono inseriti i
seguenti: |
1. L'articolo
270-bis del codice
penale è sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 270-ter.
(Associazioni con finalità di
terrorismo internazionale)
1.Chiunque promuove,
costituisce, organizza,
dirige, |
"Art. 270-bis.
(Associazioni con
finalità di terrorismo
ancheinternazionale)
Chiunque promuove,
costituisce, organizza,
dirige |
|
finanzia anche
indirettamente associazioni
che si propongono il
compimento all'estero, o
comunque ai danni di uno
Stato estero, di
un'istituzione o di un
organismo internazionale, di
atti di violenza su persone o
cose, con finalità di
terrorismo, è punito con la
reclusione da sette a
quindici anni. |
o finanzia
associazioni che si
propongono il compimento
di atti di violenza o di
minaccia con finalità di
terrorismo, è punito con la
reclusione da sette a
quindici anni. |
|
2. Chiunque
partecipa alle associazioni
indicate nel comma 1 è punito
con la reclusione da cinque a
dieci anni. |
Chiunque partecipa
alle associazioni di cui
al primo comma è punito
con la reclusione da cinque a
dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali. |
|
1-bis. Dopo
l'articolo 270-bis del
codice penale è inserito il
seguente: |
|
Art. 270-quater.
(Assistenza agli associati)
1. Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato o
di favoreggiamento, dà
rifugio o fornisce
ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle
associazioni indicate negli
articoli 270, 270-bis e
270-ter, è punito con
la reclusione fino a quattro
anni. |
"Art. 270-ter.
(Assistenza agli associati).
Chiunque, fuori dei casi
di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle
associazioni indicate negli
articoli 270 e
270-bis, è punito con
la reclusione fino a quattro
anni. |
|
2. La pena è
aumentata se l'ospitalità, i
mezzi di trasporto, gli
strumenti di comunicazione
sono prestati
continuativamente. |
La pena è
aumentata se l'assistenza
è prestata
continuativamente. |
|
3. Non è
punibile chi commette il
fatto in favore di un
prossimo congiunto". |
Identico". |
|
2. All'articolo 1, primo
comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole:
" aggressivi chimici" sono
inserite le seguenti:
"biologici, radioattivi". |
2. Identico. |
|
3. All'articolo
270-bis, primo comma,
del codice penale, dopo la
parola: "organizza" sono
inserite le seguenti:
"finanzia anche
indirettamente". |
Soppresso. |
|
4. All'articolo
270-bis del codice
penale, il secondo comma è
sostituito dal seguente: |
Soppresso. |
|
"Chiunque partecipa
a tali associazioni è punito
con la reclusione da cinque a
dieci anni". |
|
5. All'articolo 313,
primo comma, del codice
penale, dopo la parola: "269"
sono inserite le seguenti:
"270-ter e
270-quater con
riferimento alle ipotesi di
cui all'articolo
270-ter,". |
5. All'articolo 7,
primo comma, n. 1), del
codice penale, dopo le
parole: "delitti contro la
personalità dello Stato" è
aggiunta la seguente:
"italiano". 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione". 5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) del codice di procedura penale le parole: "270-bis secondo comma" sono soppresse. |
|
|
|
|
1. Dopo il terzo
comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, è
aggiunto il seguente: |
|
"Ai fini della
legge penale, la finalità di
terrorismo ricorre anche
quando riguarda uno Stato
estero, una istituzione od
organismo internazionale". |
|
2. All'articolo 407,
comma 2, lettera a), n.
4), del codice di procedura
penale, dopo la parola:
"terrorismo" sono inserite le
seguenti: "anche
internazionale". |
|
3. All'articolo
380, comma 2, lettera i),
del codice di procedura
penale, dopo la parola:
"terrorismo" sono inserite le
seguenti: "anche
internazionale". |
|
|
|
|
1. Nei procedimenti per
i delitti previsti
dall'articolo 270-quater
del codice penale e per i
delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a),
numero 4), del codice di
procedura penale, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
1. Nei procedimenti per
i delitti previsti
dall'articolo 270-ter
del codice penale e per i
delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a),
numero 4), del codice di
procedura penale, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
|
2. All'articolo
25-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, dopo le
parole: "procedura penale"
sono inserite le seguenti:
"ovvero ai delitti con
finalità di terrorismo
internazionale". |
2. All'articolo
25-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, dopo le
parole: "procedura penale"
sono inserite le seguenti:
"ovvero ai delitti con
finalità di
terrorismo". |
|
|
|
|
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia
giudiziaria che nel corso di
specifiche operazioni di
polizia previamente
autorizzate, al solo fine di
acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti commessi
con finalità di terrorismo
anche internazionale per cui
procedono, anche
indirettamente acquistano,
ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi,
documenti, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per
commettere il reato, o
altrimenti ostacolano
l'individuazione della
provenienza o ne consentono
l'impiego. |
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia
giudiziaria che nel corso di
specifiche operazioni di
polizia disposte ai sensi
del comma 5, al solo fine
di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti
commessi con finalità di
terrorismo anche
internazionale per cui
procedono, anche
indirettamente acquistano,
ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi,
documenti, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per
commettere il reato, o
altrimenti ostacolano
l'individuazione della
provenienza o ne consentono
l'impiego. |
|
2. Per le stesse
indagini di cui al comma 1,
gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono
utilizzare indicazioni di
copertura anche per attivare
o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone
il pubblico ministero entro
le 48 ore successive
all'inizio delle attività. |
2. Per le stesse
indagini di cui al comma 1,
gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono
utilizzare indicazioni di
copertura anche per attivare
o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone
il pubblico ministero al
più presto e comunque
entro le 48 ore successive
all'inizio delle attività. |
|
3. Nei procedimenti
per i delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4),
del codice di procedura
penale, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10
del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172. |
3. Identico. |
|
4. Le operazioni
indicate nei commi 1 e 2 sono
effettuate dagli ufficiali di
polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia
di Stato e dell'Arma dei
Carabinieri specializzati
nell'attività di contrasto al
terrorismo e all'eversione e
della Guardia di finanza
competenti nelle attività di
contrasto al finanziamento
del terrorismo anche
internazionale. |
4. Identico. |
|
5. L'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi 1
e 2 è disposta, secondo
l'appartenenza del personale
di polizia giudiziaria, dal
Capo della Polizia o dal
Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri o della
Guardia di finanza per le
attribuzioni inerenti ai
propri compiti istituzionali,
ovvero, per loro delega,
rispettivamente dal questore
o dal responsabile di livello
provinciale dell'organismo di
appartenenza, ai quali deve
essere data immediata
comunicazione dell'esito
della operazione. |
5. Identico. |
|
6. L'organo che
dispone l'esecuzione
dell'operazione deve dare
preventiva comunicazione al
pubblico ministero competente
per le indagini, indicando,
quando richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione.
Il pubblico ministero deve
essere informato altresì dei
risultati dell'operazione. |
6. L'organo che
dispone l'esecuzione
dell'operazione deve dare
preventiva comunicazione al
pubblico ministero competente
per le indagini, indicando,
quando richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione.
Il pubblico ministero deve
essere informato senza
ritardo delle modalità e dei
risultati dell'operazione,
nonché dei soggetti che vi
abbiano partecipato. |
|
7. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono
avvalersi di ausiliari, ai
quali si estende la causa di
non punibilità di cui al
comma 1. Per l'esecuzione
delle operazioni può essere
autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed
immobili, nonché di documenti
di copertura secondo le
modalità stabilite con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia e
con gli altri Ministri
interessati. Con lo stesso
decreto sono stabilite le
disposizioni per il
coordinamento operativo ed
informativo delle Forze di
polizia, anche in relazione a
specifiche esigenze
investigative. |
7. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono
avvalersi di ausiliari, ai
quali si estende la causa di
non punibilità di cui al
comma 1. Per l'esecuzione
delle operazioni può essere
autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed
immobili, nonché di documenti
di copertura secondo le
modalità stabilite con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia e
con gli altri Ministri
interessati. Con lo stesso
decreto sono definite le
forme e le modalità per il
coordinamento, a fini
informativi e operativi, tra
gli organismi investigativi
di cui al comma 4. |
|
|
|
|
1. L'articolo 226 delle
norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie
e regolamentari, del
nuovo codice di
procedura penale, approvato
con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente: |
1. L'articolo 226 delle
norme di attuazione, di
coordinamento e
transitorie del codice di
procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, è sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 226.
(Intercettazione e
controlli sulle comunicazioni
a fini di prevenzione). 1.
Il Ministro dell'interno
o, su sua delega, i
responsabili dei Servizi
centrali di cui all'articolo
12 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché
il questore o il comandante
provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza,
richiedono al procuratore
della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del
distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a
controllo ovvero, nel caso
non sia determinabile, del
distretto in cui sono emerse
le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione
all'intercettazione di
comunicazioni o
conversazioni, anche per via
telematica, quando sia
necessario per l'acquisizione
di notizie concernenti la
prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4 e 51,
comma 3-bis, del codice
di procedura penale. Il
Ministro dell'interno può
altresì delegare il Direttore
della direzione investigativa
antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del
codice di procedura
penale. |
"Art. 226.
(Intercettazione e
controlli sulle comunicazioni
a fini di prevenzione). 1.
Il Ministro dell'interno
o, su sua delega, i
responsabili dei Servizi
centrali di cui all'articolo
12 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché
il questore o il comandante
provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza,
richiedono al procuratore
della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del
distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a
controllo ovvero, nel caso
non sia determinabile, del
distretto in cui sono emerse
le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione
all'intercettazione di
comunicazioni o
conversazioni, anche per via
telematica, quando sia
necessario per l'acquisizione
di notizie concernenti la
prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4 e 51,
comma 3-bis, del
codice. Il Ministro
dell'interno può altresì
delegare il Direttore della
direzione investigativa
antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del
codice. |
|
2. Il
procuratore della Repubblica,
ove ritenga fondati i
sospetti che giustifichino
l'attività di prevenzione,
autorizza l'intercettazione
per la durata massima di
giorni quaranta, prorogabile
una sola volta per giorni
venti. |
2. Il
procuratore della Repubblica,
ove ritenga fondati i
sospetti che giustifichino
l'attività di prevenzione,
autorizza l'intercettazione
per la durata massima di
giorni quaranta, prorogabile
una sola volta per giorni
venti, salvo che
sopravvengano elementi
precedentemente non
valutati. |
|
3. Delle
operazioni svolte e dei
contenuti intercettati è
redatto verbale sintetico
che, unitamente ai supporti
utilizzati, è depositato
presso il procuratore che ha
autorizzato le attività entro
cinque giorni dal termine
delle stesse. Il procuratore,
verificata la conformità
delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone
l'immediata distruzione dei
supporti e dei verbali. |
3. Identico. |
|
4. Con le
modalità e nei casi di cui ai
commi 1 e 3, può essere
autorizzato il tracciamento
delle comunicazioni
telefoniche e telematiche,
nonché l'acquisizione dei
dati esterni relativi alle
comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e
l'acquisizione di ogni altra
informazione utile in
possesso degli operatori di
telecomunicazioni. |
4. Identico. |
|
5. In ogni caso
gli elementi acquisiti
attraverso le attività
preventive non possono essere
utilizzati nel procedimento
penale". |
5. In ogni caso
gli elementi acquisiti
attraverso le attività
preventive non possono essere
utilizzati nel procedimento
penale, fatti salvi i fini
investigativi. In ogni caso
le notizie acquisite a
seguito dell'attività di cui
al presente articolo non
possono essere menzionate in
atti di indagine né
costituire oggetto di
deposizione né essere
altrimenti divulgate". |
|
2. E' abrogata ogni
altra disposizione
concernente le
intercettazioni
preventive. |
2. Identico. |
|
3. Le intercettazioni
di comunicazioni telefoniche
e telematiche di cui
all'articolo 226, come
modificato dal comma 1, sono
eseguite con impianti
installati presso la procura
della Repubblica o presso
altre |
3. Le intercettazioni
di comunicazioni telefoniche
e telematiche di cui
all'articolo 226 delle
norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, come
sostituito dal comma |
|
idonee strutture
individuate dal procuratore
che concede
l'autorizzazione. |
1, sono eseguite con
impianti installati presso la
procura della Repubblica o
presso altre idonee strutture
individuate dal procuratore
che concede
l'autorizzazione. |
|
3-bis. Chiunque
divulga a persone non
autorizzate o pubblica, anche
solo parzialmente, il
contenuto delle
intercettazioni di cui
all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, come sostituito dal
comma 1, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni. |
|
|
|
|
1. Al comma 3-bis
dell'articolo 295 del codice
di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4,
del codice di procedura
penale". |
1. Al comma 3-bis
dell'articolo 295 del codice
di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4". |
|
|
|
|
1. All'articolo 18,
primo comma, n. 1), della
legge 22 maggio 1975, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché alla
commissione dei reati con
finalità di terrorismo anche
internazionale". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Alle norme di
attuazione, di coordinamento,
transitorie e
regolamentari, del
nuovo codice di
procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Alle norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del
codice di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a) all'articolo
146-bis, comma 1, dopo
le parole: "nell'articolo 51,
comma 3-bis," sono
inserite le seguenti: "nonché
nell'articolo 407, comma 2),
lettera a), numero
4"; |
a) identica; |
|
b) all'articolo
147-bis, comma 3,
lettera a), dopo le
parole: "dall'articolo 51,
comma 3-bis", sono
inserite le seguenti: "nonché
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero
4"; |
b) identica; |
|
c)
all'articolo 147-bis
la lettera c) del comma
3 è sostituita dalla
seguente: |
c)
identica. |
|
"c) quando
nell'ambito di un processo
per taluno dei delitti
previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, o
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4,
del codice devono essere
esaminate le persone indicate
dall'articolo 210 del codice
nei cui confronti si procede
per uno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma
3-bis o dall'articolo
407, comma 2, lettera
a), numero 4, del
codice, anche se vi è stata
separazione dei
procedimenti". |
|
2. E' abrogato
l'articolo 6 della legge 7
gennaio 1998, n. 11, come
modificato dall'articolo 12
del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4. |
Soppresso. |
|
|
|
|
1. All'articolo 148,
comma 2, del codice di
procedura penale le parole:
"e negli altri casi di
assoluta urgenza" sono
soppresse. |
1. Identico. |
|
1-bis.
All'articolo 148 del codice
di procedura penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti
commi: "2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2". |
|
2. All'articolo 149,
comma 1, del codice di
procedura penale le parole:
"o della polizia giudiziaria"
sono soppresse. |
2. Identico. |
|
2-bis. Dopo
il comma 2 dell'articolo 677
del codice di procedura
penale è aggiunto il
seguente: "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161". 2-ter. E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, la
somma assegnata al capitolo
1249 dello stato di
previsione del Ministero
dell'interno per il 2001, ai
sensi della legge 26 febbraio
1992, n. 212, concernente
collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e
orientale, può essere
ripartita, in termini di
competenza e di cassa, anche
tra gli altri centri di
responsabilità amministrativa
del Ministero
dell'interno. |
Identico. |
|
1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |