XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1784-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1784,

              rilevato che il decreto-legge in esame, con le modificazioni apportate dal Senato, presenta profili di disomogeneità, contenendo una molteplicità di disposizioni attinenti alla materia della protezione civile ma ispirate a diverse finalità;

              constatato che al fine di procedere al coordinamento con la legislazione vigente il decreto-legge in esame utilizza diverse opzioni - ricorrendo sia alla novellazione, sia all'introduzione di discipline autonome ed aggiuntive rispetto a quelle vigenti, sia rimettendo all'interprete il compito di coordinare la legislazione vigente con le nuove disposizioni - non tutte egualmente soddisfacenti;

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 6, ove si stabilisce "resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8", dovrebbe valutarsi che non essendo l'articolo 8 abrogato da alcuna disposizione vigente sarebbe più opportuno far ricorso alla locuzione "sono o restano abrogati gli articoli ...";
          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 5-ter, comma 2, dopo la norma di copertura finanziaria a carico del Fondo speciale di conto capitale, dovrebbe essere inserita la rituale clausola che autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;

              all'articolo 6-bis, comma 1, al fine di evitare difficoltà in sede di attuazione, dovrebbero essere individuati in modo specifico i soggetti tenuti a trasmettere la documentazione, e i requisiti della documentazione stessa;
              all'articolo 6-bis, comma 2, dovrebbe essere meglio indicata quale sia la data da prendere in considerazione come "data del finanziamento";

              all'articolo 6-bis, comma 3, andrebbe indicato con più precisione a quali importi la disposizione in questione faccia riferimento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, nonché gli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, per quanto di competenza e con particolare riferimento all'articolo 2-bis,

              nel presupposto che non siano pregiudicate le esigenze delle Forze armate,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

              esaminato il disegno di legge n. 1784 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile",

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
              con la seguente osservazione:

              all'articolo 2, comma 1, del testo del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nella novella al decreto legislativo n. 303 del 1999, la precisazione che le funzioni del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali sono trasferite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, fatta eccezione per il Servizio sismico nazionale, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame.



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