XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1784-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1784,
rilevato che il decreto-legge in esame, con le
modificazioni apportate dal Senato, presenta profili di
disomogeneità, contenendo una molteplicità di disposizioni
attinenti alla materia della protezione civile ma ispirate a
diverse finalità;
constatato che al fine di procedere al coordinamento
con la legislazione vigente il decreto-legge in esame utilizza
diverse opzioni - ricorrendo sia alla novellazione, sia
all'introduzione di discipline autonome ed aggiuntive rispetto
a quelle vigenti, sia rimettendo all'interprete il compito di
coordinare la legislazione vigente con le nuove disposizioni -
non tutte egualmente soddisfacenti;
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6, ove si stabilisce "resta ferma
l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8", dovrebbe valutarsi
che non essendo l'articolo 8 abrogato da alcuna disposizione
vigente sarebbe più opportuno far ricorso alla locuzione "sono
o restano abrogati gli articoli ...";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 5-ter, comma 2, dopo la norma di
copertura finanziaria a carico del Fondo speciale di conto
capitale, dovrebbe essere inserita la rituale clausola che
autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;
all'articolo 6-bis, comma 1, al fine di evitare
difficoltà in sede di attuazione, dovrebbero essere
individuati in modo specifico i soggetti tenuti a trasmettere
la documentazione, e i requisiti della documentazione
stessa;
all'articolo 6-bis, comma 2, dovrebbe essere
meglio indicata quale sia la data da prendere in
considerazione come "data del finanziamento";
all'articolo 6-bis, comma 3, andrebbe indicato
con più precisione a quali importi la disposizione in
questione faccia riferimento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, nonché gli
emendamenti approvati presso la Commissione di merito, per
quanto di competenza e con particolare riferimento
all'articolo 2-bis,
nel presupposto che non siano pregiudicate le esigenze
delle Forze armate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,
esaminato il disegno di legge n. 1784 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile",
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, del testo del decreto-legge,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire,
nella novella al decreto legislativo n. 303 del 1999, la
precisazione che le funzioni del Dipartimento per i Servizi
tecnici nazionali sono trasferite all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, fatta
eccezione per il Servizio sismico nazionale, secondo quanto
previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto-legge
in esame.