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1. Il decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343,
recante disposizioni urgenti
per assicurare il
coordinamento operativo delle
strutture preposte alle
attività di protezione
civile, è convertito in legge
con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. |
Identico. |
|
2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
|
MODIFICAZIONI APPORTATE
|
MODIFICAZIONI APPORTATE
|
|
All'articolo 1, comma
1: all'alinea, dopo le parole:"decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,", sono inserite le seguenti:"e successive modificazioni,"; alla lettera c), dopo le parole: "difesa civile,", sono inserite le seguenti: "politiche di"; alla lettera e), sono soppresse le seguenti parole:"del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,"; alla lettera f), sono soppresse le seguenti parole:"del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,"; è soppressa la lettera g). |
Identico. |
|
L'articolo 2 è
sostituito dal seguente: |
L'articolo 2 è
sostituito dal seguente: |
|
"Art. 2. -
(Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303). - 1. Il comma 6
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, è sostituito dal
seguente: |
"Art. 2. -
(Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303). - 1. Il comma 6
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, è sostituito dal
seguente: |
|
"6. A decorrere
dalla data di cui al comma 3,
o dalla diversa data indicata
in sede di riordino dei
Ministeri, sono trasferite,
con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed
umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni
del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali
della Presidenza del
Consiglio dei ministri, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive
modificazioni". |
"6. A decorrere
dalla data di cui al comma 3,
o dalla diversa data indicata
in sede di riordino dei
Ministeri, sono trasferite,
con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed
umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni
del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali
della Presidenza del
Consiglio dei ministri,
fatta eccezione per le
funzioni del Servizio sismico
nazionale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni". |
|
2. Il Dipartimento
della protezione civile si
avvale, per i propri compiti,
della collaborazione
dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici sulla
base di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n.
241.". |
2.
Identico". |
|
Dopo l'articolo 2,
è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Disposizioni relative al servizio di leva nelle regioni colpite da calamità naturali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, e all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche ai soggetti interessati al servizio di leva per l'anno 2002.". |
Identico. |
|
All'articolo 3, dopo
il comma 1 è inserito il
seguente: "1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri." |
|
L'articolo 4 è
soppresso. |
Identico. |
|
All'articolo 5: |
All'articolo 5: |
|
al comma 1, dopo
la parola: "delegato,"
sono inserite le seguenti:
"determina le politiche di
protezione civile, detiene i
poteri di ordinanza in
materia di protezione
civile," e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"Per le finalità di cui al
presente comma, è istituito
presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un
Comitato paritetico
Stato-regioni-enti locali,
nel cui ambito la Conferenza
unificata, istituita dal
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, designa i
propri rappresentanti. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono emanate le
norme per la composizione e
il funzionamento del
Comitato."; |
al comma 1, dopo
le parole: "Il Presidente
del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro" sono
inserite le seguenti:
"dell'interno"; dopo la
parola: "delegato,"
sono inserite le seguenti:
"determina le politiche di
protezione civile, detiene i
poteri di ordinanza in
materia di protezione
civile," e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"Per le finalità di cui al
presente comma, è istituito
presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un
Comitato paritetico
Stato-regioni-enti locali,
nel cui ambito la Conferenza
unificata, istituita dal
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, designa i
propri rappresentanti. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono emanate le
norme per la composizione e
il funzionamento del
Comitato."; |
|
al comma 2, dopo le
parole: "il Presidente del
Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro" sono
inserite le seguenti:
"dell'interno"; |
|
al comma 3, sono
soppresse le parole:"il
Servizio idrografico e
mareografico,"; |
identico; |
|
dopo il comma 3,
sono inseriti i
seguenti: |
dopo il comma 3,
sono inseriti i
seguenti: |
| "3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva |
"3-bis.
Identico. |
|
tecnico-scientifica e
propositiva in materia di
previsione e prevenzione
delle varie situazioni di
rischio; è presieduta dal
Capo del Dipartimento della
protezione civile ed è
composta da un docente
universitario esperto in
problemi di protezione civile
con funzioni di
vicepresidente, che
sostituisce il presidente in
caso di assenza o
impedimento, da esperti nei
vari settori di rischio, da
due esperti designati
dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici e da
due esperti designati dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
3-ter. Il
Comitato operativo della
protezione civile, che si
riunisce presso il
Dipartimento della protezione
civile, assicura la direzione
unitaria e il coordinamento
delle attività di emergenza,
stabilendo gli interventi di
tutte le amministrazioni e
enti interessati al soccorso.
E' presieduto dal Capo del
Dipartimento della protezione
civile e composto da tre
rappresentanti del
Dipartimento stesso, da un
rappresentante per ciascuna
delle strutture operative
nazionali di cui all'articolo
11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, non confluite
nel Dipartimento e che sono
tenute a concorrere all'opera
di soccorso, e da due
rappresentanti designati
dalle regioni. Alle riunioni
del Comitato possono essere
invitate autorità regionali e
locali di protezione civile
interessate a specifiche
emergenze nonché
rappresentanti di altri enti
o amministrazioni. I
componenti del Comitato
rappresentanti dei Ministeri,
su delega dei rispettivi
Ministri, riassumono ed
esplicano con poteri
decisionali, ciascuno
nell'ambito delle
amministrazioni di
appartenenza ed altresì nei
confronti di enti, aziende
autonome e amministrazioni
controllati o vigilati, tutte
le facoltà e competenze in
ordine all'azione da svolgere
ai fini di protezione civile
e rappresentano, in seno al
Comitato, l'amministrazione
di appartenenza nel suo
complesso. |
3-ter.
Identico. |
|
3-quater. La
Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione
dei grandi rischi e il
Comitato operativo della
protezione civile sono
costituiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero del Ministro
da lui delegato, da emanare
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto; con il medesimo
decreto sono stabilite le
relative modalità
organizzative e di
funzionamento."; |
3-quater. La
Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione
dei grandi rischi e il
Comitato operativo della
protezione civile sono
costituiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero del Ministro
dell'interno da lui
delegato, da emanare entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto; con il medesimo
decreto sono stabilite le
relative modalità
organizzative e di
funzionamento."; |
|
al comma 4, dopo le
parole: "di intesa con le
regioni e gli enti locali"
sono aggiunte le seguenti:
"nonché l'attività di
informazione alle popolazioni
interessate, per gli scenari
nazionali; l'attività
tecnico-operativa, volta ad
assicurare i primi
interventi, effettuati in
concorso con le regioni e da
queste in raccordo con i
prefetti, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e l'attività di
formazione in materia di
protezione civile, in
raccordo con le regioni"; |
al comma 4, dopo
le parole: "Il Presidente
del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro" sono
inserite le seguenti:
"dell'interno"; dopo le
parole: "di intesa con le
regioni e gli enti locali"
sono aggiunte le seguenti:
"nonché l'attività di
informazione alle popolazioni
interessate, per gli scenari
nazionali; l'attività
tecnico-operativa, volta ad
assicurare i primi
interventi, effettuati in
concorso con le regioni e da
queste in raccordo con i
prefetti, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e l'attività di
formazione in materia di
protezione civile, in
raccordo con le regioni"; |
|
dopo il comma 4,
sono inseriti i
seguenti: |
dopo il comma 4,
sono inseriti i
seguenti: |
|
"4-bis. Il
Dipartimento della protezione
civile, d'intesa con le
regioni, definisce, in sede
locale e sulla base dei piani
d'emergenza, gli interventi e
la struttura organizzativa
necessari per fronteggiare
gli eventi calamitosi da
coordinare con il prefetto
anche per gli aspetti
dell'ordine e della sicurezza
pubblica. |
"4-bis.
Identico. |
|
4-ter. Il
Dipartimento della protezione
civile svolge compiti
relativi alla formulazione
degli indirizzi e dei criteri
generali, di cui all'articolo
107, comma 1, lettere a)
e f) n. 1, e
all'articolo 93, comma 1,
lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, da sottoporre al
Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero al Ministro
da lui delegato per
l'approvazione del Consiglio
dei ministri nonché quelli
relativi alle attività,
connesse agli eventi
calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge
24 febbraio 1992, n. 225,
concernenti la
predisposizione di ordinanze,
di cui all'articolo 5, commi
2 e 3, della medesima legge,
da emanarsi dal Presidente
del Consiglio dei ministri
ovvero dal Ministro da lui
delegato."; |
4-ter. Il
Dipartimento della protezione
civile svolge compiti
relativi alla formulazione
degli indirizzi e dei criteri
generali, di cui all'articolo
107, comma 1, lettere a)
e f) n. 1, e
all'articolo 93, comma 1,
lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, da sottoporre al
Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero al Ministro
dell'interno da lui
delegato per l'approvazione
del Consiglio dei ministri
nonché quelli relativi alle
attività, connesse agli
eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge
24 febbraio 1992, n. 225,
concernenti la
predisposizione di ordinanze,
di cui all'articolo 5, commi
2 e 3, della medesima legge,
da emanarsi dal Presidente
del Consiglio dei ministri
ovvero dal Ministro
dell'interno da lui
delegato."; |
|
al comma 5, ultimo
periodo, le parole:"ove
necessario, invita" sono
sostituite dalle seguenti:
"per assumere in relazione
alle situazioni di emergenza
le determinazioni di
competenza in materia di
ordine e sicurezza pubblica,
ove necessario invita"; |
al comma 5,
primo periodo, dopo le
parole: "del Presidente
del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro" sono
inserite le seguenti:
"dell'interno";
all'ultimo periodo, le
parole:"ove necessario,
invita" sono sostituite
dalle seguenti:"per
assumere in relazione alle
situazioni di emergenza le
determinazioni di competenza
in materia di ordine e
sicurezza pubblica, ove
necessario invita"; |
|
al comma 6, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Tale subentro è
condizionato agli esiti del
riscontro contabile e
amministrativo, da
effettuarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto. Quando l'esito del
riscontro è negativo, il
rapporto è estinto senza
ulteriori oneri per lo Stato.
Ferme restando le
attribuzioni rispettivamente
stabilite dagli articoli 107
e 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e le
competenze e attribuzioni
delle regioni a statuto
speciale e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, i compiti attribuiti
dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300,
all'Agenzia di protezione
civile sono assegnati al
Dipartimento della protezione
civile.". |
identico. |
|
Dopo l'articolo 5,
sono inseriti i
seguenti: |
Dopo l'articolo 5,
sono inseriti i
seguenti: |
| "Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). - 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, |
"Art. 5-bis. -
(Disposizioni concernenti il
Dipartimento della protezione
civile). - 1.
Identico. |
|
oltre all'istituzione
dell'ufficio del Vice Capo
Dipartimento, sono definite
le misure organizzative
conseguenti alla specificità
delle nuove competenze
attribuite al Dipartimento.
Ai dirigenti ai quali, in
conseguenza della
riorganizzazione, non sia
confermato l'incarico svolto
in precedenza, è attribuito
un incarico di studio di pari
durata e con il mantenimento
del precedente trattamento
economico. |
|
2. Il Capo del
Dipartimento della protezione
civile può prorogare i
contratti a tempo determinato
di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, ovvero
stipularne di nuovi nel
limite dell'autorizzazione di
spesa di cui allo stesso
comma. E' abrogato il comma
1-bis dello stesso
articolo 7. |
2.
Identico. |
|
3. Le regioni,
le province autonome e le
autorità di bacino
interregionali che, alla data
di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto, si
avvalgono di personale con
rapporto di lavoro a tempo
determinato assunto, ai sensi
del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, nonché
ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, tramite
procedure selettive, possono
procedere alla trasformazione
del predetto rapporto di
lavoro a tempo determinato in
rapporto a tempo
indeterminato, nel rispetto
delle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 1,
lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la copertura di
corrispondenti posti vacanti
nelle dotazioni organiche
adeguando, se necessario, il
programma triennale di
fabbisogno di
personale. |
|
3. Al fine di
consentire il conseguimento
degli obiettivi derivanti
dalle nuove competenze
attribuite dal presente
decreto al Dipartimento della
protezione civile, gli
incarichi di direzione degli
uffici di livello
dirigenziale sono conferiti
con contratto a tempo
determinato, per non più di
quattro unità in deroga al
limite previsto dall'articolo
19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165. La relativa maggiore
spesa è compensata rendendo
indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di
incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul
piano finanziario. |
4.
Identico. |
|
4. Le
disposizioni di cui
all'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, si
applicano anche con
riferimento alla
dichiarazione dei grandi
eventi rientranti nella
competenza del Dipartimento
della protezione civile e
diversi da quelli per i quali
si rende necessaria la
delibera dello stato di
emergenza. |
5.
Identico. |
|
5. Al fine di
assicurare l'efficienza e
l'economicità della gestione
relativamente agli obiettivi
derivanti dalle nuove
competenze attribuite al
Dipartimento della protezione
civile ai sensi del presente
decreto, possono essere
risolti, se ne viene
riscontrata la non
corrispondenza agli obiettivi
indicati, i contratti già in
essere, senza oneri a carico
dello Stato. |
6. Identico. |
| 6. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti |
7. Identico. |
|
nella legislazione
vigente, si intendono rivolti
al Dipartimento della
protezione civile. |
|
Art. 5-ter. -
(Strutture logistiche della
Direzione generale della
protezione civile e dei
servizi antincendi del
Ministero dell'interno). -
1. Per consentire una più
adeguata organizzazione
strumentale, finalizzata
all'accrescimento della
capacità operativa, anche nel
settore della difesa civile,
il Ministero dell'interno è
autorizzato a varare, nei
limiti delle risorse di cui
al comma 2, un piano
straordinario di interventi
per la manutenzione
straordinaria degli edifici
sede delle attività del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, nonché delle strutture
afferenti alla difesa
civile. |
Art. 5-ter. -
(Strutture logistiche della
Direzione generale della
protezione civile e dei
servizi antincendi del
Ministero dell'interno). -
Identico. |
|
2. All'onere
derivante dall'applicazione
del comma 1, pari a lire 27
miliardi per il 2001, si
provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno. |
|
Art. 5-quater. -
(Modificazioni alla legge 10
agosto 2000, n. 246). - 1.
Il comma 6 dell'articolo 1
della legge 10 agosto 2000,
n. 246, è sostituito dal
seguente: |
Art. 5-quater. -
(Modificazioni alla legge 10
agosto 2000, n. 246). -
Identico. |
|
"6. Alla copertura delle
vacanze di organico nel Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco si può provvedere, in
caso di specifica richiesta
da parte degli interessati,
anche mediante mobilità degli
appartenenti ai corpi
permanenti dei vigili del
fuoco di Trento, di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta,
previo assenso
dell'amministrazione autonoma
di provenienza."". |
|
Dopo l'articolo 6, è
inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 6, è
inserito il seguente: |
|
"Art. 6-bis. -
(Disposizioni concernenti il
Fondo per la protezione
civile). - 1. Il
Dipartimento della protezione
civile predispone entro il 31
gennaio 2002 un quadro
analitico dello stato di
attuazione degli interventi
di protezione civile disposti
a decorrere dal 1^ gennaio
1995 ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, con oneri a qualunque
titolo posti a carico del
Fondo per la protezione
civile. A tal fine i soggetti
destinatari dei finanziamenti
trasmettono al Dipartimento,
entro il 31 dicembre 2001, i
necessari elementi di
informazione. |
"Art. 6-bis. -
(Disposizioni concernenti il
Fondo per la protezione
civile). - 1.
Identico. |
| 2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del | 2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge |
|
presente decreto sia
decorso un triennio dalla
data del finanziamento senza
che siano stati perfezionati
i relativi contratti di
aggiudicazione. I soggetti
destinatari dei predetti
finanziamenti versano le
somme eventualmente ricevute
al Fondo per la protezione
civile, entro il 31 gennaio
2002. |
di conversione del
presente decreto sia decorso
un triennio dalla data del
finanziamento senza che siano
stati perfezionati i relativi
contratti di aggiudicazione.
I soggetti destinatari dei
predetti finanziamenti
versano le somme
eventualmente ricevute al
Fondo per la protezione
civile, entro il 31 gennaio
2002. |
|
3. Gli importi
derivanti da economie e
ribassi d'asta relativi a
contratti stipulati sulla
base di finanziamenti posti a
carico del Fondo per la
protezione civile, non
utilizzati alla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono versati al
Fondo entro trenta giorni
decorrenti dal 1^ gennaio
2002.". |
3.
Identico.". |
|
All'articolo 7, comma
1, sono soppresse le parole:
"ed integrazioni". |
Identico. |
|
Dopo l'articolo 7, è
inserito il seguente: |
Identico. |
|
"Art. 7-bis. -
(Informazioni di pubblica
utilità). - 1. Al fine di
garantire l'acquisizione di
una compiuta e tempestiva
informazione in ordine a
tutti gli eventi di interesse
del Dipartimento della
protezione civile, il
Dipartimento stesso realizza
un programma informativo
nazionale di pubblica
utilità. |
|
2. Il Ministero
delle comunicazioni, per
assicurare la necessaria
operatività al programma di
cui al comma 1, provvede ad
assegnare al Dipartimento
della protezione civile una
frequenza radio nazionale in
modulazione di frequenza. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse. 4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.". |
|
Al titolo, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per
migliorare le strutture
logistiche nel settore della
difesa civile". |
Identico. |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |
Pareri |