XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1700-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1700;

              rilevato che il decreto-legge, come si evince dal titolo dello stesso, contiene norme relative a tre settori di intervento distinti e che, in conseguenza di ciò, il contenuto dello stesso presenta forti caratteri di disomogeneità,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 1, si verifichi se la relativa disposizione sia effettivamente di interpretazione autentica e non introduca un nuovo dettato normativo, come parrebbe desumersi anche dal tenore del comma 2 che limita temporalmente l'efficacia della disposizione in questione. Si ricorda peraltro che la legge 8 agosto 1995, n. 335, su cui la norma interviene, è assistita da una clausola che stabilisce che le modificazioni delle sue disposizioni devono essere espresse (articolo 1, comma 2, secondo periodo).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1700 recante conversione in legge del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355 recante Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune provincie della regione siciliana;

              ritenuto che, per ragioni di coordinamento normativo, l'articolo 1 potrebbe essere meglio configurato come modifica al decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001;

              ritenuto che, per ragioni di coordinamento normativo, potrebbe risultare utile una disciplina di coordinamento tra l'articolo 3 del presente decreto legge che fissa al 28 dicembre del 2001 il termine per il pagamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi dai soggetti interessati dal provvedimento stesso e il disposto dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, che fissa al 28 dicembre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato articolando le scadenze per alcuni tributi nel periodo 27-31 dicembre;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il termine della proroga disposta dall'articolo 3 con i termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 350 del 2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in modo da assicurare che i pagamenti dovuti dai contribuenti beneficiari della proroga possano effettivamente avvenire nell'esercizio finanziario 2001.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1700, di conversione in legge del decreto-legge 355/01 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana;

              condivisa la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 2001 i termini di pagamento utili per la regolarizzazione tributaria e contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in talune province della regione Siciliana;

              rilevata l'opportunità di chiarire le modalità di coordinamento della proroga dei termini di cui all'articolo 3 del decreto legge con le modalità di versamento dell'acconto IVA e la chiusura anticipata al 28 dicembre 2001 dell'esercizio finanziario 2001 da parte della tesoreria dello Stato previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 350 del 2001 recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere disposizioni dirette a consentire l'adempimento agevolato degli obblighi tributari e contributivi di cui all'articolo 3 del decreto legge, al fine di risolvere definitivamente le situazioni pendenti, ovvero di prorogare per un periodo congruo i termini per la regolarizzazione tributaria e contributiva di cui al medesimo articolo 3;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una ulteriore proroga dei termini di pagamento utili per la regolarizzazione tributaria e contributiva a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.



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