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Disposizioni urgenti in
materia di lavoro
supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale e di
opzione sui sistemi di
liquidazione delle pensioni,
nonché di regolarizzazione di
adempimenti tributari e
contributivi per i soggetti
colpiti dal sisma del 13 e
del 16 dicembre 1990 in
talune province della regione
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinché le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonché di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno già esercitato la predetta opzione; |
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Ritenuta, altresì, la
straordinaria necessità ed
urgenza di regolarizzare gli
adempimenti tributari e
contributivi per i soggetti
colpiti dal sisma del 13 e
del 16 dicembre 1990 in
talune province della regione
siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze; |
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il seguente |
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1. All'articolo 1,
comma 1, lettera b),
numero 6), del decreto
legislativo 26 febbraio 2001,
n.100, le parole: "comunque
non oltre il 30 settembre
2001" sono sostituite dalle
seguenti: "comunque non oltre
il 30 settembre 2002". |
1. All'articolo 3,
comma 15, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, come modificato
dall'articolo 1, comma
1, lettera b),numero
6), del decreto legislativo
26 febbraio 2001, n.100, le
parole: "comunque non oltre
il 30 settembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"comunque non oltre il 30
settembre 2002". |
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1. L'articolo 1,
comma 23, secondo periodo,
della legge 8 agosto 1995,
n.335, si interpreta nel
senso che l'opzione ivi
prevista è concessa
limitatamente ai lavoratori
di cui al comma 12 del
predetto articolo 1 che
abbiano maturato un'anzianità
contributiva pari o superiore
a quindici anni, di cui
almeno cinque nel sistema
contributivo. |
Identico. |
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2. La liquidazione
del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole
del sistema contributivo è
comunque concessa a coloro
che abbiano esercitato il
diritto di opzione entro la
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
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1. Nell'articolo 138,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n.388, le
parole: "entro il 30
settembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il 28 dicembre
2001". |
1. Nell'articolo 138,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole: "entro il 30
settembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il 27 dicembre
2001". |
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