XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1574 - 2131 - 2900-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n.
1574 e abb.,
constatato che il provvedimento mira ad introdurre
sensibili modifiche alla normativa vigente in materia di
nautica da diporto, provvedendo a novellare la legge n. 50 del
1971 (Norme sulla navigazione da diporto), il codice della
navigazione, il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1996,
n. 647 (Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per
assicurare taluni collegamenti aerei);
rilevato che all'articolo 6 viene prevista una delega al
Governo per l'adozione di un testo unico che riordini le
disposizioni legislative in materia;
premesso che le disposizioni del provvedimento
intervengono in materia di nautica da diporto, con l'eccezione
dell'articolo 10, che riguarda le unità navali storiche,
disciplinando i casi in cui esse possano considerarsi bene
culturale, dell'articolo 12-ter, il quale stabilisce che
le azioni emesse da società concessionarie di porti non
costituiscono strumento finanziario, e dell'articolo
13-bis, che interviene in materia di sgravi contributivi
per le imprese armatrici;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 12-bis, sia riformulato il comma 8, che
modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in contrasto con quanto
disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 laddove
vieta di intervenire con fonti di rango primario per
modificare fonti secondarie al fine di non creare un
differente grado di resistenza di queste rispetto ad eventuali
modifiche successive (punto 3, lettera e);
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
agli articoli 12-bis e 13-bis (entrambi
rubricati "disposizioni varie") si ripartiscano in più
articoli distinti, ed omogenei per materie, le relative
disposizioni anche al fine di evitare che essi contengano
novelle a diversi atti normativi, in contrasto con quanto
disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 (punto
9), e in modo da accorpare nell'articolo 13 le disposizioni
abrogative;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lett. c), capoverso
articolo 8, comma 2, si sopprima il secondo periodo, in quanto
il medesimo adempimento risulta previsto dal secondo periodo
del comma 1-bis del successivo capoverso articolo 9;
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e p),
all'articolo 2, commi 2 e 3, all'articolo 3, comma 2, lettera
c), e all'articolo 10, comma 3, si chiarisca se i
decreti ministeriali abbiano o meno natura normativa e, in tal
caso, si specifichi che essi sono emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
all'articolo 4 si coordini il contenuto del comma 2 con
quello del comma 3 in quanto entrambi sembrano riferirsi alla
medesima fattispecie di illecito amministrativo, sia pure
ricollegandovi una diversa sanzione.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso
"Art. 49", comma 3, si valuti l'opportunità di non intervenire
con legge in una materia - quella dell'attuazione della
direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 -
attualmente disciplinata da un regolamento;
all'articolo 6, si coordini la norma di delega per
l'emanazione di un testo unico di riassetto della materia con
le procedure previste dal disegno di legge di semplificazione
per il 2001 (S. 776-B), che prevede l'adozione di decreti
legislativi denominati codici e non testi unici, valutandosi
altresì l'opportunità di chiarire il rapporto tra il testo
unico delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto
e il vigente codice della navigazione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso
"Art. 5", si coordinino i commi 3 e 4-bis, che fanno
riferimento al "numero di immatricolazione", con il comma 4,
che richiama invece il "numero di identificazione";
all'articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità di
chiarire il significato dell'espressione "fermo restando
quanto disposto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189", riferendo
il relativo rinvio al testo unico n. 286 del 1998, che tale
legge ha novellato, e coordinando la disposizione con quanto
stabilito dall'articolo 318 del codice della navigazione e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30;
all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso
"Art. 47", e lettera n), capoverso "Art. 48", il
riferimento al comma 4 dell'articolo 1, per quanto riguarda la
definizione di "unità da diporto", andrebbe corretto con il
riferimento al comma 3 del medesimo articolo, ove tale
definizione compare;
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
come più volte ribadito dal Comitato per la
legislazione, risulta necessaria l'individuazione di una
strategia unitaria - da parte di tutti i soggetti che
partecipano al procedimento legislativo, segnatamente le
Commissioni e il Governo - per la razionalizzazione e il
coordinamento delle varie tipologie strumentali e
procedimentali di riordino, riassetto e semplificazione
normativi. Il perseguimento di tale strategia risulta,
infatti, tanto più urgente quanto più numerosi e rilevanti
sono i settori materiali oggetto di riordino, di riassetto o
di semplificazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 1574
e abbinate, recante disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili in parte alla materia "ordinamento civile e
penale", in parte alla materia "sicurezza" e in parte alla
materia "sistema tributario" che l'articolo 117, secondo
comma, lettere h), e) ed l) della Costituzione
riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato altresì che le disposizioni recate
dall'articolo 9 del presente provvedimento appaiono incidere
nella materia "governo del territorio" che l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione riserva alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nella quale
è riservata allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni,
valuti la Commissione di merito se le disposizioni recate
dall'articolo 9 del testo in esame abbiano effettivamente la
natura di principi fondamentali così come richiesto
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
valuti la Commissione di merito, per esigenze di chiarezza
normativa, l'opportunità di prevedere un più puntuale
coordinamento tra la nuova disciplina per la classificazione
delle unità da diporto con la disciplina prevista per il
rilascio delle licenze di navigazione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n.
1574 ed abbinate,
osservato che l'articolo 4 modifica l'articolo 30 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alle violazioni
inerenti alle aree delle riserve marine, prevedendo, da un
lato, che il compimento di attività vietate in quelle aree
costituisce illecito penale, anziché amministrativo, qualora
l'area sia segnalata secondo quanto previsto dal comma
9-bis dell'articolo 2 della medesima legge o nel caso in
cui la persona al comando o alla conduzione dell'unità da
diporto sia precedentemente incorsa nella medesima infrazione,
e, dall'altro, che la violazione delle disposizioni emanate da
organi di gestione di tali aree determina un illecito
amministrativo di minore gravità nel caso in cui l'area non
sia segnalata o comunque la persona al comando o alla
conduzione dell'unità da diporto sia precedentemente incorsa
nella medesima infrazione;
sottolineata l'esigenza che la disciplina sanzionatoria
relativa alle aree delle riserve marine sia formulata tenendo
conto della circostanza che la persona al comando o alla
conduzione dell'unità da diporto sia a conoscenza che l'area
in cui è commessa l'attività vietata rientra in una riserva
marina;
ritenuto che non appare opportuno prevedere la sanzione
amministrativa anziché penale nei confronti di chi compie
attività vietate in aree di riserve marine non segnalate pur
essendo a conoscenza dei vincoli di tutela posti sulle
medesime;
ritenuto che i porti turistici, approdi turistici e
punti d'ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e
specchi d'acqua, realizzati attraverso la escavazione a secco
di aree di proprietà privata debbono essere considerati beni
demaniali, al contrario invece di quanto si evince dalla
disciplina di cui all'articolo 9;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità che:
all'articolo 4, comma 2, capoverso 1-bis dopo le parole
"da diporto" siano inserite le seguenti "che comunque non sia
a conoscenza dei vincoli relativi a tale area"; all'articolo
4, comma 3, capoverso 2-bis dopo le parole "9-bis" siano
aggiunte le seguenti "e comunque la persona al comando o alla
conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza
dei vincoli relativi a tale area"; all'articolo 4, comma 3,
sia soppresso il capoverso 2-ter.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento, il testo unificato delle proposte di legge n.
1574 e abb., recante "Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico".
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n.
1574 e abbinate, recante "Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico",
risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione
di merito;
valutati, in particolare, gli articoli 4 e 9, che
prevedono, rispettivamente, interventi in materia di
segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine e in
materia di costruzione di strutture per la nautica da diporto
su aree private;
ritenuto essenziale che il testo unificato promuova
l'adozione di misure finalizzate alla riduzione dell'impatto
ambientale sul sistema marino e fluviale;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, anche per ragioni di
salvaguardia e tutela ambientale, sia verificata la
possibilità di introdurre adeguate forme di incentivazione in
favore dell'utilizzo di imbarcazioni da diporto dotate di
propulsione con motori a scoppio a quattro tempi, il cui
rendimento di carburante è nettamente superiore a quello dei
motori a due tempi e le cui emissioni di idrocarburi
nell'atmosfera sono sensibilmente minori, attestandosi
all'incirca nella misura del 5-10 per cento;
b) all'articolo 4, comma 3, nella parte in cui si
disciplina l'ipotesi di "recidiva" nel compimento degli
illeciti di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 30
della legge n. 394 del 1991, sia prevista, in luogo della
generica dizione "precedentemente", una esatta delimitazione
temporale della fattispecie, che potrebbe essere riferita
all'anno solare in corso o, eventualmente, all'anno precedente
a quello in cui si è verificata l'ulteriore violazione dei
divieti di cui alle citate disposizioni;
c) al medesimo articolo 4, comma 3, andrebbe
conseguentemente valutata l'opportunità di stabilire forme di
annotazione, nel libretto di navigazione dell'imbarcazione,
della ripetuta violazione dei divieti fissati dall'articolo 30
della citata legge n. 394 del 1991;
d) all'articolo 9, comma 7, valuti infine la
Commissione di merito se, unitamente alla cessazione dei
procedimenti amministrativi in corso, non sia opportuno
prevedere anche una simile disposizione in relazione ai
procedimenti di carattere giurisdizionale.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo unificato risultante dagli
emendamenti approvati delle proposte di legge n. 1574 Muratori
ed abbinate recante "Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico",
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il Testo unificato delle proposte di legge n.
1574 ed abbinate, recante "Disposizioni per il riordino ed il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
rilevato che con l'articolo 1, comma 1, lettera
h), nell'attuale formulazione, si rischia di parificare
imbarcazioni e navi da diporto al comma 1, per poi tornare a
diversificarle al comma 1-bis, e di disciplinare i
servizi complementari di bordo (camera e cucina) in maniera
differenziata tra il comma 1 e il comma 1-ter;
considerato che, alle lettere m) e n)
dell'articolo 1, il rinvio all'articolo 1, comma 4 della legge
n. 50 del 1971 appare errato, poiché riferito all'attuale
formulazione dell'articolo 1 e non a quella che si vorrebbe
introdurre con la lettera a);
ravvisato un difetto di coordinamento tra l'articolo 2,
comma 2 del provvedimento e l'articolo 10, commi 2 e 3 del
decreto-legge n. 535 del 1996 (peraltro richiamato dallo
stesso comma 2), che già elenca i requisiti per il
conseguimento della qualifica di conduttore per le
imbarcazioni da diporto;
considerato che le disposizioni della legge n. 50 del
1971 si applicano anche alla navigazione nelle acque
interne;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera h), primo
capoverso, sostituire le parole: "le unità" con le seguenti:
"le imbarcazioni" e al terzo capoverso, dopo le parole: "di
bordo", aggiungere le seguenti: "di camera e cucina";
2) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "in zone
marine" aggiungere le parole: "o di acque interne." e
sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
"2. E' istituita la qualifica professionale di comandante
di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono emanati uno o più regolamenti
per:
a) il conseguimento della qualificazione
professionale di comandante di nave da diporto adibita al
noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina di sicurezza delle unità da
diporto utilizzate in attività di noleggio, ivi compreso il
numero minimo dei componenti l'equipaggio;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo
svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto
impegnate in noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo
10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3-bis. Il comma 13 dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 è
abrogato.";
3) all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il
seguente: "3. Le navi di cui al comma 1 di norma sono armate
con equipaggio di due persone, più il comandante, di
nazionalità italiana o di altro Stato dell'Unione europea.
Qualora lo ritenga necessario, il comandante può integrare
l'equipaggio con componenti di altra nazionalità";
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettere m) e n),
sarebbe opportuno fare riferimento al comma 3 dell'articolo 1
della legge n. 50 del 1971, anziché al comma 4.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n.
1574 ed abbinate,
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE