XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1574 - 2131 - 2900-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1574 e abb.,

            constatato che il provvedimento mira ad introdurre sensibili modifiche alla normativa vigente in materia di nautica da diporto, provvedendo a novellare la legge n. 50 del 1971 (Norme sulla navigazione da diporto), il codice della navigazione, il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1996, n. 647 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei);

            rilevato che all'articolo 6 viene prevista una delega al Governo per l'adozione di un testo unico che riordini le disposizioni legislative in materia;

            premesso che le disposizioni del provvedimento intervengono in materia di nautica da diporto, con l'eccezione dell'articolo 10, che riguarda le unità navali storiche, disciplinando i casi in cui esse possano considerarsi bene culturale, dell'articolo 12-ter, il quale stabilisce che le azioni emesse da società concessionarie di porti non costituiscono strumento finanziario, e dell'articolo 13-bis, che interviene in materia di sgravi contributivi per le imprese armatrici;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:


        all'articolo 12-bis, sia riformulato il comma 8, che modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in contrasto con quanto disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 laddove vieta di intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti secondarie al fine di non creare un differente grado di resistenza di queste rispetto ad eventuali modifiche successive (punto 3, lettera e);

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            agli articoli 12-bis e 13-bis (entrambi rubricati "disposizioni varie") si ripartiscano in più articoli distinti, ed omogenei per materie, le relative disposizioni anche al fine di evitare che essi contengano novelle a diversi atti normativi, in contrasto con quanto disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 (punto 9), e in modo da accorpare nell'articolo 13 le disposizioni abrogative;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, lett. c), capoverso articolo 8, comma 2, si sopprima il secondo periodo, in quanto il medesimo adempimento risulta previsto dal secondo periodo del comma 1-bis del successivo capoverso articolo 9;

            all'articolo 1, comma 1, lettere b) e p), all'articolo 2, commi 2 e 3, all'articolo 3, comma 2, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, si chiarisca se i decreti ministeriali abbiano o meno natura normativa e, in tal caso, si specifichi che essi sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            all'articolo 4 si coordini il contenuto del comma 2 con quello del comma 3 in quanto entrambi sembrano riferirsi alla medesima fattispecie di illecito amministrativo, sia pure ricollegandovi una diversa sanzione.

        Il Comitato osserva altresì che:


sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 49", comma 3, si valuti l'opportunità di non intervenire con legge in una materia - quella dell'attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 - attualmente disciplinata da un regolamento;

            all'articolo 6, si coordini la norma di delega per l'emanazione di un testo unico di riassetto della materia con le procedure previste dal disegno di legge di semplificazione per il 2001 (S. 776-B), che prevede l'adozione di decreti legislativi denominati codici e non testi unici, valutandosi altresì l'opportunità di chiarire il rapporto tra il testo unico delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto e il vigente codice della navigazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "Art. 5", si coordinino i commi 3 e 4-bis, che fanno riferimento al "numero di immatricolazione", con il comma 4, che richiama invece il "numero di identificazione";

            all'articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione "fermo restando quanto disposto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189", riferendo il relativo rinvio al testo unico n. 286 del 1998, che tale legge ha novellato, e coordinando la disposizione con quanto stabilito dall'articolo 318 del codice della navigazione e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
            all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso "Art. 47", e lettera n), capoverso "Art. 48", il riferimento al comma 4 dell'articolo 1, per quanto riguarda la definizione di "unità da diporto", andrebbe corretto con il riferimento al comma 3 del medesimo articolo, ove tale definizione compare;

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:


sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, risulta necessaria l'individuazione di una strategia unitaria - da parte di tutti i soggetti che partecipano al procedimento legislativo, segnatamente le Commissioni e il Governo - per la razionalizzazione e il coordinamento delle varie tipologie strumentali e procedimentali di riordino, riassetto e semplificazione normativi. Il perseguimento di tale strategia risulta, infatti, tanto più urgente quanto più numerosi e rilevanti sono i settori materiali oggetto di riordino, di riassetto o di semplificazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 1574 e abbinate, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili in parte alla materia "ordinamento civile e penale", in parte alla materia "sicurezza" e in parte alla materia "sistema tributario" che l'articolo 117, secondo comma, lettere h), e) ed l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 9 del presente provvedimento appaiono incidere nella materia "governo del territorio" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nella quale è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni,

        valuti la Commissione di merito se le disposizioni recate dall'articolo 9 del testo in esame abbiano effettivamente la natura di principi fondamentali così come richiesto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

        valuti la Commissione di merito, per esigenze di chiarezza normativa, l'opportunità di prevedere un più puntuale coordinamento tra la nuova disciplina per la classificazione delle unità da diporto con la disciplina prevista per il rilascio delle licenze di navigazione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1574 ed abbinate,

            osservato che l'articolo 4 modifica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alle violazioni inerenti alle aree delle riserve marine, prevedendo, da un lato, che il compimento di attività vietate in quelle aree costituisce illecito penale, anziché amministrativo, qualora l'area sia segnalata secondo quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2 della medesima legge o nel caso in cui la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto sia precedentemente incorsa nella medesima infrazione, e, dall'altro, che la violazione delle disposizioni emanate da organi di gestione di tali aree determina un illecito amministrativo di minore gravità nel caso in cui l'area non sia segnalata o comunque la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto sia precedentemente incorsa nella medesima infrazione;

            sottolineata l'esigenza che la disciplina sanzionatoria relativa alle aree delle riserve marine sia formulata tenendo conto della circostanza che la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto sia a conoscenza che l'area in cui è commessa l'attività vietata rientra in una riserva marina;

            ritenuto che non appare opportuno prevedere la sanzione amministrativa anziché penale nei confronti di chi compie attività vietate in aree di riserve marine non segnalate pur essendo a conoscenza dei vincoli di tutela posti sulle medesime;

            ritenuto che i porti turistici, approdi turistici e punti d'ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e specchi d'acqua, realizzati attraverso la escavazione a secco di aree di proprietà privata debbono essere considerati beni demaniali, al contrario invece di quanto si evince dalla disciplina di cui all'articolo 9;

        esprime


PARERE FAVOREVOLE


con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità che: all'articolo 4, comma 2, capoverso 1-bis dopo le parole "da diporto" siano inserite le seguenti "che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area"; all'articolo 4, comma 3, capoverso 2-bis dopo le parole "9-bis" siano aggiunte le seguenti "e comunque la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area"; all'articolo 4, comma 3, sia soppresso il capoverso 2-ter.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo unificato delle proposte di legge n. 1574 e abb., recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico".

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1574 e abbinate, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico", risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;

            valutati, in particolare, gli articoli 4 e 9, che prevedono, rispettivamente, interventi in materia di segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine e in materia di costruzione di strutture per la nautica da diporto su aree private;

            ritenuto essenziale che il testo unificato promuova l'adozione di misure finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale sul sistema marino e fluviale;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, anche per ragioni di salvaguardia e tutela ambientale, sia verificata la possibilità di introdurre adeguate forme di incentivazione in favore dell'utilizzo di imbarcazioni da diporto dotate di propulsione con motori a scoppio a quattro tempi, il cui rendimento di carburante è nettamente superiore a quello dei motori a due tempi e le cui emissioni di idrocarburi nell'atmosfera sono sensibilmente minori, attestandosi all'incirca nella misura del 5-10 per cento;

            b) all'articolo 4, comma 3, nella parte in cui si disciplina l'ipotesi di "recidiva" nel compimento degli illeciti di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, sia prevista, in luogo della generica dizione "precedentemente", una esatta delimitazione temporale della fattispecie, che potrebbe essere riferita all'anno solare in corso o, eventualmente, all'anno precedente a quello in cui si è verificata l'ulteriore violazione dei divieti di cui alle citate disposizioni;

            c) al medesimo articolo 4, comma 3, andrebbe conseguentemente valutata l'opportunità di stabilire forme di annotazione, nel libretto di navigazione dell'imbarcazione, della ripetuta violazione dei divieti fissati dall'articolo 30 della citata legge n. 394 del 1991;

            d) all'articolo 9, comma 7, valuti infine la Commissione di merito se, unitamente alla cessazione dei procedimenti amministrativi in corso, non sia opportuno prevedere anche una simile disposizione in relazione ai procedimenti di carattere giurisdizionale.



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

            esaminato il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati delle proposte di legge n. 1574 Muratori ed abbinate recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico",

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

            esaminato il Testo unificato delle proposte di legge n. 1574 ed abbinate, recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

            rilevato che con l'articolo 1, comma 1, lettera h), nell'attuale formulazione, si rischia di parificare imbarcazioni e navi da diporto al comma 1, per poi tornare a diversificarle al comma 1-bis, e di disciplinare i servizi complementari di bordo (camera e cucina) in maniera differenziata tra il comma 1 e il comma 1-ter;

            considerato che, alle lettere m) e n) dell'articolo 1, il rinvio all'articolo 1, comma 4 della legge n. 50 del 1971 appare errato, poiché riferito all'attuale formulazione dell'articolo 1 e non a quella che si vorrebbe introdurre con la lettera a);

            ravvisato un difetto di coordinamento tra l'articolo 2, comma 2 del provvedimento e l'articolo 10, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 535 del 1996 (peraltro richiamato dallo stesso comma 2), che già elenca i requisiti per il conseguimento della qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto;

            considerato che le disposizioni della legge n. 50 del 1971 si applicano anche alla navigazione nelle acque interne;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, lettera h), primo capoverso, sostituire le parole: "le unità" con le seguenti: "le imbarcazioni" e al terzo capoverso, dopo le parole: "di bordo", aggiungere le seguenti: "di camera e cucina";

            2) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "in zone marine" aggiungere le parole: "o di acque interne." e sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

        "2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti per:

            a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

            b) la disciplina di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, ivi compreso il numero minimo dei componenti l'equipaggio;

            c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impegnate in noleggio e delle navi da diporto;

            d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

        3-bis. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 è abrogato.";

            3) all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le navi di cui al comma 1 di norma sono armate con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può integrare l'equipaggio con componenti di altra nazionalità";

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, comma 1, lettere m) e n), sarebbe opportuno fare riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 50 del 1971, anziché al comma 4.



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1574 ed abbinate,

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE




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