XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1574 - 2131 - 2900-A




TESTO
unificato della Commissione


Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.


Art. 1.

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).

        1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
            2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
            3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

                a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

                b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

                c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

                d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

            4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
            5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
            6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

            b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
            2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri d'iscrizione delle unità da diporto.
            3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

                a) copia della fattura attestante il versamento dell'IVA dovuta sul valore dell'unità e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

                b) dichiarazione di conformità;

                c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;

                d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

        4. L'assegnazione del numero di identificazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
            5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di identificazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
            6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
            7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
            8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

                a) per perdita effettiva o presunta;

                b) per demolizione;

                c) per trasferimento o vendita all'estero;

                d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";

            c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
      2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
            3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
            4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta";

            d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente;

        "Art. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
      2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
            3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
            4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

                a) per le unità senza marcatura CE:

                1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

                2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

                b) per le unità con marcatura CE:

                1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

                2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

                3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

                4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";

            e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
            2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
            3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
            4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
            5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";

            f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente;

        "Art. 12.- 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";

            g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        "Art. 13.- 1. Sono natanti:

                a) le unità da diporto a remi;

                b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

                c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a quella prevista dalla lettera b), ma non superiore a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

            2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
            3. I natanti non marcati CE possono navigare:

                a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna;
                b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

            4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
            5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";

            h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

        "Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.
            2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

                a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

                b) per le unità non munite di marcatura CE:

                1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

                2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
            3. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";

            i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

        "Art. 35.- 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
        2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
        3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina, possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età";

            l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

        "Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento";

            m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

        "Art. 39.- 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti.
            2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
            3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
            4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro";

            n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

        "La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile";

            o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

        "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
        Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati";

            p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
            2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
            3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
            4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

                a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

                b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

                c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
            5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
            6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.
            7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
            8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
            9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
            10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti";

            q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

        "Art. 54. - 1. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge";

            r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

        "Art. 54-bis. 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta".

        2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.


Art. 2.

(Unità da diporto
impiegate in attività di noleggio).

        1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

            "b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".

        2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

                a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

                b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, ivi compresa la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio;

                c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

                d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

        4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.
        5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
        6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

Art. 3.

(Navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalità turistiche).

        1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
        2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

                a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

                b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

                c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione di uno specifico regolamento di sicurezza da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        3. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
        4. Alle navi di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
        5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, lettera c).


Art. 4.

(Segnalazione delle aree
dei parchi e delle riserve marine).

        1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        "9-ˆâ1bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-ˆâ1International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".

        2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-ˆâ1bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, catturi o raccolga specie animali o vegetali non protette ovvero le danneggi senza dolo ovvero violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro"

        3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".


Art. 5.

(Modifica all'articolo 1164
del codice della navigazione).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

        "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro".


Art. 6.

(Riassetto normativo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) coordinamento ed armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

                b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

                1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri nelle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza;

                2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

                3) rinvio alle norme armonizzate di EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

                4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

                5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

                c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

                1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

                2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

                d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

                e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario ed in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative ed esprimere nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

                f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

                g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto;

                h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
        4. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 2 e 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
        5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

Art. 7.

(Strutture per la nautica
da diporto su aree private).

        1. Nel rispetto della programmazione regionale in materia di porti, turismo e commercio e senza pregiudizio per le competenze programmatorie delle autorità portuali relative alla realizzazione delle opere portuali, l'esecuzione delle opere di realizzazione di porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e specchi acquei, ottenuti mediante escavazione a secco di aree di proprietà privata, anche se collegati artificialmente a corsi d'acqua pubblici o al mare, è soggetta, in quanto relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non in concessione demaniale.
        2. Alle opere di cui al comma 1, nonché alle aree di proprietà privata sulle quali insistono, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.
        3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano collegate al demanio idrico, ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura di beni privati, è dovuto un canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica, determinato con riferimento all'entità della derivazione e per una portata calcolata in via presuntiva. Per le strutture collegate al demanio marittimo il canone è commisurato al 10 per cento della superficie dello specchio acqueo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
        4. Qualora il procedimento per l'approvazione dei progetti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 coinvolga più soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una conferenza di servizi ovvero promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi della disciplina vigente in materia.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle strutture per la nautica da diporto di cui al comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di tali strutture presentano all'ufficio competente domanda per la determinazione dell'ammontare del canone, il quale è dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Entro il medesimo termine di centottanta giorni di cui al comma 5, devono presentare domanda per la determinazione dell'ammontare del canone anche i soggetti privati che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, sono titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua. Nel quantificare il canone, in relazione alle scadenze dei titoli concessori, gli uffici competenti imputano l'eventuale eccedenza delle somme già versate rispetto al nuovo ammontare del canone, come determinato ai sensi del presente articolo, a titolo di anticipo sulle somme dovute in futuro dai medesimi soggetti privati. Non si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 49 del codice della navigazione.
        7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali rilasciate anteriormente a tale data. Le amministrazioni competenti dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il rilascio o il rinnovo delle concessioni.
        8. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione.


Art. 8.

(Unità navali storiche).

        1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

                a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

                b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

                c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

                d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

                e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

        2. I beni di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

                a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

                b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro ed altri interventi sui beni di cui al comma 1;

                c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.


Art. 9.

(Ordinanze di polizia marittima).

        1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.


Art. 10.

(Disposizioni inerenti i controlli
di sicurezza della navigazione).

        1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione.


Art. 11.

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814).

        1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".


Art. 12.

(Disposizioni in materia
di sinistri ed inchieste formali).

        1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.


Art. 13.

(Azioni emesse da società
concessionarie di porti o approdi turistici).

        1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 14.

(Disposizioni abrogative).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

                a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

                b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

                c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

                d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
                e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

                f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

                g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

        2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta. Le somme corrisposte in eccedenza non danno luogo a rimborso e le somme dovute sono condonate d'ufficio.


Art. 15.

(Disposizioni varie).

        1. Al comma 32 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio" sono soppresse.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato dalle riduzioni, per minori costi per oneri contributivi, dell'importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni medesime.


Art. 16.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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