XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1574 - 2131 - 2900-A
TESTO
unificato della Commissione
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico.
Art. 1.
(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge
si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime
ed in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a
scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di
lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) "unità da diporto": ogni costruzione di
qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata
alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo
di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unità individuate ai
sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate
mediante contratti di locazione e di noleggio e per
l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del
motore si intende la potenza massima di esercizio, come
definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del
Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II,
punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il
suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito
nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su
modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono
iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i
servizi informativi e statistici autorizzati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono
iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il
modello dei registri è approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni
da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono
accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli
uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in
base alle esigenze del territorio su cui operano e alla
distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di
iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici
autorizzati a tenere i registri d'iscrizione delle unità da
diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unità da
diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve
chiedere l'assegnazione del numero di identificazione
presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri
di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante il versamento
dell'IVA dovuta sul valore dell'unità e contenente le
generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato,
nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei
motori entrobordo di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità
da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi
derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data
della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma
4.
4. L'assegnazione del numero di identificazione
determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva
presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura
dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente
all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di
navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
identificazione senza che sia stato presentato il titolo di
proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza
provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere
restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario
dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il
titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere
b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di
una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico,
l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve
presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o
trasferire all'estero la propria unità da diporto deve
chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione
della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma
1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle
imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che
intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5,
se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso
l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei
modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato
stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio
in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del
comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della
società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non
comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1,
qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che
intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5
devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio
in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unità iscritta";
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente;
"Art. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che
detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5,
all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione
di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in
acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne
attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che
detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5,
all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione
di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un
suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea,
nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che
ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli
uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque
interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi
e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque
marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da
diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in
quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque
marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria
di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50
metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni";
e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte
su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati
previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività
di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da
diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il
tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del
proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di
iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre
annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di
garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso
di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione
ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche
principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome
dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti
prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in
originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra
porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di
smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un
documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa,
costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra
porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione
che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di
validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure
amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al
competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o
informatici";
f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente;
"Art. 12.- 1. Il certificato di sicurezza per le
navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di
navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo.
Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13.- 1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo
pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a
quella prevista dalla lettera b), ma non superiore a 24
metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in
acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della
licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato
di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a
richiesta, possono essere iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di
quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò,
tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non
superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un
miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto
d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle
competenti autorità marittime e della navigazione interna;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per
la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per
tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o
notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con
relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di
idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono
navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione
di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto
finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità
ricreative o per usi turistici di carattere locale è
disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro
condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da
diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione
annota sulla stessa il numero massimo delle persone
trasportabili, sulla base dei dati riportati nella
documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle
persone trasportabili è documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla
targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di
cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di
omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilità del comandante o del conduttore
dell'unità da diporto verificare prima della partenza la
presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per
formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni
meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35.- 1. A giudizio del comandante o del
conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto
possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità
di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo
anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti
dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e
della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di
cucina, possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle
navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non
cittadini italiani, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età";
l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da
diporto, qualora intenda imbarcare quali membri
dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente
di mare o della navigazione interna, deve preventivamente
richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto
in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la
marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento";
m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"Art. 39.- 1. Chiunque assume o ritiene il comando
o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la
prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a
8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o
ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza
la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una
unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di
regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti,
ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento
in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro
a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un
natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi
1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un
provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla
presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro";
n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal
seguente:
"La responsabilità civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unità da diporto, come definite
dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata
dall'articolo 2054 del codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono
sostituiti dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto,
come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge,
con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di
motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale
vengono applicati";
p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con
scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di
installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad
onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di
lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza
superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere
dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche
(VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite
dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a
bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e
dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se
trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario,
alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o
dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della
certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da
parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità
competente e corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che
provvede:
a) all'assegnazione del nominativo
internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di
esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida
fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è
riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita
solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei
natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione
sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il
medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di
chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unità in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unità da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una società concessionaria e di
corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati
radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono
essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia
della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente
ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante
l'assunzione di responsabilità della funzionalità
dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai
soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il
traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e
controlli presso i costruttori, gli importatori, i
distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"Art. 54. - 1. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2003,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della
presente legge";
r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
"Art. 54-bis. 1. I procedimenti amministrativi
relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine
entro venti giorni dalla data di presentazione della
documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di
attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q),
del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge,
le norme di attuazione previgenti.
Art. 2.
(Unità da diporto
impiegate in attività di noleggio).
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è
sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unità da diporto, il contratto
con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito,
si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità
da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da
fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal
contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del
noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".
2. E' istituita la qualifica professionale di comandante
di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più
regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione
professionale di comandante di nave da diporto adibita al
noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle
unità da diporto impiegate in attività di noleggio, ivi
compresa la determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo
svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto
impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo
10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed
assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati
sulle unità da diporto impiegate in noleggio sono disciplinate
dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del
personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da
diporto impiegate in noleggio è disciplinato dalle
disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di
appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle
parti e comunque nel rispetto delle convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore
del lavoro marittimo.
Art. 3.
(Navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalità turistiche).
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le
navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di
stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in
navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per
finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per
un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato
da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione di uno specifico regolamento di sicurezza da
adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità
italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora
lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere
all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
4. Alle navi di cui al comma 1 del presente articolo non
si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio
disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 2, lettera
c).
Art. 4.
(Segnalazione delle aree
dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-ˆâ1bis. I limiti geografici delle aree
protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza
la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le
indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina ed
individuati sul territorio con mezzi e strumenti di
segnalazione conformi alla normativa emanata
dall'Association Internationale de Signalisation
Maritime-ˆâ1International Association of Marine Aids to
Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-ˆâ1bis. Qualora l'area protetta marina non sia
segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di
un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei
vincoli relativi a tale area, catturi o raccolga specie
animali o vegetali non protette ovvero le danneggi senza dolo
ovvero violi il divieto di navigazione a motore di cui
all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro
a 1.000 euro"
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i
mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma
9-bis, e la persona al comando o alla conduzione
dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei
vincoli relativi a tale area".
Art. 5.
(Modifica all'articolo 1164
del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della
navigazione, è aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i
divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in
materia di uso del demanio marittimo per finalità
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 50 euro a 500 euro".
Art. 6.
(Riassetto normativo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo
recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica
da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) coordinamento ed armonizzazione di tutte le
normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella
materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure,
tenendo conto anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di
iscrizione e di trascrizione nei registri nelle imbarcazioni e
delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio
e al rinnovo del certificato di sicurezza;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità
da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate di EN/ISO/DIS 8666
per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto
e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei
relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e
successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di
tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello
Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che
sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi
relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle
stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da
diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza
sulla base delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e
della motorizzazione civile in materia di nautica da
diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero delle attività produttive della
vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di
attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da
diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da
garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a
favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti
nautiche nel contesto comunitario ed in quello degli accordi
internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le
competenze amministrative ed esprimere nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente
nautica, in particolare per le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e
privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche
prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per
il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme
regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni
attuative in materia di nautica da diporto;
h) indicazione espressa delle norme da intendere
abrogate alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto
legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi
tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni
dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 2 e 3,
ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo
delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto
legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo,
il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente
articolo, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, disposizioni integrative o correttive del
medesimo decreto legislativo.
Art. 7.
(Strutture per la nautica
da diporto su aree private).
1. Nel rispetto della programmazione regionale in materia
di porti, turismo e commercio e senza pregiudizio per le
competenze programmatorie delle autorità portuali relative
alla realizzazione delle opere portuali, l'esecuzione delle
opere di realizzazione di porti turistici, approdi turistici e
punti di ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e
specchi acquei, ottenuti mediante escavazione a secco di aree
di proprietà privata, anche se collegati artificialmente a
corsi d'acqua pubblici o al mare, è soggetta, in quanto
relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire
nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non
in concessione demaniale.
2. Alle opere di cui al comma 1, nonché alle aree di
proprietà privata sulle quali insistono, non si applicano gli
articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822
del codice civile.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano collegate
al demanio idrico, ferma restando per le stesse e per le aree
sulle quali insistono la natura di beni privati, è dovuto un
canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica, determinato con
riferimento all'entità della derivazione e per una portata
calcolata in via presuntiva. Per le strutture collegate al
demanio marittimo il canone è commisurato al 10 per cento
della superficie dello specchio acqueo, comunque nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei
canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
4. Qualora il procedimento per l'approvazione dei progetti
di realizzazione delle opere di cui al comma 1 coinvolga più
soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede
all'indizione di una conferenza di servizi ovvero promuove la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi della
disciplina vigente in materia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle strutture per la nautica da diporto di
cui al comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i proprietari di tali
strutture presentano all'ufficio competente domanda per la
determinazione dell'ammontare del canone, il quale è dovuto a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Entro il medesimo termine di centottanta giorni di cui
al comma 5, devono presentare domanda per la determinazione
dell'ammontare del canone anche i soggetti privati che,
trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, sono titolari
di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua. Nel
quantificare il canone, in relazione alle scadenze dei titoli
concessori, gli uffici competenti imputano l'eventuale
eccedenza delle somme già versate rispetto al nuovo ammontare
del canone, come determinato ai sensi del presente articolo, a
titolo di anticipo sulle somme dovute in futuro dai medesimi
soggetti privati. Non si applica in ogni caso il disposto
dell'articolo 49 del codice della navigazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia le prescrizioni e
gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali rilasciate
anteriormente a tale data. Le amministrazioni competenti
dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il
rilascio o il rinnovo delle concessioni.
8. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai
poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e
alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in
proposito con particolare riferimento alla sicurezza della
navigazione.
Art. 8.
(Unità navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli
effetti del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti
di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le
unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge,
compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio,
che abbiano più di 25 anni di età dal momento della
costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la
peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o
ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali
impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici
che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti
di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o
derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo
sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni
storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari,
illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina
di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con
proprio decreto, nomina una commissione incaricata di
esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela,
di valorizzazione, di conservazione, di restauro ed altri
interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e
di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli
artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e
assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro
dei beni di cui al comma 1.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 9.
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le
ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei
limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal
capo del compartimento marittimo.
Art. 10.
(Disposizioni inerenti i controlli
di sicurezza della navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione
rientrano nella preminente competenza del Corpo delle
capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento
dei controlli in materia di sicurezza della navigazione.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate
sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma,
in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva
propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli
autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Art. 12.
(Disposizioni in materia
di sinistri ed inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità
da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi
l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui
all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo
ad istanza degli interessati.
Art. 13.
(Azioni emesse da società
concessionarie di porti o approdi turistici).
1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o
approdi turistici le quali attribuiscano il diritto
all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non
costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 14.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n.
171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della
legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19,
comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, la tassa di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, non è più dovuta. Le somme corrisposte in eccedenza
non danno luogo a rimborso e le somme dovute sono condonate
d'ufficio.
Art. 15.
(Disposizioni varie).
1. Al comma 32 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "ad
esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese
che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di
servizio" sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
34 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante
utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato
dalle riduzioni, per minori costi per oneri contributivi,
dell'importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni
medesime.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 15.500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.