|
|
|
|
1. Ai fini del
concorso delle autonomie
regionali al rispetto degli
obblighi comunitari della
Repubblica ed alla
conseguente realizzazione
degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002
- 2004 il complesso delle
spese correnti per
l'esercizio 2002, al netto
delle spese per interessi
passivi, delle spese
finanziate da programmi
comunitari e delle spese
relative all'assistenza
sanitaria delle regioni a
statuto ordinario non può
superare l'ammontare degli
impegni a tale titolo
relativi all'esercizio 2000,
aumentati del 4,5 per cento.
Per gli esercizi 2003 e 2004
si applica un incremento pari
al tasso di inflazione
programmato indicato dal
documento di programmazione
economico |
1. Ai fini del
concorso delle autonomie
regionali al rispetto degli
obblighi comunitari della
Repubblica ed alla
conseguente realizzazione
degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002
- 2004 il complesso delle
spese correnti per
l'esercizio 2002, al netto
delle spese per interessi
passivi, delle spese
finanziate da programmi
comunitari e delle spese
relative all'assistenza
sanitaria delle regioni a
statuto ordinario non può
superare l'ammontare degli
impegni a tale titolo
relativi all'esercizio 2000,
aumentati del 4,5 per cento.
Per gli esercizi 2003 e 2004
si applica un incremento pari
al tasso di inflazione
programmato indicato dal
documento di programmazione
economico |
|
finanziaria. L'ammontare
delle spese per l'assistenza
sanitaria resta regolato sino
al 2004 nei termini stabiliti
dall'accordo Stato-regioni
approvato l'8 agosto 2001
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome. |
finanziaria. L'ammontare
delle spese per l'assistenza
sanitaria resta regolato sino
al 2004 nei termini stabiliti
dall'accordo Stato-regioni
sancito l'8 agosto 2001
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome. |
|
2. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, le
regioni possono prevedere
ulteriori spese correnti
necessarie per l'esercizio
delle funzioni statali ad
esse trasferite a decorrere
dall'anno 2000 e seguenti,
nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali. |
2. Identico. |
|
3. Le limitazioni
percentuali di incremento di
cui al comma 1 si applicano
al complesso dei pagamenti
per spese correnti, come
definite dai commi 1 e 2, con
riferimento ai pagamenti
effettuati nell'esercizio
2000. |
3. Identico. |
|
4. Le regioni a
statuto speciale e le
province autonome di Trento e
di Bolzano concordano con il
Ministero dell'economia e
delle finanze il livello
delle spese correnti e dei
relativi pagamenti per gli
esercizi 2002, 2003 e
2004. |
4. Identico. |
|
5. All'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni ed
integrazioni, le parole:
"risorse pubbliche" sono
sostituite dalle seguenti:
"le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai
sensi del comma 3". |
5. Identico. |
|
|
|
|
1. Le regioni
adottano le iniziative e le
disposizioni necessarie
affinché le aziende sanitarie
ed ospedaliere, nell'acquisto
di beni e servizi, aderiscano
alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.
488, e dell'articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero ad altri
strumenti di contenimento
della spesa sanitaria
approvati dal CIPE, su parere
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome. Le regioni
prevedono, inoltre,
l'individuazione e
l'irrogazione di sanzioni nei
confronti degli
amministratori che non si
adeguino. Le regioni, in
conformità alle direttive
tecniche stabilite dal
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto
con i Ministri della salute e
dell'economia e delle
finanze, adottano le
opportune iniziative per
favorire lo sviluppo del
commercio elettronico e
semplificare l'acquisto di
beni e servizi in materia
sanitaria. |
1. Le regioni
adottano le iniziative e le
disposizioni necessarie
affinché le aziende sanitarie
ed ospedaliere, nell'acquisto
di beni e servizi, aderiscano
alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.
488, e dell'articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero ad altri
strumenti di contenimento
della spesa sanitaria
approvati dal CIPE, su parere
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome. Le regioni,
inoltre, prevedono con
legge le sanzioni da
applicare nei confronti
degli amministratori che non
si adeguino. Le regioni, in
conformità alle direttive
tecniche stabilite dal
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto
con i Ministri della salute e
dell'economia e delle
finanze, adottano le
opportune iniziative per
favorire lo sviluppo del
commercio elettronico e
semplificare l'acquisto di
beni e servizi in materia
sanitaria. 1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali |
|
non tossico-nocivi, dopo
un procedimento di
disinfezione di una durata
non inferiore a 72 ore, o
sottoposti a processo di
sterilizzazione mediante
autoclave dotata di sistemi
di monitoraggio e controllo
delle fasi di
sterilizzazione, possono
essere assimilati ai rifiuti
urbani. |
|
2. Le aziende
sanitarie ed ospedaliere
possono decidere di non
aderire alle convenzioni solo
per singoli acquisti per i
quali sia dimostrata la non
convenienza. Tali
provvedimenti sono trasmessi
al collegio sindacale ed alla
regione territorialmente
competente per consentire
l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di
controllo. |
2. Le aziende
sanitarie ed ospedaliere
possono decidere, con
proprio provvedimento, di
non aderire alle convenzioni
solo per singoli acquisti per
i quali sia dimostrata la non
convenienza. Tali
provvedimenti sono trasmessi
al collegio sindacale ed alla
regione territorialmente
competente per consentire
l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di
controllo. |
|
3. Le regioni,
attraverso le proprie
strutture ed unità di
controllo, attivano sistemi
informatizzati per la
raccolta di dati ed
informazioni riguardanti la
spesa per beni e servizi,
realizzano, entro il 31
dicembre 2001, l'Osservatorio
regionale dei prezzi in
materia sanitaria, rendendo
disponibili i relativi dati
su un apposito sito
internet. |
3. Le regioni,
attraverso le proprie
strutture ed unità di
controllo, attivano sistemi
informatizzati per la
raccolta di dati ed
informazioni riguardanti la
spesa per beni e servizi,
e realizzano, entro il
31 dicembre 2001,
l'Osservatorio regionale dei
prezzi in materia sanitaria,
rendendo disponibili i
relativi dati su un apposito
sito internet. |
|
4. Nel monitoraggio
della spesa sanitaria
relativa alle singole regioni
si attribuisce separata
evidenza: |
4. Identico. |
|
a) agli acquisti
effettuati al di fuori delle
convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di
riferimento; |
|
b) alla spesa
complessiva per il personale
del comparto sanità, ivi
compreso il personale
dirigente, superiore al
livello registrato nell'anno
2000, fatti salvi gli
incrementi previsti dai
rinnovi contrattuali. |
|
5. All'articolo 87 della
legge 23 dicembre 2000,
n.388, dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti: |
5. All'articolo 87 della
legge 23 dicembre 2000,
n.388, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti: |
|
"6-bis. Le
regioni adottano le
necessarie iniziative per
attivare, nel proprio
territorio, il monitoraggio
delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche
ed ospedaliere previsto dal
presente articolo,
assicurando la tempestiva
disponibilità delle
informazioni, anche per via
telematica, ai Ministeri
della salute e dell'economia
e delle finanze, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali. |
"5-bis.
Identico. |
|
6-ter. Le
regioni garantiscono la
standardizzazione dei dati e
l'interoperabilità delle
soluzioni tecnologiche
adottate con quelle che
verranno definite nell'ambito
del nuovo sistema informativo
nazionale del Ministero della
salute. |
5-ter.
Identico. |
|
6-quater.
Le regioni determinano le
modalità e gli strumenti del
monitoraggio. Le regioni
determinano, inoltre, le
sanzioni da applicare a
carico dei soggetti che
abbiano omesso gli
adempimenti connessi al
monitoraggio o che abbiano
effettuato prescrizioni in
misura superiore al livello
appropriato". |
5-quater.
Identico". |
|
5-bis. Al comma
3 dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni,
sono aggiunte, prima delle
parole: "Sono soppressi" le
seguenti: "A far data dal 1^
febbraio 2002". |
|
6. All'articolo
85, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n.388, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
6. Identico. |
|
a) le parole: "A
decorrere dal 1^ gennaio
2002" sono sostituite dalle
seguenti: "Dal 1^ gennaio
2003"; b) le parole: "dal 1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1^ gennaio 2004". |
|
|
|
|
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive
modificazioni ed
integrazioni, è aggiunto il
seguente: |
1. Identico. |
|
"2-bis. Non
costituiscono princìpi
fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della
Costituzione, le materie di
cui agli articoli 4, comma
1-bis, e
9-bis.". |
|
2. Le regioni adottano
le disposizioni
necessarie: |
2. Identico: |
|
a) per stabilire
l'obbligo delle aziende
sanitarie ed ospedaliere di
garantire l'equilibrio
economico dei singoli
presìdi ospedalieri; |
a) per stabilire
l'obbligo delle aziende
sanitarie ed ospedaliere,
nonché delle aziende
ospedaliere autonome, di
garantire l'equilibrio
economico; |
|
b) per
individuare le tipologie
degli eventuali provvedimenti
di riequilibrio; |
b) identica; |
|
c) per
determinare le misure a
carico dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato
raggiungimento
dell'equilibrio economico. |
c) identica. |
|
3. Fino alla data di
entrata in vigore delle leggi
regionali o dei provvedimenti
adottati in applicazione dei
commi 1 e 2, continuano ad
applicarsi tutte le
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni
ed integrazioni, come
modificate dal presente
articolo. |
3. Fino alla data di
entrata in vigore delle leggi
regionali o dei provvedimenti
adottati in applicazione dei
commi 1 e 2, continuano ad
applicarsi tutte le
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni,
come modificate dal presente
articolo. |
|
4. Nell'ambito della
ristrutturazione della rete
ospedaliera prevista
dall'articolo 2, comma 5,
della legge 28 dicembre 1995,
n.549, e successive
modificazioni ed
integrazioni, le regioni
adottano lo standard di
dotazione media di 5 posti
letto per mille abitanti di
cui l'1 per mille riservato
alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post-acuzie.
Gli esuberi di personale
risultanti dalla
ristrutturazione sono
prioritariamente riassorbiti
nell'ambito delle strutture
realizzate in sede di
riconversione di quelle
dismesse, per assicurare la
sostituzione del personale
cessato dal servizio
nell'ambito della stessa
azienda e per |
4. Nell'ambito della
ristrutturazione della rete
ospedaliera prevista
dall'articolo 2, comma 5,
della legge 28 dicembre 1995,
n.549, e successive
modificazioni, le regioni
adottano lo standard di
dotazione media di 5 posti
letto per mille abitanti di
cui l'1 per mille riservato
alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post-acuzie.
Gli esuberi di personale
risultanti dalla
ristrutturazione sono
prioritariamente riassorbiti
nell'ambito delle strutture
realizzate in sede di
riconversione di quelle
dismesse, per assicurare la
sostituzione del personale
cessato dal servizio
nell'ambito della stessa
azienda e per realizzare
servizi medici |
|
realizzare servizi medici
ed infermieristici
domiciliari per malati
cronici e terminali. Per le
ulteriori eccedenze di
personale si applicano le
disposizioni di cui agli
articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165. |
ed infermieristici
domiciliari per malati
cronici e terminali. Per le
ulteriori eccedenze di
personale si applicano le
disposizioni di cui agli
articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165. |
|
5. Gli effetti
finanziari positivi o
negativi derivanti
dall'entrata in vigore delle
leggi o dei provvedimenti
regionali adottati ai sensi
del presente decreto sono
acquisiti o ricadono sui
bilanci delle singole
regioni. |
Soppresso. |
|
6. All'articolo
9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive
modificazioni ed
integrazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
6. All'articolo
9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 1 le
parole: "La Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, autorizza" sono
sostituite dalle seguenti:
"Le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano autorizzano"; |
a) identica; |
|
b) al comma 2 le
parole: "è proposto dalla
regione interessata" sono
sostituite dalle seguenti: "è
adottato dalla regione o
dalla provincia autonoma
interessata". |
b) identica. |
|
7. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono ai
Ministeri della salute e
dell'economia e delle
finanze, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, copia
dei programmi di
sperimentazione aventi ad
oggetto i nuovi modelli
gestionali adottati sulla
base dell'articolo
9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive
modificazioni ed
integrazioni, ovvero sulla
base della normativa
regionale o provinciale
disciplinante la materia. Le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono
annualmente ai predetti
Ministeri, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, una
relazione sui risultati
conseguiti con la
sperimentazione, sia sul
piano economico sia su quello
della qualità dei servizi. |
7. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono ai
Ministeri della salute e
dell'economia e delle
finanze, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, copia
dei programmi di
sperimentazione aventi ad
oggetto i nuovi modelli
gestionali adottati sulla
base dell'articolo
9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive
modificazioni, ovvero sulla
base della normativa
regionale o provinciale
disciplinante la materia. Le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono
annualmente ai predetti
Ministeri, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, una
relazione sui risultati
conseguiti con la
sperimentazione, sia sul
piano economico sia su quello
della qualità dei servizi. |
|
|
|
|
1. Relativamente
all'anno 2001, per le
finalità di cui al comma 4
dell'articolo 83 della legge
23 dicembre 2000, n.388, ai
fini della anticipazione
delle misure di copertura
degli eventuali disavanzi di
gestione, l'accertamento di
detti disavanzi è effettuato
con riferimento ai dati di
preconsuntivo entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto. Le risultanze
dell'accertamento sono
comunicate entro i successivi
dieci giorni al Ministero
della salute ed al Ministero
dell'economia e delle
finanze, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali. |
1. Identico. |
|
2. Entro il 30 giugno
dell'anno successivo le
regioni comunicano al
Ministero della salute, al
Ministero dell'economia e
delle finanze, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, le
risultanze dell'accertamento
dei conti consuntivi della
spesa sanitaria previsto
dall'articolo 83, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000,
n.388. |
2. Identico. |
|
3. Gli eventuali
disavanzi di gestione
accertati o stimati, nel
rispetto dell'accordo
Stato-regioni 2001, sono
coperti dalle regioni con le
modalità stabilite da norme
regionali che prevedano
alternativamente o
cumulativamente
l'introduzione di: |
3. Gli eventuali
disavanzi di gestione
accertati o stimati, nel
rispetto dell'accordo
Stato-regioni di cui
all'articolo 1, comma 1,
sono coperti dalle regioni
con le modalità stabilite da
norme regionali che prevedano
alternativamente o
cumulativamente
l'introduzione di: |
|
a) misure di
compartecipazione alla spesa
sanitaria, ivi inclusa
l'introduzione di forme di
corresponsabilizzazione dei
principali soggetti che
concorrono alla
determinazione della
spesa; |
a) identica; |
|
b) variazioni
dell'aliquota
dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche o altre
misure fiscali previste nella
normativa vigente; |
b) identica; |
|
c) altre misure
idonee a contenere la spesa,
ivi inclusa l'adozione di
interventi sui meccanismi di
distribuzione dei farmaci. |
c) identica. |
|
3-bis.
Limitatamente all'anno 2002,
in deroga ai termini ed alle
modalità previste
dall'articolo 50, comma 3,
secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ed all'articolo 24,
comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, le regioni possono
disporre la maggiorazione
dell'aliquota
dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e determinare
i tributi regionali di cui
all'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 504
del 1992 con propri
provvedimenti da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31
dicembre 2001. La
maggiorazione
dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche superiore
alla aliquota dello 0,5 è
determinata con legge
regionale. |
|
4. Al fine di assicurare
la copertura della quota dei
disavanzi relativi all'anno
2000 di pertinenza regionale
in base all'accordo tra lo
Stato e le regioni citato
all'articolo 1, comma 1, le
regioni sono autorizzate a
contrarre, anche in deroga
alle limitazioni previste
dalle vigenti disposizioni,
mutui con oneri a carico dei
rispettivi bilanci. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. A decorrere
dall'anno 2002 l'onere a
carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza
farmaceutica territoriale non
può superare, a livello
nazionale ed in ogni singola
regione, il 13 per cento
della spesa sanitaria
complessiva. A tale fine le
regioni adottano, |
Identico. |
|
sentite le associazioni
di categoria interessate, i
provvedimenti necessari ad
assicurare il rispetto della
disposizione di cui al
presente articolo. |
|
|
|
|
1. Nell'ambito della
ridefinizione dei Livelli
essenziali di assistenza
(LEA), entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, la
Commissione unica del
farmaco, con proprio
provvedimento, individua i
farmaci che, in relazione al
loro ruolo non essenziale,
alla presenza fra i
medicinali concedibili di
prodotti aventi attività
terapeutica sovrapponibile ed
un migliore rapporto tra
costi e benefici, possono
essere totalmente o
parzialmente esclusi dalla
rimborsabilità. |
1. Nell'ambito della
ridefinizione dei Livelli
essenziali di assistenza
(LEA), entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, la
Commissione unica del
farmaco, con proprio
provvedimento, individua i
farmaci che, in relazione al
loro ruolo non essenziale,
alla presenza fra i
medicinali concedibili di
prodotti aventi attività
terapeutica sovrapponibile
secondo il criterio delle
categorie terapeutiche
omogenee, possono essere
totalmente o parzialmente
esclusi dalla
rimborsabilità. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 30
novembre, su proposta del
Ministro della salute di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i
livelli essenziali di
assistenza, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni. |
|
2. La totale o
parziale esclusione dalla
rimborsabilità dei farmaci di
cui al comma 1 è disposta,
anche con provvedimento
amministrativo della regione,
tenuto conto dell'andamento
della propria spesa
farmaceutica rispetto al
tetto di spesa
programmato. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
novembre 2001 i medicinali
non coperti da brevetto
aventi uguale composizione in
princìpi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità
posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più
basso del corrispondente
farmaco generico disponibile
nel normale ciclo
distributivo regionale, sulla
base di apposite direttive
definite dalla regione. |
1. A decorrere dal 1^
dicembre 2001 i
medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale
composizione in princìpi
attivi, nonché forma
farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità
posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più
basso del corrispondente
farmaco generico disponibile
nel normale ciclo
distributivo regionale, sulla
base di apposite direttive
definite dalla regione. |
|
2. Il medico nel
prescrivere i farmaci di cui
al comma 1, aventi un prezzo
superiore al minimo, può
apporre sulla ricetta
adeguata indicazione secondo
la quale il farmacista
all'atto della spedizione
della ricetta non può
sostituire il farmaco
prescritto con un medicinale
uguale avente un prezzo più
basso di quello
originariamente prescritto
dal medico stesso. |
2. Il medico nel
prescrivere i farmaci di cui
al comma 1, aventi un prezzo
superiore al minimo, può
apporre sulla ricetta
adeguata indicazione secondo
la quale il farmacista
all'atto della
presentazione, da parte
dell'assistito, della
ricetta non può sostituire il
farmaco prescritto con un
medicinale uguale avente un
prezzo più basso di quello
originariamente prescritto
dal medico stesso. |
|
3. Il farmacista, in
assenza dell'indicazione di
cui al comma 2, dopo aver
informato l'assistito,
consegna allo stesso il
farmaco avente il prezzo più
basso, disponibile nel
normale ciclo distributivo
regionale, in riferimento a
quanto previsto nelle
direttive regionali di cui al
comma 1. |
3. Identico. |
|
4. Qualora il medico
apponga sulla ricetta
l'indicazione di cui al comma
2, con cui ritiene il farmaco
prescritto insostituibile
ovvero l'assistito non
accetti la sostituzione
proposta dal farmacista, ai
sensi del comma 3, la
differenza fra il prezzo più
basso ed il prezzo del
farmaco prescritto è a carico
dell'assistito. |
4. Qualora il medico
apponga sulla ricetta
l'indicazione di cui al comma
2, con cui ritiene il farmaco
prescritto insostituibile
ovvero l'assistito non
accetti la sostituzione
proposta dal farmacista, ai
sensi del comma 3, la
differenza fra il prezzo più
basso ed il prezzo del
farmaco prescritto è a carico
dell'assistito con
l'eccezione dei pensionati di
guerra titolari di pensioni
vitalizie. |
|
|
|
|
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, anche con
provvedimenti amministrativi,
hanno facoltà di: |
1. Identico: |
|
a) disporre che
nel proprio territorio le
categorie di medicinali che
richiedono un controllo
ricorrente del paziente siano
erogate agli assistiti dal
Servizio sanitario nazionale
direttamente tramite le
proprie strutture aziendali.
Nell'attuare tale modalità di
erogazione deve essere
garantita l'economicità e la
non difficoltosa reperibilità
dei farmaci; |
soppressa; |
|
b) stipulare
accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e
private, per consentire agli
assistiti di rifornirsi dei
medicinali di cui alla
lettera a) anche presso
le farmacie predette; |
a) stipulare
accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e
private, per consentire agli
assistiti di rifornirsi
delle categorie di
medicinali che richiedono un
controllo ricorrente del
paziente anche presso le
farmacie predette con le
medesime modalità previste
per la distribuzione
attraverso le strutture
aziendali del Servizio
sanitario nazionale, da
definirsi in sede di
convenzione; |
|
c) assicurare
l'erogazione diretta da parte
delle aziende sanitarie dei
medicinali necessari al
trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare,
residenziale e
semiresidenziale; |
b) identica; |
|
d) disporre, al
fine di garantire la
continuità assistenziale, che
la struttura pubblica
fornisca direttamente i
farmaci, limitatamente al
primo ciclo terapeutico
completo, sulla base di
direttive regionali, per il
periodo immediatamente
successivo alla dimissione
del ricovero ospedaliero o
alla visita specialistica
ambulatoriale. |
c) disporre, al
fine di garantire la
continuità assistenziale, che
la struttura pubblica
fornisca direttamente i
farmaci, limitatamente al
primo ciclo terapeutico
completo, sulla base di
direttive regionali, per il
periodo immediatamente
successivo alla dimissione
dal ricovero
ospedaliero o alla visita
specialistica
ambulatoriale. |
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1. Fermo restando
quanto previsto dal comma 12
dell'articolo 85 della legge
23 dicembre 2000, n.388, la
prescrizione dei medicinali
destinati al trattamento
delle patologie individuate
dai regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 5, comma
1, lettere a) e
b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998,
n.124, è limitata al numero
massimo di tre pezzi per
ricetta; la prescrizione non
può comunque superare i
sessanta giorni di terapia.
Sono abrogati il comma 6
dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 maggio 1994,
n.325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.467, nonché il
primo e il secondo periodo
del comma 9 dell'articolo 3
del decreto legislativo 29
aprile 1998, n.124.
Limitatamente ai medicinali a
base di antibiotici in
confezione |
1. Fermo restando
quanto previsto dal comma 12
dell'articolo 85 della legge
23 dicembre 2000, n.388, la
prescrizione dei medicinali
destinati al trattamento
delle patologie individuate
dai regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 5, comma
1, lettere a) e
b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998,
n.124, è limitata al numero
massimo di tre pezzi per
ricetta. La
prescrizione non può comunque
superare i sessanta giorni di
terapia. 2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124. |
|
monodose e ai medicinali
somministrati esclusivamente
per fleboclisi è confermata
la possibilità di
prescrizione fino a sei pezzi
per ricetta, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994,
n.724. Per i farmaci
analgesici oppiacei,
utilizzati nella terapia del
dolore di cui alla legge 8
febbraio 2001, n.12, è
consentita la prescrizione in
un'unica ricetta di un numero
di confezioni sufficienti a
coprire una terapia massima
di trenta giorni. |
3. Limitatamente
ai medicinali a base di
antibiotici in confezione
monodose, ai medicinali a
base di interferone a favore
dei soggetti affetti da
epatite cronica e ai
medicinali somministrati
esclusivamente per fleboclisi
è confermata la possibilità
di prescrizione fino a sei
pezzi per ricetta, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994,
n.724. 4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in matria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni. (Medicinali non soggetti 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1^ marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia. |
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|
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1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto il Ministro della
salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, avvia con le
regioni interessate una
sperimentazione della durata
di sei mesi per
l'introduzione del prezzo di
rimborso di particolari
categorie di farmaci in
relazione alle due seguenti
metodiche: |
1. Identico: |
|
a) adozione del
prezzo di riferimento dei
farmaci per categorie
terapeutiche
omogenee; |
a) adozione del
prezzo di riferimento dei
farmaci per categorie
omogenee; |
|
b) riduzione del
prezzo del farmaco
rimborsabile all'aumentare
del fatturato relativo al
farmaco medesimo. |
b) identica. |
|
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1. A decorrere dal 1^
ottobre 2001, il terzo
periodo del comma 40
dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n.662, si
applica nei confronti delle
farmacie che presentano un
fatturato annuo non superiore
a 500 milioni di lire. |
1. Il terzo e quarto
periodo dell'articolo 1,
comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n.662, sono
sostituiti dai seguenti: "Per
le farmacie rurali che godono
dell'indennità di residenza
ai sensi dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1968, n.
221, e successive
modificazioni, con un |
|
fatturato annuo in
regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA
non superiore a lire 750
milioni, restano in vigore le
quote di sconto di cui
all'articolo 2, comma 1,
della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. Per le farmacie con
fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale
al netto dell'IVA non
superiore a lire 500 milioni,
le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte
in misura pari al 60 per
cento. 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica. |
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1. I princìpi
desumibili dal presente
decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma
economico-sociale della
Repubblica. |
Identico. |
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