XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1876
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347
All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la
parola: "approvato" è sostituita dalla seguente:
"sancito".
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole:
"prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di
sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: ",inoltre,
prevedono con legge le sanzioni da applicare";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento della spesa
sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza
previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di
rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere
smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante
prodotti registrati presso il Ministero della salute che
assicurino un abbattimento della carica batterica non
inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza
e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non
tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una
durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di
sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di
monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione,
possono essere assimilati ai rifiuti urbani";
al comma 2, primo periodo, dopo la parola:
"decidere" sono inserite le seguenti: ", con proprio
provvedimento,";
al comma 3, dopo le parole: "per beni e
servizi," è inserita la seguente: "e";
al comma 5, nell'alinea, le parole: "dopo il
comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il comma
5" e le parole: "6-bis", "6-ter" e
"6-quater" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "5-bis", "5-ter" e
"5-quater";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono
soppressi" le seguenti: "A far data dal 1^ febbraio 2002"".
All'articolo 3:
al comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) per stabilire l'obbligo delle aziende
sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere
autonome, di garantire l'equilibrio economico;";
ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: "ed
integrazioni" sono soppresse;
il comma 5 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: "Stato-regioni 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "Stato-regioni di cui
all'articolo 1, comma 1";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai
termini ed alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, le regioni possono disporre la
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i
tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre
2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota
dello 0,5 è determinata con legge regionale".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "ed un migliore
rapporto tra costi e benefici" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo il criterio delle categorie terapeutiche
omogenee"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni".
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: "A decorrere dal 1^
novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dal 1^ dicembre 2001";
al comma 2, la parola: "spedizione" è
sostituita dalle seguenti: "presentazione, da parte
dell'assistito,";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole:
"con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di
pensioni vitalizie".
All'articolo 8, comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), la parola: "b)" è
sostituita dalla seguente: "a)"; le parole: "dei
medicinali di cui alla lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "delle categorie di medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le medesime
modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in
sede di convenzione";
alla lettera c), la parola: "c)" è
sostituita dalla seguente: "b)";
alla lettera d), la parola: "d)" è
sostituita dalla seguente: ´ƒ4"c)"; le parole:
"dimissione del" sono sostituite dalle seguenti:
"dimissione dal".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Numero di confezioni prescrivibili per
singola ricetta). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento
delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al
numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non
può comunque superare i sessanta giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il
primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai medicinali a base di
antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di
interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e
ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è
confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per
ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati
nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma
3-bis, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, è consentita la prescrizione
in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a
coprire una terapia massima di trenta giorni".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Medicinali non soggetti a ricetta
medica). - 1. Le confezioni esterne dei medicinali non
soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1^
marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne
permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il
bollino sarà definito con decreto non regolamentare del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da
parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in
farmacia".
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), la parola:
"terapeutiche" è soppressa.
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Percentuale di sconto a carico delle
farmacie). - 1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie rurali che godono
dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al
netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in
vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al
netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le
percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura
pari al 60 per cento"".
Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Monitoraggio). - 1. Il Ministro
della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto
con particolare riferimento all'andamento della spesa
farmaceutica".
DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347