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1. Sono nulli gli atti
compiuti in violazione delle
disposizioni di cui agli
articoli 2, 4, 5, 6 e 8
del regolamento (CE)
n.467/2001 del Consiglio, del
6 marzo 2001, di seguito
denominato "regolamento",
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità
europee n.L67 del 9 marzo
2001. |
1. Sono nulli gli atti
compiuti in violazione delle
disposizioni di cui agli
articoli 2, 4, 5 e 8 del
regolamento (CE) n.467/2001
del Consiglio, del 6 marzo
2001, di seguito denominato
"regolamento", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee
n.L67 del 9 marzo 2001. |
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(*) Le modificazioni
apportate dal Senato sono
evidenziate in neretto;
le modificazioni apportate
dalle Commissioni sono
evidenziate in neretto
corsivo. |
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2. Chiunque compie
operazioni vietate dagli
articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del
regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di
una somma di denaro non
inferiore alla metà del
valore dell'operazione
stessa e non superiore
al doppio del valore
medesimo. |
2. La violazione
delle disposizioni
dell'articolo 2 del
regolamento è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore alla
metà del valore
dell'operazione e non
superiore al doppio del
valore medesimo. |
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2-bis. La
violazione della disposizione
dell'articolo 4 del
regolamento è punita con la
pena prevista dall'articolo
250 del codice penale. 2-ter. La violazione della disposizione dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale. 2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. 2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro. |
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1. I soggetti di cui
all'articolo 3 del
regolamento sono tenuti a
comunicare al Ministero
dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del
tesoro, Direzione III e al
Ministero per le attività
produttive, Direzione
generale per la politica
commerciale e per la gestione
del regime degli scambi,
l'entità dei capitali e delle
altre risorse finanziarie
oggetto di congelamento,
entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, ovvero
dalla formazione degli stessi
se successiva. |
1. Identico. |
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1-bis. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze provvede ad
inviare contestualmente copia
delle comunicazioni pervenute
alle competenti Commissioni
parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati. |
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2. In caso di
inottemperanza degli obblighi
di comunicazione di cui al
comma 1, si applica una
sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di
una somma in denaro non
inferiore alla metà del
valore accertato
dell'operazione e non
superiore al doppio del
valore medesimo. |
2. La violazione
degli obblighi di
comunicazione di cui al comma
1, al di fuori delle ipotesi
di concorso nelle altre
violazioni previste dal
presente decreto, è punita
con una sanzione
amministrativa pecuniaria non
inferiore a un terzo e non
superiore alla metà
dell'importo della sanzione
di cui al comma 2
dell'articolo 1. |
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1. Per l'accertamento
delle violazioni delle
disposizioni di cui al
presente decreto e per
l'irrogazione delle relative
sanzioni, si applicano le
disposizioni del titolo II,
capi I e II, del testo unico
delle norme in materia
valutaria, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988,
n.148, e successive
modifiche. |
1. Per l'accertamento
delle violazioni delle
disposizioni di cui al
presente decreto e per
l'irrogazione delle relative
sanzioni, si applicano le
disposizioni del titolo II,
capi I e II, del testo unico
delle norme di legge in
materia valutaria, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo
1988, n.148, e successive
modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni
nell'articolo 30. |
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1. I divieti previsti
nel regolamento oggetto delle
disposizioni contenute nel
presente decreto, cessano di
avere efficacia dalla data in
cui sono sospese o revocate
le misure stabilite dal
regolamento
medesimo. |
1. Le disposizioni
del presente decreto-legge
cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data in cui
sono sospese o revocate le
misure stabilite dal
regolamento. |
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1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive-Direzione generale per la politica commerciale e il regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri. 2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane. 3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione. 4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 d decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato. |
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