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1. Il decreto-legge 28
settembre 2001, n. 335,
recante disposizioni
sanzionatorie per le
violazioni delle misure
adottate nei confronti della
fazione afghana dei Talibani,
è convertito in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
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All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
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al comma 1, è
soppressa la parola:
", 6"; |
identico; |
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il comma 2 è
sostituito dai
seguenti: |
il comma 2 è
sostituito dai
seguenti: |
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"2. La violazione delle
disposizioni degli articoli
2, 4 e 5 del regolamento è
punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria non
inferiore alla metà del
valore dell'operazione
stessa e non superiore
al doppio del valore
medesimo. |
"2. La violazione delle
disposizioni dell'articolo
2 del regolamento è punita
con una sanzione
amministrativa pecuniaria non
inferiore alla metà del
valore dell'operazione e non
superiore al doppio del
valore medesimo. |
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2-bis. La
violazione della disposizione
dell'articolo 4 del
regolamento è punita con la
pena prevista dall'articolo
250 del codice penale. |
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2-ter. La
violazione della disposizione
dell'articolo 5 del
regolamento è punita con la
pena prevista dall'articolo
247 del codice penale. |
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2-bis. La
violazione delle disposizioni
degli articoli 6 e 7 del
regolamento è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a
200.000 euro e non superiore
a 2.000.000 di euro. |
2-quater.
Identico. |
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2-ter. Al di
fuori dei casi di concorso
nelle violazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, la
violazione delle disposizioni
dell'articolo 8 del
regolamento è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a
100.000 euro e non superiore
a 1.000.000 di euro". |
2-quinquies. Al
di fuori dei casi di concorso
nelle violazioni di cui ai
commi 2, 2-bis,
2-ter e
2-quater, la violazione
delle disposizioni
dell'articolo 8 del
regolamento è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a
100.000 euro e non superiore
a 1.000.000 di euro". |
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All'articolo 2: |
All'articolo 2: |
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dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
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"1-bis. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze provvede ad
inviare contestualmente copia
delle comunicazioni pervenute
alle competenti Commissioni
parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati"; |
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il comma 2 è
sostituito dal
seguente: |
identico. |
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"2. La violazione
degli obblighi di
comunicazione di cui al comma
1, al di fuori delle ipotesi
di concorso nelle altre
violazioni previste dal
presente decreto, è punita
con una sanzione
amministrativa pecuniaria non
inferiore a un terzo e non
superiore alla metà
dell'importo della sanzione
di cui al comma 2
dell'articolo 1". |
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All'articolo 3: |
All'articolo 3: |
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al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le parole:
", fatta eccezione per le
disposizioni dell'articolo
30". |
al comma 1, le
parole: "testo unico delle
norme in materia valutaria,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148, e
successive modifiche" sono
sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle norme
di legge in materia
valutaria, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e successive
modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni
dell'articolo 30". |
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L'articolo 4 è
sostituito dal
seguente: |
L'articolo 4 è
sostituito dal
seguente: |
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"Art. 4. - 1. Le
disposizioni del presente
decreto-legge cessano di
avere efficacia a decorrere
dalla data in cui sono
sospese o revocate le misure
stabilite dal
regolamento". |
"Art. 4. - 1.
Identico". |
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Dopo l'articolo 4 è
inserito il seguente: |
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"Art. 4-bis.
1. Ai sensi
dell'articolo 4, paragrafi 1,
2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 1334/2000 del Consiglio,
del 22 giugno 2000,
l'esportazione di prodotti e
tecnologie non compresi
nell'elenco di cui
all'Allegato I al medesimo
regolamento può essere
subordinata al rilascio di
autorizzazione su richiesta
specifica del Ministero degli
affari esteri o del Ministero
della difesa o del Ministero
dell'interno. La richiesta è
inviata al Ministero delle
attività produttive-Direzione
generale per la politica
commerciale e il regime degli
scambi, e comunicata agli
altri due Ministeri. |
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2. Nel caso in
cui vengano formulate
osservazioni da parte delle
Amministrazioni di cui al
comma 1, entro le
ventiquattro ore successive
alla ricezione della
richiesta, il Ministero delle
attività produttive indice,
entro le successive
quarantotto ore, una
conferenza di servizi tra le
Amministrazioni interessate
per il loro esame e comunica
gli esiti della stessa
all'esportatore e al
Ministero dell'economia e
delle finanze-Agenzia delle
dogane. 3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione. 4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 d decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |
Pareri |