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1. Al decreto
legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, come modificato ed
integrato dal decreto
legislativo 15 giugno 2000,
n. 188, sono apportate le
seguenti modifiche: |
1. Identico: |
|
a) all'articolo
3 dopo il comma 1 è inserito
il seguente: |
a) all'articolo
3 dopo il comma 1 è inserito
|
| "1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione | "1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione |
|
europea afferenti, in
seno al comitato del FEOGA -
Garanzia, alle attività di
monitoraggio dell'evoluzione
della spesa, di cui al
regolamento (CE) n. 1258/99
del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al
finanziamento della
politica agricola comune,
nonché alle fasi successive
alla decisione di
liquidazione dei conti
adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 2,
paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (CE) n.
1287/95 del Consiglio, del 22
maggio 1995. In materia
l'AGEA assicura il necessario
supporto tecnico fornendo,
altresì, gli atti dei
procedimenti"; |
europea afferenti, in
seno al comitato del FEOGA -
Garanzia, alle attività di
monitoraggio dell'evoluzione
della spesa, di cui al
regolamento (CE) n. 1258/99
del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al
finanziamento della
politica agricola comune,
nonché alle fasi successive
alla decisione di
liquidazione dei conti
adottata ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo
2, lettera b), del
citato regolamento (CEE) n.
729/70, come sostituito
dall'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1287/95
del Consiglio, del 22 maggio
1995. In materia l'AGEA
assicura il necessario
supporto tecnico fornendo,
altresì, gli atti dei
procedimenti"; |
|
b) all'articolo
3-bis dopo il comma 4 è
aggiunto, in fine, il
seguente: |
b) all'articolo
3-bis dopo il comma 4 è
aggiunto, in fine, il
seguente: |
|
"4-bis. Gli
organismi pagatori, nel
rispetto del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione,
del 7 luglio 1995, e fatti
salvi i controlli obbligatori
previsti dalla normativa
comunitaria, nonché le
previsioni contenute nelle
convenzioni di cui al comma
1, sono autorizzati a
conferire immediata
esigibilità alle
dichiarazioni presentate
tramite i centri di
assistenza agricola"; |
"4-bis. Gli
organismi pagatori, nel
rispetto del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione,
del 7 luglio 1995, e fatti
salvi i controlli obbligatori
previsti dalla normativa
comunitaria, nonché le
previsioni contenute nelle
convenzioni di cui al comma
1, sono autorizzati a
conferire immediata
esigibilità alle
dichiarazioni presentate
tramite i centri di
assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche
agricole e forestali, con
proprio decreto, previo
parere delle competenti
Commissioni parlamentari,
definisce le caratteristiche
delle procedure e delle
garanzie integrative secondo
quanto previsto dal comma
2"; |
|
c) il comma 4
dell'articolo 5 è sostituito
dal seguente: |
c) il comma 4
dell'articolo 5 è sostituito
dal seguente: |
|
"4. Per
l'esercizio delle funzioni e
dei compiti di cui al
presente decreto, ivi
compresi i controlli
preventivi integrati
effettuati mediante
telerilevamento, previsti
dalla normativa comunitaria,
l'Agenzia e gli altri
organismi pagatori si
avvalgono, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, dei servizi del
Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), sulla base
di apposite convenzioni,
tenuto conto, sentito il
Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di
quanto disposto dall'articolo
6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in materia di norme
tecniche e di criteri di
sicurezza per l'accesso ai
dati ed alle informazioni
disponibili dalla rete
telematica nazionale prevista
dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24
luglio 2001"; |
"4. Per
l'esercizio delle funzioni e
dei compiti di cui al
presente decreto
legislativo, ivi
compresi i controlli
preventivi integrati
effettuati mediante
telerilevamento, previsti
dalla normativa comunitaria,
l'Agenzia e gli altri
organismi pagatori si
avvalgono, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, dei servizi del
Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), sulla base
di apposite convenzioni,
tenuto conto, sentito il
Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di
quanto disposto dall'articolo
6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in materia di norme
tecniche e di criteri di
sicurezza per l'accesso ai
dati ed alle informazioni
disponibili dalla rete
telematica nazionale prevista
dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24
luglio 2001"; |
|
d) il comma 1
dell'articolo 9 è sostituito
dal seguente: |
d) identica; |
|
"1. Sono organi
dell' Agenzia: |
|
a) il
Presidente; |
|
b) il
Consiglio di
amministrazione; |
|
c) il
Consiglio di
rappresentanza; |
|
d) il Collegio
dei revisori"; |
d-bis) al comma
3 dell'articolo 9, il secondo
periodo è sostituito dal
seguente: "Esso è composto
dal presidente e da sette
membri, di cui due designati
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, nominati con decreto
del Ministro delle politiche
agricole e forestali"; |
|
e) all'articolo
9 dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti: |
e) all'articolo
9 dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti: |
|
"3-bis. Il
Consiglio di rappresentanza
ha il compito di valutare la
rispondenza dei risultati
dell'attività dell'Agenzia
agli indirizzi impartiti e di
proporre al Consiglio di
amministrazione i
provvedimenti necessari per
assicurarne l'efficienza e
l'efficacia, di esprimere
pareri e formulare proposte
al Consiglio di
amministrazione medesimo. Al
fine di tutelare i diritti
dei destinatari degli aiuti,
il Consiglio di
rappresentanza sorveglia la
regolarità e l'efficienza
delle procedure adottate
dall'Agenzia medesima. Nel
caso di difformità di
valutazioni con il Consiglio
di amministrazione,
rappresenta al Ministro, con
analitica relazione, le
problematiche rilevate per
gli eventuali provvedimenti
di competenza. |
"3-bis. Il
Consiglio di rappresentanza
ha il compito di valutare la
rispondenza dei risultati
dell'attività dell'Agenzia
agli indirizzi impartiti e di
proporre al Consiglio di
amministrazione i
provvedimenti necessari per
assicurarne l'efficienza e
l'efficacia, di esprimere
pareri e formulare proposte
al Consiglio di
amministrazione medesimo. Al
fine di tutelare i diritti
dei destinatari degli aiuti,
il Consiglio di
rappresentanza valuta le
procedure adottate
dall'Agenzia e rappresenta al
Ministro, con analitica
relazione, le problematiche
rilevate per gli eventuali
provvedimenti di
competenza. Nel caso di
difformità di valutazioni con
il Consiglio di
amministrazione, rappresenta
al Ministro, con analitica
relazione, le problematiche
rilevate per gli eventuali
provvedimenti di
competenza. |
|
3-ter. Il
Consiglio è composto da sette
membri, di cui quattro in
rappresentanza delle
organizzazioni professionali
agricole, due in
rappresentanza del movimento
cooperativo ed uno in
rappresentanza delle
industrie di trasformazione,
ed è nominato con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali sulla
base delle designazioni dei
predetti organismi. I membri
del Consiglio eleggono, tra
loro, il Presidente. Il
Consiglio di rappresentanza
adotta, successivamente, un
proprio regolamento di
organizzazione e
funzionamento"; |
3-ter. Il
Consiglio è composto da
dieci membri, di cui
quattro in rappresentanza
delle organizzazioni
professionali agricole, due
in rappresentanza del
movimento cooperativo,
uno in rappresentanza delle
industrie di trasformazione,
uno in rappresentanza del
settore commerciale, uno in
rappresentanza delle
organizzazioni sindacali, uno
in rappresentanza delle
organizzazioni tecniche del
settore, ed è nominato dal
Ministro delle politiche
agricole e forestali sulla
base delle designazioni dei
predetti organismi. I membri
del Consiglio eleggono, tra
loro, il coordinatore.
Il Consiglio di
rappresentanza adotta,
successivamente, un proprio
regolamento di
funzionamento"; e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo"; |
|
f) al comma 4
dell'articolo 10 gli ultimi
due periodi sono sostituiti
dal seguente: "E' istituito,
nell'ambito dell'Agenzia,
l'ufficio monocratico
preposto all'esercizio delle
funzioni di organismo
pagatore, al fine di
assicurare che le funzioni di
organismo di coordinamento e
quelle di organismo pagatore
siano attuate mediante
gestioni distinte e
contabilità separate". |
f) identica. |
|
1-bis. Dalle
disposizioni di cui alle
lettere d-bis) ed
e) del comma 1 non
devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. |
|
2. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, il Consiglio di
amministrazione dell'AGEA
adegua lo Statuto ed i
regolamenti di
amministrazione e contabilità
e del personale alle
disposizioni di cui al
presente articolo, secondo le
procedure di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 33 del
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, i commi 3 , 4 e
5 sono abrogati. |
Identico. |
|
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|
|
1. In attuazione
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, così come modificato
dal presente decreto e
dell'articolo 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro delle politiche
agricole e forestali ed il
Ministro dell'economia e
delle finanze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, rispettivamente,
rinnovano gli organi della
AGEA. |
1. Gli organi
dell'AGEA sono rinnovati,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come
modificato, da ultimo, dal
presente decreto. |
|
2. Il presidente
del collegio dei revisori
designato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, scelto tra i
dirigenti incaricati di
funzioni dirigenziali
generali, è collocato fuori
ruolo. |
Soppresso. |
|
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|
1. Al fine di garantire
la massima efficacia
dell'azione amministrativa
nel settore della zootecnia e
di conseguire lo snellimento
del procedimento relativo
all'erogazione dei relativi
premi ed indennità di
carattere comunitario e
nazionale, secondo criteri di
economicità e pubblicità, il
Ministro della salute ed il
Ministro delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per
gli affari regionali ed il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, con decreto,
da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome, determinano le
modalità e le procedure
operative per la gestione e
l'aggiornamento della banca
dati nazionale di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, nonché per la
trasmissione informatica dei
dati. |
1. Al fine di garantire
la massima efficacia
dell'azione amministrativa
nel settore della zootecnia e
di conseguire lo snellimento
del procedimento relativo
all'erogazione dei relativi
premi ed indennità di
carattere comunitario e
nazionale, secondo criteri di
economicità e pubblicità, il
Ministro della salute ed il
Ministro delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per
gli affari regionali ed il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, con decreto,
da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, d'intesa
con la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano,
determinano le modalità e le
procedure operative per la
gestione e l'aggiornamento
della banca dati nazionale
prevista dal
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, nonché per la
trasmissione informatica dei
dati. |
|
2. Con il decreto di
cui al comma 1 sono
determinati, altresì, i
termini per la conclusione di
ciascuna fase dei relativi
procedimenti. |
2. Identico. |
|
|
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|
1. Il termine di cui
all'articolo 3 della legge 18
ottobre 1961, n. 1048, come
modificato dall'articolo 1
del decreto-legge 6 novembre
1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 411, è
prorogato di un anno. |
1. Il termine di cui
all'articolo 3 della legge 18
ottobre 1961, n. 1048, già
prorogato dall'articolo 1
del decreto-legge 6 novembre
1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 411, è
prorogato di un anno. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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