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1. Il decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, recante
disposizioni urgenti
concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e
l'Ente irriguo umbro-toscano,
è convertito in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE |
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All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
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al comma 1, lettera
a), capoverso
1-bis, le parole:
"adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 2,
paragrafo 2, lettera
b)," sono sostituite
dalle seguenti:"adottata
ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 2, lettera
b), del citato
regolamento (CEE) n. 729/70,
come sostituito dall'articolo
1"; |
identico; |
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al comma 1, lettera
b), capoverso
4-bis, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con
proprio decreto, previo
parere delle competenti
Commissioni parlamentari,
definisce le caratteristiche
delle procedure e delle
garanzie integrative secondo
quanto previsto dal comma
2"; |
identico; |
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al comma 1, lettera
c), capoverso 4, dopo
le parole: "di cui al
presente decreto" è
inserita la seguente:
"legislativo"; |
identico; |
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al comma 1, dopo la
lettera d), è inserita
la seguente: |
identico; |
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"d-bis) al
comma 3 dell'articolo 9, il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Esso è
composto dal presidente e da
sette membri, di cui due
designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, nominati con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali""; |
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al comma 1, lettera
e), capoverso
3-bis, secondo periodo,
le parole da:"sorveglia
la regolarità" fino alla
fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti:
"valuta le procedure adottate
dall'Agenzia e rappresenta al
Ministro, con analitica
relazione, le problematiche
rilevate per gli eventuali
provvedimenti di
competenza"; |
identico; |
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al comma 1, lettera
e), il capoverso
3-ter è sostituito dal
seguente: |
identico; |
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"3-ter. Il
Consiglio è composto da dieci
membri, di cui quattro in
rappresentanza delle
organizzazioni professionali
agricole, due in
rappresentanza del movimento
cooperativo, uno in
rappresentanza delle
industrie di trasformazione,
uno in rappresentanza del
settore commerciale, uno in
rappresentanza delle
organizzazioni sindacali, uno
in rappresentanza delle
organizzazioni tecniche del
settore, ed è nominato dal
Ministro delle politiche
agricole e forestali sulla
base delle designazioni dei
predetti organismi. I membri
del Consiglio eleggono, tra
loro, il coordinatore. Il
Consiglio di rappresentanza
adotta, successivamente, un
proprio regolamento di
funzionamento"; |
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al comma 1, dopo la
lettera e) è inserita
le seguente: |
identico; |
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"e-bis) al
comma 4 dell'articolo 9, il
terzo periodo è sostituito
dal seguente: "Il presidente,
scelto tra i dirigenti
incaricati di funzioni
dirigenziali generali, è
designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze
ed è collocato fuori
ruolo"". |
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dopo il comma 1, è
inserito il seguente: "1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". |
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All'articolo 3: |
All'articolo 3: |
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il comma 1 è
sostituito dal
seguente: |
identico; |
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"1. Gli organi
dell'AGEA sono rinnovati,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come
modificato, da ultimo, dal
presente decreto"; |
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il comma 2 è
soppresso. |
identico. |
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All'articolo 4: |
All'articolo 4: |
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al comma 1, la
parola: "sentita" è
sostituita dalle seguenti:
"d'intesa con"; dopo le
parole:"e le province
autonome" sono inserite le
seguenti:"di Trento e di
Bolzano" e dopo le
parole:"banca dati
nazionale" sono inserite
le seguenti:"prevista dal
regolamento". |
identico. |
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L'articolo 5 è
sostituito dal
seguente: |
L'articolo 5 è
sostituito dal
seguente: |
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"Art. 5. - 1. Il
termine di cui all'articolo 3
della legge 18 ottobre 1961,
n. 1048, già prorogato
dall'articolo 1 del
decreto-legge 6 novembre
1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 411, è
prorogato di un anno. |
"Art. 5. - 1.
Identico. |
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2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo,
determinato in 232.406 euro
per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione della proiezione
per l'anno 2002 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche
agricole e forestali". |
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo,
determinato in 75 milioni
di lire per l'anno 2001 ed
in 232.406 euro per l'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
degli stanziamenti
iscritti, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |