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1. Dopo l'articolo
270-bis del codice
penale sono inseriti i
seguenti: |
1. L'articolo
270-bis del codice
penale è sostituito dal
seguente: |
| "Art. 270-ter. (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale) 1.Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia | "Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo ancheinternazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si |
|
anche indirettamente
associazioni che si
propongono il compimento
all'estero, o comunque ai
danni di uno Stato estero, di
un'istituzione o di un
organismo internazionale, di
atti di violenza su persone o
cose, con finalità di
terrorismo, è punito con la
reclusione da sette a
quindici anni. |
propongono il compimento
di atti di violenza con
finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine
democratico, è punito con
la reclusione da sette a
quindici anni. |
|
2. Chiunque
partecipa alle associazioni
indicate nel comma 1 è punito
con la reclusione da cinque a
dieci anni. |
Chiunque partecipa
a tali associazioni è
punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza programmati o compiuti sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". |
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1-bis. Dopo
l'articolo 270-bis del
codice penale è inserito il
seguente: |
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Art. 270-quater.
(Assistenza agli associati)
1. Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato o
di favoreggiamento, dà
rifugio o fornisce
ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle
associazioni indicate negli
articoli 270, 270-bis e
270-ter, è punito con
la reclusione fino a quattro
anni. |
"Art. 270-ter.
(Assistenza agli associati).
Chiunque, fuori dei casi
di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle
associazioni indicate negli
articoli 270 e
270-bis, è punito con
la reclusione da sei mesi
a sei anni. |
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2. La pena è
aumentata se l'ospitalità, i
mezzi di trasporto, gli
strumenti di comunicazione
sono prestati
continuativamente. |
La pena è
aumentata se l'assistenza
è prestata
continuativamente. |
|
3. Non è
punibile chi commette il
fatto in favore di un
prossimo congiunto". |
Non è punibile chi
commette il fatto in favore
di un prossimo
congiunto". |
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2. All'articolo 1, primo
comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole:
" aggressivi chimici" sono
inserite le seguenti:
"biologici, radioattivi". |
2. Identico. |
|
3. All'articolo
270-bis, primo comma,
del codice penale, dopo la
parola: "organizza" sono
inserite le seguenti:
"finanzia anche
indirettamente". |
Soppresso. |
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4. All'articolo
270-bis del codice
penale, il secondo comma è
sostituito dal seguente: |
Soppresso. |
|
"Chiunque partecipa
a tali associazioni è punito
con la reclusione da cinque a
dieci anni". |
|
5. All'articolo 313,
primo comma, del codice
penale, dopo la parola: "269"
sono inserite le seguenti:
"270-ter e
270-quater con
riferimento alle ipotesi di
cui all'articolo
270-ter,". |
5. All'articolo 7,
n. 1), del codice penale,
dopo le parole: "delitti
contro la personalità dello
Stato" è aggiunta la
seguente: "italiano". |
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5-bis.
Agli articoli 307, primo
comma, e 418, primo comma,
del codice penale le parole:
"dà rifugio o fornisce il
vitto" sono sostituite dalle
seguenti: "dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti
di comunicazione". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata". |
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5-quater.
All'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4) del
codice di procedura penale le
parole: "270-bis,
secondo comma," sono
soppresse. |
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1. Dopo il terzo
comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, è
aggiunto il seguente: "Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale". 2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale". 3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale". |
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1. Nei procedimenti per
i delitti previsti
dall'articolo 270-quater
del codice penale e per i
delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a),
numero 4), del codice di
procedura penale, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
1. Nei procedimenti per
i delitti previsti
dall'articolo 270-ter
del codice penale e per i
delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a),
numero 4), del codice di
procedura penale, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
|
2. All'articolo
25-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, dopo le
parole: "procedura penale"
sono inserite le seguenti:
"ovvero ai delitti con
finalità di terrorismo
internazionale". |
2. All'articolo
25-bis, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, dopo le
parole: "procedura penale"
sono inserite le seguenti:
"ovvero ai delitti con
finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine
democratico". |
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|
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia
giudiziaria che nel corso di
specifiche operazioni di
polizia previamente
autorizzate, al solo fine di
acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti commessi
con finalità di terrorismo
anche internazionale per
cui procedono, anche
indirettamente acquistano,
ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi,
documenti, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per
commettere il reato, o
altrimenti ostacolano
l'individuazione della
provenienza o ne consentono
l'impiego. |
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia
giudiziaria che nel corso di
specifiche operazioni di
polizia disposte ai sensi
del comma 5, al solo fine
di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti
commessi con finalità di
terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico,
anche per interposta
persona acquistano,
ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi,
documenti,
stupefacenti, beni
ovvero cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo
per commettere il reato, o
altrimenti ostacolano
l'individuazione della
provenienza o ne consentono
l'impiego. |
|
2. Per le stesse
indagini di cui al comma 1,
gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono
utilizzare indicazioni di
copertura anche per attivare
o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone
il pubblico ministero entro
le 48 ore successive
all'inizio delle attività. |
2. Per le stesse
indagini di cui al comma 1,
gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti,
identità o indicazioni di
copertura anche per attivare
o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone
il pubblico ministero al
più presto e comunque
entro le 48 ore successive
all'inizio delle attività. |
|
3. Nei procedimenti
per i delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4),
del codice di procedura
penale, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10
del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172. |
3. Identico. |
|
4. Le operazioni
indicate nei commi 1 e 2 sono
effettuate dagli ufficiali di
polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia
di Stato e dell'Arma dei
Carabinieri specializzati
nell'attività di contrasto al
terrorismo e all'eversione e
della Guardia di finanza
competenti nelle attività di
contrasto al finanziamento
del terrorismo anche
internazionale. |
4. Identico. |
|
5. L'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi 1
e 2 è disposta, secondo
l'appartenenza del personale
di polizia giudiziaria, dal
Capo della Polizia o dal
Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri o della
Guardia di finanza per le
attribuzioni inerenti ai
propri compiti istituzionali,
ovvero, per loro delega,
rispettivamente dal questore
o dal responsabile di livello
provinciale dell'organismo di
appartenenza, ai quali deve
essere data immediata
comunicazione dell'esito
della operazione. |
5. Identico. |
|
6. L'organo che
dispone l'esecuzione
dell'operazione deve dare
preventiva comunicazione al
pubblico ministero competente
per le indagini, indicando,
quando richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione.
Il pubblico ministero deve
essere informato altresì dei
risultati dell'operazione. |
6. L'organo che
dispone l'esecuzione
dell'operazione deve dare
preventiva comunicazione al
pubblico ministero competente
per le indagini, indicando,
se necessario o se
richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria
responsabile
dell'operazione, nonché il
nominativo degli eventuali
ausiliari impiegati. Il
pubblico ministero deve
comunque essere
informato senza ritardo a
cura del medesimo organo nel
corso della operazione delle
modalità e dei soggetti che
vi abbiano partecipato,
nonché dei risultati della
stessa. |
|
7. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono
avvalersi di ausiliari, ai
quali si estende la causa di
non punibilità di cui al
comma 1. Per l'esecuzione
delle operazioni può essere
autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed
immobili, nonché di documenti
di copertura secondo le
modalità stabilite con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia e
con gli altri Ministri
interessati. Con lo stesso
decreto sono stabilite le
disposizioni per il
coordinamento operativo ed
informativo delle Forze di
polizia, anche in relazione a
specifiche esigenze
investigative. |
7. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono
avvalersi di ausiliari, ai
quali si estende la causa di
non punibilità di cui al
comma 1. Per l'esecuzione
delle operazioni può essere
autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed
immobili, nonché di documenti
di copertura secondo le
modalità stabilite con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia e
con gli altri Ministri
interessati. Con lo stesso
decreto sono definite le
forme e le modalità per il
coordinamento, a fini
informativi e operativi, tra
gli organismi investigativi
di cui al comma 4. |
|
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|
1. L'articolo 226 delle
norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie
e regolamentari, del
nuovo codice di
procedura penale, approvato
con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente: |
1. L'articolo 226 delle
norme di attuazione, di
coordinamento e
transitorie del codice di
procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, è sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 226.
(Intercettazione e
controlli sulle comunicazioni
a fini di
prevenzione). 1. Il
Ministro dell'interno o, su
sua delega, i responsabili
dei Servizi centrali di cui
all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché
il questore o il comandante
provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza,
richiedono al procuratore
della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del
distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a
controllo ovvero, nel caso
non sia determinabile, del
distretto in cui sono emerse
le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione
all'intercettazione di
comunicazioni o
conversazioni, anche per via
telematica, quando sia
necessario per l'acquisizione
di notizie concernenti la
prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4 e 51,
comma 3-bis, del codice
di procedura penale. Il
Ministro dell'interno può
altresì delegare il Direttore
della direzione investigativa
antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del
codice di procedura
penale. |
"Art. 226.
(Intercettazione e
controlli preventivi
sulle comunicazioni). 1.
Il Ministro dell'interno
o, su sua delega, i
responsabili dei Servizi
centrali di cui all'articolo
12 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché
il questore o il comandante
provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza,
richiedono al procuratore
della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del
distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a
controllo ovvero, nel caso
non sia determinabile, del
distretto in cui sono emerse
le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione
all'intercettazione di
comunicazioni o
conversazioni, anche per via
telematica, nonchè
all'intercettazione di
comunicazioni o conversazioni
tra presenti anche se queste
avvengono nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice
penale, quando sia
necessario per l'acquisizione
di notizie concernenti la
prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4 e 51,
comma 3-bis, del
codice. Il Ministro
dell'interno può altresì
delegare il Direttore della
direzione investigativa
antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del
codice. |
|
2. Il
procuratore della Repubblica,
ove ritenga fondati i
sospetti che giustifichino
l'attività di prevenzione,
autorizza l'intercettazione
per la durata massima di
giorni quaranta, prorogabile
una sola volta per giorni
venti. |
2. Il
procuratore della Repubblica,
quando la ritenga necessaria
per l'attività di prevenzione
o di informazione in ordine
ai delitti del comma 1,
autorizza l'intercettazione
per la durata massima di
giorni quaranta, prorogabile
per periodi successivi di
giorni venti ove permangano i
presupposti di legge.
L'autorizzazione alla
proscuzione delle operazioni
è data dal pubblico ministero
con decreto motivato, nel
quale deve essere dato
chiaramente atto dei motivi
che rendono necessaria la
prosecuzione delle
operazioni. |
|
3. Delle
operazioni svolte e dei
contenuti intercettati è
redatto verbale sintetico
che, unitamente ai supporti
utilizzati, è depositato
presso il procuratore che ha
autorizzato le attività entro
cinque giorni dal termine
delle stesse. Il procuratore,
verificata la conformità
delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone
l'immediata distruzione dei
supporti e dei verbali. |
3. Identico. |
|
4. Con le
modalità e nei casi di cui ai
commi 1 e 3, può essere
autorizzato il tracciamento
delle comunicazioni
telefoniche e telematiche,
nonché l'acquisizione dei
dati esterni relativi alle
comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e
l'acquisizione di ogni altra
informazione utile in
possesso degli operatori di
telecomunicazioni. |
4. Identico. |
|
5. In ogni caso
gli elementi acquisiti
attraverso le attività
preventive non possono essere
utilizzati nel procedimento
penale". |
5. In ogni caso
gli elementi acquisiti
attraverso le attività
preventive non possono essere
utilizzati nel procedimento
penale, fatti salvi i fini
investigativi. In ogni caso
le attività di
intercettazione preventiva di
cui ai commi precedenti, e le
notizie acquisite a seguito
delle attività medesime, non
possono essere menzionate in
atti di indagine né
costituire oggetto di
deposizione né essere
altrimenti divulgate". |
|
2. E' abrogata ogni
altra disposizione
concernente le
intercettazioni
preventive. |
2. Identico. |
|
3. Le intercettazioni
di comunicazioni telefoniche
e telematiche di cui
all'articolo 226, come
modificato dal comma 1, sono
eseguite con impianti
installati presso la procura
della Repubblica o presso
altre idonee strutture
individuate dal procuratore
che concede
l'autorizzazione |
3. Le intercettazioni
di comunicazioni telefoniche
e telematiche di cui
all'articolo 226 delle
norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, come
sostituito dal comma
1, sono eseguite con
impianti installati presso la
procura della Repubblica o
presso altre idonee strutture
individuate dal procuratore
che concede
l'autorizzazione. |
|
3-bis. Chiunque
divulga a persone non
autorizzate o pubblica, anche
solo parzialmente, il
contenuto delle
intercettazioni di cui
all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, come sostituito dal
comma 1, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni. 3-ter. Chiunque nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni. |
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1. Al comma 3-bis
dell'articolo 295 del codice
di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4,
del codice di procedura
penale". |
1. Al comma 3-bis
dell'articolo 295 del codice
di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n.
4)". |
|
|
|
|
1. All'articolo 18,
primo comma, n. 1), della
legge 22 maggio 1975, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché alla
commissione dei reati con
finalità di terrorismo anche
internazionale". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Alle norme di
attuazione, di coordinamento,
transitorie e
regolamentari, del
nuovo codice di
procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Alle norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del
codice di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a) all'articolo
146-bis, comma 1, dopo
le parole: "nell'articolo 51,
comma 3-bis," sono
inserite le seguenti: "nonché
nell'articolo 407, comma 2),
lettera a), numero
4"; |
a) identica; |
|
b) all'articolo
147-bis, comma 3,
lettera a), dopo le
parole: "dall'articolo 51,
comma 3-bis", sono
inserite le seguenti: "nonché
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero
4"; |
b) identica; |
|
c) all'articolo
147-bis la lettera
c) del comma 3 è
sostituita dalla seguente: |
c) identica. |
|
"c) quando
nell'ambito di un processo
per taluno dei delitti
previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, o
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4,
del codice devono essere
esaminate le persone indicate
dall'articolo 210 del codice
nei cui confronti si procede
per uno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma
3-bis o dall'articolo
407, comma 2, lettera
a), numero 4, del
codice, anche se vi è stata
separazione dei
procedimenti". |
|
2. E' abrogato
l'articolo 6 della legge 7
gennaio 1998, n. 11, come
modificato dall'articolo 12
del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4. |
Soppresso. |
|
|
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|
1. All'articolo 148,
comma 2, del codice di
procedura penale le parole:
"e negli altri casi di
assoluta urgenza" sono
soppresse. |
1. All'articolo 148
del codice di procedura
penale sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2". |
|
2. All'articolo 149,
comma 1, del codice di
procedura penale le parole:
"o della polizia giudiziaria"
sono soppresse. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, la
somma assegnata al capitolo
1249 dello stato di
previsione del Ministero
dell'interno per il 2001, ai
sensi della legge 26 febbraio
1992, n. 212, concernente
collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e
orientale, può essere
ripartita, in termini di
competenza e di cassa, anche
tra gli altri centri di
responsabilità amministrativa
del Ministero
dell'interno. |
1. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, la
somma assegnata all'unità
previsionale di base 2.1.1.0
(capitolo 1249) dello
stato di previsione del
Ministero dell'interno per il
2001, ai sensi della legge 26
febbraio 1992, n. 212,
concernente collaborazione
con i Paesi dell'Europa
centrale e orientale, può
essere ripartita ai
medesimi fini, in termini
di competenza e di cassa,
anche tra altri centri di
responsabilità amministrativa
del Ministero
dell'interno. |
|
(Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter". 2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. 4. Resta fermo quanto stabillito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. |
Frontespizio |
Testo articoli |