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1. Il decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, recante
disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo
internazionale, è convertito
in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato
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Allegato
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN
|
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
|
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All'articolo
1: |
All'articolo
1: |
|
nella rubrica, la
parola:
"internazionale" è
sostituita dalle seguenti:
"anche internazionale"; |
identico; |
|
il comma 1 è
sostituito dal
seguente: |
il comma 1 è
sostituito dal
seguente: |
|
"1. L'articolo
270-bis del codice
penale è sostituito dal
seguente: |
"1. L'articolo
270-bis del codice
penale è sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 270-bis.
(Associazioni con finalità di
terrorismo anche
internazionale o di eversione
dell'ordine democratico).
Chiunque promuove,
costituisce, organizza,
dirige o finanzia
associazioni che si
propongono il compimento di
atti di violenza con finalità
di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico è
punito con la reclusione da
sette a quindici anni. |
"Art. 270-bis.
(Associazioni con finalità di
terrorismo anche
internazionale o di eversione
dell'ordine democratico).
Identico. |
|
Chiunque partecipa a
tali associazioni è punito
con la reclusione da cinque a
dieci anni. |
Identico. |
|
Ai fini della
legge penale, la finalità
di terrorismo ricorre anche
quando gli atti di violenza
sono rivolti contro uno Stato
estero, una istituzione o un
organismo
internazionale""; |
La finalità di
terrorismo ricorre anche
quando gli atti di violenza
programmati o compiuti
sono rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un
organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego""; |
|
dopo il comma 1 è
inserito il seguente: |
dopo il comma 1 è
inserito il seguente: |
|
"1-bis. Dopo
l'articolo 270-bis del
codice penale è inserito il
seguente: |
"1-bis. Dopo
l'articolo 270-bis del
codice penale è inserito il
seguente: |
|
"Art. 270-ter.
(Assistenza agli
associati). Chiunque,
fuori dei casi di concorso
nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti
di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano
alle associazioni indicate
negli articoli 270 e
270-bis è punito con la
reclusione fino a quattro
anni. |
"Art. 270-ter.
(Assistenza agli
associati). Chiunque,
fuori dei casi di concorso
nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti
di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano
alle associazioni indicate
negli articoli 270 e
270-bis è punito con la
reclusione da sei mesi a
sei anni. |
|
La pena è aumentata
se l'assistenza è prestata
continuativamente. |
Identico. |
|
Non è punibile chi
commette il fatto in favore
di un prossimo
congiunto""; |
Identico""; |
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i commi 3 e 4
sono soppressi; |
identico; |
|
il comma 5 è
sostituito dal
seguente: |
identico; |
|
"5. All'articolo
7, n. 1), del codice penale,
dopo le parole: "delitti
contro la personalità dello
Stato" è aggiunta la
seguente: "italiano""; |
|
dopo il comma 5
sono aggiunti i
seguenti: |
dopo il comma 5
sono aggiunti i
seguenti: |
|
"5-bis. Agli
articoli 307, primo comma, e
418, primo comma, del codice
penale le parole: "dà rifugio
o fornisce il vitto" sono
sostituite dalle seguenti:
"dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di
comunicazione". |
"5-bis. Identico. |
|
5-ter. Agli
articoli 307, secondo comma,
e 418, secondo comma, del
codice penale le parole: "se
il rifugio o il vitto sono
prestati" sono sostituite
dalle seguenti: "se
l'assistenza è
prestata". |
|
5-ter.
All'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4), del
codice di procedura penale le
parole: "270-bis,
secondo comma," sono
soppresse". |
5-quater.
Identico". |
|
L'articolo 2 è
soppresso. |
L'articolo 2 è
soppresso. |
|
All'articolo 3: |
All'articolo 3: |
|
al comma 1, le
parole:"dall'articolo
270-quater" sono
sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo
270-ter"; |
identico; |
|
al comma 2, le
parole:"ai delitti con
finalità di terrorismo
internazionale" sono
sostituite dalle seguenti:
"ai delitti con finalità di
terrorismo". |
al comma 2, le
parole:"ai delitti con
finalità di terrorismo
internazionale" sono
sostituite dalle seguenti:
"ai delitti con finalità di
terrorismo o di eversione
dell'ordine
democratico". |
|
All'articolo 4: |
All'articolo 4: |
|
al comma 1, le
parole:"operazioni di
polizia previamente
autorizzate" sono
sostituite dalle seguenti:
"operazioni di polizia
disposte ai sensi del comma
5" e le parole:
"per cui procedono"
sono soppresse; |
al comma 1, le
parole:"operazioni di
polizia previamente
autorizzate" sono
sostituite dalle seguenti:
"operazioni di polizia
disposte ai sensi del comma
5", le parole:
"anche internazionale"
sono sostituite dalle
seguenti: "o di eversione
dell'ordine democratico",
le parole: "per cui
procedono" sono
soppresse, la parola:
"indirettamente" è
sostituita dalle seguenti:
"per interposta
persona", e dopo la
parola: "documenti" è
inserita la seguente:
",stupefacenti"; |
|
al comma 2, dopo le
parole:"pubblico
ministero" sono inserite
le seguenti:"al più
presto e comunque"; |
al comma 2,
dopo la parola:
"utilizzare" sono
inserite le seguenti:
"documenti, identità
o", e dopo le
parole:"pubblico
ministero" sono inserite
le seguenti:"al più
presto e comunque"; |
|
al comma 6, primo
periodo, sono aggiunte, in
fine, le parole:", nonché
il nominativo degli eventuali
ausiliari impiegati" e
il secondo periodo è
sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero deve
essere informato senza
ritardo nel corso della
operazione delle modalità e
dei soggetti che vi abbiano
partecipato, nonché dei
risultati della stessa"; |
al comma 6,
primo periodo, le parole:
"quando richiesto" sono
sostituite dalle seguenti:
"se necessario o se
richiesto" e sono
aggiunte, in fine, le parole:
",nonché il nominativo
degli eventuali ausiliari
impiegati"; il secondo
periodo è sostituito dal
seguente:"Il pubblico
ministero deve comunque
essere informato senza
ritardo a cura del
medesimo organo nel corso
della operazione delle
modalità e dei soggetti che
vi abbiano partecipato,
nonché dei risultati della
stessa"; |
|
al comma 7,
l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Con lo
stesso decreto sono definite
le forme e le modalità per il
coordinamento, a fini
informativi e operativi, tra
gli organismi investigativi
di cui al comma 4". |
identico. |
|
All'articolo 5: |
All'articolo 5: |
|
al comma 1,
all'alinea, le parole:
"norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie e
regolamentari, del nuovo
codice di procedura penale,
approvato" sono sostituite
dalle seguenti:"norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di
procedura penale,
approvate"; |
identico; |
|
al comma 1,
capoverso Art. 226, nella
rubrica, dopo la parola:
"controlli" è inserita la
seguente: "preventivi"
e sono soppresse le
parole: "a fini di
prevenzione"; |
|
al comma 1,
capoverso Art. 226, comma 1,
le parole:"di procedura
penale", ovunque
ricorrano, sono soppresse; |
al comma 1,
capoverso Art. 226, comma 1,
dopo la parola:
"telematica," sono
inserite le seguenti:
"nonché
all'intercettazione di
comunicazioni o conversazioni
tra presenti anche se queste
avvengono nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice
penale" e le parole:
"di procedura penale",
ovunque ricorrano, sono
soppresse; |
|
al comma 1,
capoverso Art. 226, comma 2,
sono aggiunte, in fine, le
parole:", salvo che
permangano i presupposti di
legge. L'autorizzazione alla
prosecuzione delle operazioni
è data dal pubblico ministero
con decreto motivato, nel
quale deve essere dato
chiaramente atto dei motivi
che rendono necessaria la
prosecuzione delle
operazioni"; |
al comma 1, capoverso
Art. 226, il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. Il procuratore della Repubblica, quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni"; |
|
al comma 1,
capoverso Art. 226, comma 5,
sono aggiunte, in fine, le
parole:", fatti salvi i
fini investigativi. In ogni
caso le attività di
intercettazione preventiva di
cui ai commi precedenti, e le
notizie acquisite a seguito
delle attività medesime, non
possono essere menzionate in
atti di indagine né
costituire oggetto di
deposizione né essere
altrimenti divulgate"; |
identico; |
|
al comma 3, le
parole:"articolo 226,
come modificato" sono
sostituite dalle seguenti:
"articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di
procedura penale, come
sostituito"; |
identico; |
|
dopo il comma 3,
sono aggiunti i
seguenti: |
dopo il comma 3,
sono aggiunti i
seguenti: |
|
"3-bis. Chiunque
divulga a persone non
autorizzate o pubblica, anche
solo parzialmente, il
contenuto delle
intercettazioni di cui
all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, come sostituito dal
comma 1, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni. |
"3-bis.
Identico. |
|
3-ter. Chiunque,
nel corso delle operazioni
sotto copertura di cui
all'articolo 4, indebitamente
rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni
stesse, qualora ne derivi
pregiudizio per le attività
di indagine, è punito con
la reclusione fino a cinque
anni". |
3-ter.
Chiunque, nel corso delle
operazioni sotto copertura di
cui all'articolo 4,
indebitamente rivela ovvero
divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che effettuano le
operazioni stesse, è punito,
salvo che il fatto
costituisca più grave
reato, con la reclusione
da due a sei anni". |
|
All'articolo 6: |
All'articolo 6: |
|
al comma 1, le
parole:"n. 4, del codice
di procedura penale" sono
sostituite dalle seguenti:
"n. 4)". |
identico. |
|
All'articolo 8: |
All'articolo 8: |
|
al comma 1,
all'alinea, le parole:
"norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie e
regolamentari del nuovo
codice di procedura penale"
sono sostituite dalle
seguenti:"norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di
procedura penale"; |
identico; |
|
il comma 2 è
soppresso. |
identico. |
|
All'articolo 9: |
L'articolo 9 è
sostituito dal
seguente: |
|
dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
|
"Art. 9. -
(Notificazioni). - 1.
All'articolo 148 del
codice di procedura penale
sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse; |
|
"1-bis.
All'articolo 148 del codice
di procedura penale, dopo il
comma 2 sono inseriti i
seguenti: |
b) dopo il comma
2 è inserito il
seguente: |
|
"2-bis.
L'autorità giudiziaria può
disporre che le notificazioni
o gli avvisi ai difensori
siano eseguiti con mezzi
tecnici idonei. L'ufficio che
invia l'atto attesta in calce
ad esso di avere trasmesso il
testo originale. |
Soppresso. |
|
2-ter. Nei
procedimenti avanti al
tribunale per il riesame il
giudice può disporre che, in
caso di urgenza, le
notificazioni siano eseguite
dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure
della Repubblica con le
medesime modalità di cui al
comma 2""; |
2-bis.
Identico". |
|
dopo il comma 2
sono aggiunti i
seguenti: |
|
"2-bis. Dopo il
comma 2 dell'articolo 677 del
codice di procedura penale è
aggiunto il seguente: |
soppresso. |
|
"2-bis. Il
condannato, non detenuto, ha
l'obbligo, a pena di
inammissibilità, di fare la
dichiarazione o l'elezione di
domicilio con la domanda con
la quale chiede una misura
alternativa alla detenzione o
altro provvedimento
attribuito dalla legge alla
magistratura di sorveglianza.
Il condannato, non detenuto,
ha altresì l'obbligo di
comunicare ogni mutamento del
domicilio dichiarato o
eletto. Si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni previste
dall'articolo 161". |
|
2-ter. E'
abrogato l'articolo 65 delle
norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271". |
soppresso. |
|
2. All'articolo
149, comma 1, del codice di
procedura penale le parole:
"o della polizia giudiziaria"
sono soppresse". |
|
All'articolo 10: al comma 1, le parole: "al capitolo 1249" sono sostituite dalle seguenti: "all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249)", dopo le parole: "può essere ripartita" sono inserite le seguenti: "ai medesimi fini" e dopo le parole: "anche tra" la parola: "gli" è soppressa. |
|
Dopo l'articolo 10
è inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 10
è inserito il seguente: |
|
"Art. 10-bis. -
(Competenza). - 1. La
competenza per i reati di cui
al presente decreto è
attribuita alla procura della
Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha
sede il giudice
competente". |
"Art. 10-bis. -
(Modifiche agli articoli
51 e 328 del codice di
procedura penale). - 1.
All'articolo 51 del codice
di procedura penale dopo il
comma 3-ter, è aggiunto
il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter". |
|
2. All'articolo
328 del codice di procedura
penale dopo il comma
1-bis, è aggiunto il
seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. 4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |