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Ritenuta l'urgenza di
intervenire in considerazione
dell'avvicinarsi della
stagione invernale, periodo
nel quale solitamente si
verificano numerosi eventi
calamitosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; |
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il seguente |
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1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) alla rubrica
dell'articolo 10 sono
soppresse le parole: "e di
protezione civile"; |
a) identica; |
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b) all'articolo
10, comma 1, sono soppresse
le parole: "e quella di
protezione civile" e le
parole: "e del Capo IV"; |
b) identica; |
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c) il comma 1
dell'articolo 14 è sostituito
dal seguente: |
c) identico: |
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"1. Al Ministero
dell'interno sono attribuite
le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in
materia di: garanzia della
regolare costituzione e del
funzionamento degli organi
degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti
locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica,
difesa civile, protezione
civile e prevenzione incendi,
salve le specifiche
competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei
ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo e
soccorso pubblico"; |
"1. Al Ministero
dell'interno sono attribuite
le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in
materia di: garanzia della
regolare costituzione e del
funzionamento degli organi
degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti
locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica,
difesa civile, politiche
di protezione civile e
prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in
materia del Presidente del
Consiglio dei ministri,
tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione,
asilo e soccorso
pubblico"; |
|
d) all'articolo
14, comma 3, sono soppresse
le parole: ", ad eccezione di
quelli attribuiti all'agenzia
di protezione civile, ai
sensi del Capo IV del Titolo
V del presente decreto
legislativo"; |
d) identica; |
|
e) gli articoli
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86 e 87 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono abrogati; |
e) gli articoli
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86 e 87 sono abrogati; |
|
f) il Capo IV
del Titolo V del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, intitolato:
"Agenzia di protezione
civile" è soppresso; |
f) il Capo IV
del Titolo V intitolato:
"Agenzia di protezione
civile" è soppresso. |
|
g) all'articolo
38, comma 3, dopo le parole:
"Servizio sismico nazionale",
sono aggiunte le seguenti: "e
del servizio idrografico e
mareografico". |
soppressa. |
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1. Il comma 6
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
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"6. A decorrere
dalla data di cui al comma 3,
o dalla diversa data indicata
in sede di riordino dei
Ministeri, sono trasferite,
con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed
umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto
legislativo sul riordinamento
dei Ministeri, le funzioni
del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali
della Presidenza del
Consiglio dei ministri,
con esclusione di quelle
attribuite al Servizio
idrografico e mareografico ed
al Servizio sismico
nazionale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112". |
"6. A decorrere
dalla data di cui al comma 3,
o dalla diversa data indicata
in sede di riordino dei
Ministeri, sono trasferite,
con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed
umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni
del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali
della Presidenza del
Consiglio dei ministri, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive
modificazioni". |
|
2. Il Dipartimento
della protezione civile si
avvale, per i propri compiti,
della collaborazione
dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici sulla
base di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n.
241. |
|
(Disposizioni relative al 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, e all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche ai soggetti interessati al servizio di leva per l'anno 2002. |
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1. Alla legge 21
novembre 2000, n. 353, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) all'articolo
3, comma 1, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia di
protezione civile, di seguito
denominata "Agenzia", ovvero,
fino alla effettiva
operatività della
stessa,"; |
|
b) all'articolo
3, comma 4, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva
operatività della
stessa,"; |
|
c) all'articolo
7, comma 2, sono soppresse le
parole: "l'Agenzia, ovvero,
fino alla effettiva
operatività della
stessa,"; |
|
d) all'articolo
9, comma 1, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva
operatività della
stessa,"; |
|
e) all'articolo
12, comma 5, sono soppresse
le parole: "per la successiva
assegnazione all'Agenzia a
decorrere dall'effettiva
operatività della stessa"; |
|
f) all'articolo
12, comma 7, sono soppresse
le parole: "dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva
operatività della
stessa,". |
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1. Tutti i
riferimenti alla Agenzia di
protezione civile, già
prevista dall'articolo 79 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, contenuti nella
legislazione vigente si
intendono effettuati al
Dipartimento della protezione
civile. |
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1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro da lui
delegato, promuove e coordina
le attività delle
amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato,
delle regioni, delle
province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente
sul territorio nazionale,
finalizzate alla tutela
dell'integrità della vita,
dei beni, degli insediamenti
e dell'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni
derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da
altri grandi eventi, che
determinino situazioni di
grave rischio, salvo quanto
previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112. |
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro da lui
delegato, determina le
politiche di protezione
civile, detiene i poteri di
ordinanza in materia di
protezione civile,
promuove e coordina le
attività delle
amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato,
delle regioni, delle
province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente
sul territorio nazionale,
finalizzate alla tutela
dell'integrità della vita,
dei beni, degli insediamenti
e dell'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni
derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da
altri grandi eventi, che
determinino situazioni di
grave rischio, salvo quanto
previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Per le finalità di
cui al presente comma, è
istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri un Comitato
paritetico Stato-regioni-enti
locali, nel cui ambito la
Conferenza unificata,
istituita dal decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, designa i propri
rappresentanti. Con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono emanate le
norme per la composizione e
il funzionamento del
Comitato. |
|
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro da lui
delegato, predispone gli
indirizzi operativi dei
programmi di previsione e
prevenzione dei rischi,
nonché i programmi nazionali
di soccorso e i piani per
l'attuazione delle
conseguenti misure di
emergenza, di intesa con le
regioni e gli enti locali. |
2. Identico. |
|
3. Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei
ministri operano il
Servizio idrografico e
mareografico, il Servizio
sismico nazionale, la
Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione
dei grandi rischi ed il
Comitato operativo della
protezione civile. |
3. Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei
ministri operano il Servizio
sismico nazionale, la
Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione
dei grandi rischi ed il
Comitato operativo della
protezione civile. |
|
3-bis. La
Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione
dei grandi rischi, che si
riunisce presso il
Dipartimento della protezione
civile, è articolata in
sezioni e svolge attività
consultiva
tecnico-scientifica e
propositiva in materia di
previsione e prevenzione
delle varie situazioni di
rischio; è presieduta dal
Capo del Dipartimento della
protezione civile ed è
composta da un docente
universitario esperto in
problemi di protezione civile
con funzioni di
vicepresidente, che
sostituisce il presidente in
caso di assenza o
impedimento, da esperti nei
vari settori di rischio, da
due esperti designati
dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici e da
due esperti designati dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione |
|
unitaria e il
coordinamento delle attività
di emergenza, stabilendo gli
interventi di tutte le
amministrazioni e enti
interessati al soccorso. E'
presieduto dal Capo del
Dipartimento della protezione
civile e composto da tre
rappresentanti del
Dipartimento stesso, da un
rappresentante per ciascuna
delle strutture operative
nazionali di cui all'articolo
11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, non confluite
nel Dipartimento e che sono
tenute a concorrere all'opera
di soccorso, e da due
rappresentanti designati
dalle regioni. Alle riunioni
del Comitato possono essere
invitate autorità regionali e
locali di protezione civile
interessate a specifiche
emergenze nonché
rappresentanti di altri enti
o amministrazioni. I
componenti del Comitato
rappresentanti dei Ministeri,
su delega dei rispettivi
Ministri, riassumono ed
esplicano con poteri
decisionali, ciascuno
nell'ambito delle
amministrazioni di
appartenenza ed altresì nei
confronti di enti, aziende
autonome e amministrazioni
controllati o vigilati, tutte
le facoltà e competenze in
ordine all'azione da svolgere
ai fini di protezione civile
e rappresentano, in seno al
Comitato, l'amministrazione
di appartenenza nel suo
complesso. 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento. |
|
4. Per lo svolgimento
delle attività previste dal
presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero il Ministro
da lui delegato, si avvale
del Dipartimento della
protezione civile che
promuove, altresì,
l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con
le regioni e gli enti
locali. |
4. Per lo svolgimento
delle attività previste dal
presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero il Ministro
da lui delegato, si avvale
del Dipartimento della
protezione civile che
promuove, altresì,
l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con
le regioni e gli enti
locali, nonché l'attività
di informazione alle
popolazioni interessate, per
gli scenari nazionali;
l'attività tecnico-operativa,
volta ad assicurare i primi
interventi, effettuati in
concorso con le regioni e da
queste in raccordo con i
prefetti, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e l'attività di
formazione in materia di
protezione civile, in
raccordo con le
regioni. 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la |
|
predispo sizione di ordinanz
di cui all'articolo 5, commi
2 e 3, della medesima legge,
da emanarsi dal Presidente
del Consiglio dei ministri
ovvero dal Ministro da lui
delegato. |
|
5. Secondo le
direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro da lui
delegato, il Capo del
Dipartimento della protezione
civile rivolge alle
amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato,
delle regioni, delle
province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente
nel territorio nazionale, le
indicazioni necessarie al
raggiungimento delle finalità
di coordinamento operativo
nelle materie di cui al comma
1. Il prefetto, ove
necessario, invita il Capo
del Dipartimento della
protezione civile, ovvero un
suo delegato, alle riunioni
dei comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza
pubblica. |
5. Secondo le
direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro da lui
delegato, il Capo del
Dipartimento della protezione
civile rivolge alle
amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato,
delle regioni, delle
province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente
nel territorio nazionale, le
indicazioni necessarie al
raggiungimento delle finalità
di coordinamento operativo
nelle materie di cui al comma
1. Il prefetto per
assumere in relazione alle
situazioni di emergenza le
determinazioni di competenza
in materia di ordine e
sicurezza pubblica, ove
necessario invita il Capo del
Dipartimento della protezione
civile, ovvero un suo
delegato, alle riunioni dei
comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza
pubblica. |
|
6. Il Dipartimento
della protezione civile
subentra in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi,
eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione
civile, già prevista
dall'articolo 79 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. |
6. Il Dipartimento
della protezione civile
subentra in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi,
eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione
civile, già prevista
dall'articolo 79 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. Tale subentro è
condizionato agli esiti del
riscontro contabile e
amministrativo, da
effettuarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto. Quando l'esito del
riscontro è negativo, il
rapporto è estinto senza
ulteriori oneri per lo Stato.
Ferme restando le
attribuzioni rispettivamente
stabilite dagli articoli 107
e 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e le
competenze e attribuzioni
delle regioni a statuto
speciale e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, i compiti attribuiti
dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300,
all'Agenzia di protezione
civile sono assegnati al
Dipartimento della protezione
civile. |
|
(Disposizioni concernenti il Dipartimento della 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, |
|
dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, ovvero
stipularne di nuovi nel
limite dell'autorizzazione di
spesa di cui allo stesso
comma. E' abrogato il comma
1-bis dello stesso
articolo 7. 3. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. 5. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato. |
|
6. Tutti i
riferimenti all'Agenzia di
protezione civile, già
prevista dall'articolo 79 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, contenuti nella
legislazione vigente, si
intendono rivolti al
Dipartimento della protezione
civile. |
|
(Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero 1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. |
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(Modificazioni alla legge 10 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza". |
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1. Resta ferma
l'abrogazione degli articoli
1, 4, 7 e 8 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. |
Identico. |
|
(Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1^ gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione. 2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 gennaio 2002. 3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1^ gennaio 2002. |
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1. Nelle materie oggetto
del presente decreto restano
ferme le attribuzioni di cui
al decreto legislativo 12
marzo 1948, n. 804, e
successive modificazioni
ed integrazioni. |
1. Nelle materie oggetto
del presente decreto restano
ferme le attribuzioni di cui
al decreto legislativo 12
marzo 1948, n. 804, e
successive
modificazioni. |
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(Informazioni di pubblica 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità. 2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse. 4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea. |
Frontespizio |
Testo articoli |